CNPI:1) lo Schema nuove classi di concorso approssimativo. 2) riduzione orario tecnici e professiona
Data: Venerdì, 27 agosto 2010 ore 03:00:00 CEST
Argomento: Istituzioni


CNPI:1) lo Schema di regolamento sulle nuove classi di concorso è approssimativo
Il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione (CNPI) ha espresso in data odierna il previsto parere sullo “Schema di Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso e a posti di insegnamento, ai sensi dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Si tratta di un parere pesantemente critico sia sul metodo di elaborazione del Regolamento che sui contenuti.
Il CNPI dopo aver affermato il proprio “diritto-dovere” ad essere coinvolto nei processi decisionali “già in fase istruttoria”, ritiene lo schema poco chiaro, nei principi e nei criteri adottati, e “alquanto approssimativo nei suoi enunciati”.
In particolare il CNPI ritiene che:
•    occorra inserire una norma di salvaguardia sulla spendibilità dei titoli già dichiarati equipollenti ai fini degli insegnamenti attualmente riconosciuti
•    occorra ridefinire i titoli di accesso alle nuove classi di concorso in seguito all’approvazione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti
•    occorra inserire una norma a salvaguardia della titolarità, anche ad esaurimento, di coloro le cui materie di insegnamento sono attribuite ad altra classe di concorso
•    occorra prevedere una formazione iniziale di profilo accademico per tutti i docenti compresi gli ITP, fermo restando, ovviamente, i diritti acquisiti di chi è in servizio.
Il CNPI ricorda, inoltre, che la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso deve prevedere apposite risorse finanziarie per l’effettuazione di un articolato piano di formazione per quei docenti tenuti ad impartire nuove materie d’insegnamento. Appare, pertanto, priva di senso quanto affermato nella Schema di Regolamento che stabilisce che le iniziative di riconversione professionale sono vincolate alle disponibilità finanziarie iscritte annualmente in bilancio per la formazione dei docenti e comunque “tali da non comportare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. L’affermazione appare ancora più singolare se si tiene conto della pesante riduzione delle risorse destinate alla formazione previste dalla Legge 122/10 di conversione della manovra finanziaria (decreto legge 78/10)
Il CNPI denuncia, inoltre, la pesante intromissione del Regolamento su una materia oggetto di contrattazione nazionale e regionale, ossia le modalità di utilizzazione del personale in esubero nella propria classe di concorso o posto di insegnamento nella provincia di titolarità. Il CNPI, nel definire questa parte del documento impropria, infondata e che esula dall’oggetto del Regolamento stesso, ne chiede il totale depennamento.
In conclusione, il CNPI ritiene necessaria una complessiva rielaborazione del Regolamento e chiede di riconsiderare gli accorpamenti e le confluenze tra vecchie e nuove classi di concorso anche alla luce del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti di prossima emanazione.



CNPI: i decreti interministeriali che prevedono la riduzione dell'orario annuale nei tecnici e nei professionali sono illegittimi!
L’art. 8 comma 2, lettera a) del Regolamento sul riordino degli Istituti Tecnici e l’art. 8 comma 4 lettera a) del Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali prevedono la riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze degli istituti professionali.
I decreti interministeriali emanati in applicazione della citata normativa sono stati sospesi dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3363 del 19 luglio 2010 per mancanza del prescritto parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).
Il CNPI ieri, nell’esprime il proprio parere, ha sonoramente bocciato i decreti.
In particolare il CNPI ritiene i decreti illegittimi in quanto
•    negano il diritto soggettivo degli studenti a vedere confermato il patto formativo “sottoscritto” all’atto dell’iscrizione
•    inficiano “l’identità culturale sia dell’istruzione tecnica che di quella professionale”
•    vanno oltre quanto previsto dalla norma di riferimento ossia l’art. 64 comma 3 della legge 133/08.
Il CNPI denuncia come tali decreti non siano altro che un intervento attento “al solo contenimento della spesa”, privo di un qualsiasi riferimento alla coerenza tra modelli organizzativi della didattica e risultati di apprendimento.
Il CNPI sottolinea la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione
1.    dei criteri ai quali si è attenuta nella individuazione delle materie oggetto della riduzione oraria
2.    delle motivazione inerenti la diminuzione delle ore d’insegnamento delle cosiddette materie professionalizzanti
La scelta, inoltre, di demandare alle singole istituzioni scolastiche la scelta delle riduzioni delle discipline all’interno della medesima classe di concorso appare non convincente, poiché tale riduzione, sommata alla diversa articolazione del quadro orario degli insegnamenti, rischia di inficiare pesantemente, da un lato, l’unitarietà dei percorsi di studio e, dall’altro, di vanificare il diritto degli studenti alle pari opportunità formative
Il CNPI sottolinea, anche, come dai decreti e dalla documentazione allegata non è possibile rilevare i motivi della scelta dell’Amministrazione di demandare al livello regionale il compito di indicare le ore da sottrarre agli insegnamenti nelle classi maxisperimentali.
In conclusione
•    i decreti sono destinati a generare confusione e disorientamento nell’intera comunità scolastica
•    la provvisorietà e la precarietà dei provvedimenti in esame sono estranei alla funzione istituzionale della scuola e alle attese della società civile
•    viene negato agli studenti il diritto alla continuità educativa.






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