CNPI:1) lo Schema nuove classi di concorso approssimativo. 2) riduzione orario tecnici e professiona
Data: Venerdì, 27 agosto 2010 ore 03:00:00 CEST Argomento: Istituzioni
CNPI:1) lo Schema di regolamento sulle
nuove classi di concorso è approssimativo
Il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione (CNPI) ha espresso in
data odierna il previsto parere sullo “Schema di Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di
concorso e a posti di insegnamento, ai sensi dell’art. 64, comma 4,
lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Si tratta di un parere pesantemente critico sia sul metodo di
elaborazione del Regolamento che sui contenuti.
Il CNPI dopo aver affermato il proprio “diritto-dovere” ad essere
coinvolto nei processi decisionali “già in fase istruttoria”, ritiene
lo schema poco chiaro, nei principi e nei criteri adottati, e “alquanto
approssimativo nei suoi enunciati”.
In particolare il CNPI ritiene che:
• occorra inserire una norma di salvaguardia sulla
spendibilità dei titoli già dichiarati equipollenti ai fini degli
insegnamenti attualmente riconosciuti
• occorra ridefinire i titoli di accesso alle nuove
classi di concorso in seguito all’approvazione del regolamento sulla
formazione iniziale dei docenti
• occorra inserire una norma a salvaguardia della
titolarità, anche ad esaurimento, di coloro le cui materie di
insegnamento sono attribuite ad altra classe di concorso
• occorra prevedere una formazione iniziale di
profilo accademico per tutti i docenti compresi gli ITP, fermo
restando, ovviamente, i diritti acquisiti di chi è in servizio.
Il CNPI ricorda, inoltre, che la razionalizzazione e l’accorpamento
delle classi di concorso deve prevedere apposite risorse finanziarie
per l’effettuazione di un articolato piano di formazione per quei
docenti tenuti ad impartire nuove materie d’insegnamento. Appare,
pertanto, priva di senso quanto affermato nella Schema di Regolamento
che stabilisce che le iniziative di riconversione professionale sono
vincolate alle disponibilità finanziarie iscritte annualmente in
bilancio per la formazione dei docenti e comunque “tali da non
comportare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’affermazione appare ancora più singolare se si tiene conto della
pesante riduzione delle risorse destinate alla formazione previste
dalla Legge 122/10 di conversione della manovra finanziaria (decreto
legge 78/10)
Il CNPI denuncia, inoltre, la pesante intromissione del Regolamento su
una materia oggetto di contrattazione nazionale e regionale, ossia le
modalità di utilizzazione del personale in esubero nella propria classe
di concorso o posto di insegnamento nella provincia di titolarità. Il
CNPI, nel definire questa parte del documento impropria, infondata e
che esula dall’oggetto del Regolamento stesso, ne chiede il totale
depennamento.
In conclusione, il CNPI ritiene necessaria una complessiva
rielaborazione del Regolamento e chiede di riconsiderare gli
accorpamenti e le confluenze tra vecchie e nuove classi di concorso
anche alla luce del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti
di prossima emanazione.
CNPI: i decreti interministeriali che
prevedono la riduzione dell'orario annuale nei tecnici e nei
professionali sono illegittimi!
L’art. 8 comma 2, lettera a) del Regolamento sul riordino degli
Istituti Tecnici e l’art. 8 comma 4 lettera a) del Regolamento sul
riordino degli Istituti Professionali prevedono la riduzione
dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e
quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze degli
istituti professionali.
I decreti interministeriali emanati in applicazione della citata
normativa sono stati sospesi dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3363 del
19 luglio 2010 per mancanza del prescritto parere del Consiglio
nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).
Il CNPI ieri, nell’esprime il proprio parere, ha sonoramente bocciato i
decreti.
In particolare il CNPI ritiene i decreti illegittimi in quanto
• negano il diritto soggettivo degli studenti a
vedere confermato il patto formativo “sottoscritto” all’atto
dell’iscrizione
• inficiano “l’identità culturale sia dell’istruzione
tecnica che di quella professionale”
• vanno oltre quanto previsto dalla norma di
riferimento ossia l’art. 64 comma 3 della legge 133/08.
Il CNPI denuncia come tali decreti non siano altro che un intervento
attento “al solo contenimento della spesa”, privo di un qualsiasi
riferimento alla coerenza tra modelli organizzativi della didattica e
risultati di apprendimento.
Il CNPI sottolinea la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione
1. dei criteri ai quali si è attenuta nella
individuazione delle materie oggetto della riduzione oraria
2. delle motivazione inerenti la diminuzione delle
ore d’insegnamento delle cosiddette materie professionalizzanti
La scelta, inoltre, di demandare alle singole istituzioni scolastiche
la scelta delle riduzioni delle discipline all’interno della medesima
classe di concorso appare non convincente, poiché tale riduzione,
sommata alla diversa articolazione del quadro orario degli
insegnamenti, rischia di inficiare pesantemente, da un lato,
l’unitarietà dei percorsi di studio e, dall’altro, di vanificare il
diritto degli studenti alle pari opportunità formative
Il CNPI sottolinea, anche, come dai decreti e dalla documentazione
allegata non è possibile rilevare i motivi della scelta
dell’Amministrazione di demandare al livello regionale il compito di
indicare le ore da sottrarre agli insegnamenti nelle classi
maxisperimentali.
In conclusione
• i decreti sono destinati a generare confusione e
disorientamento nell’intera comunità scolastica
• la provvisorietà e la precarietà dei provvedimenti
in esame sono estranei alla funzione istituzionale della scuola e alle
attese della società civile
• viene negato agli studenti il diritto alla
continuità educativa.
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