Insegnamenti alternativi all'insegnamento religioso - obbligo di attivazione - comportamento discriminatorio della scuola - danno non patrimoniale e r
Data: Venerdì, 20 agosto 2010 ore 18:59:13 CEST Argomento: Giurisprudenza
Sussiste un
vero e proprio obbligo per la p.a. di attivare gli insegnamenti
alternativi all'insegnamento religioso, a fronte del quale si pone una
posizione di diritto soggettivo dello studente di poter frequentare
detti corsi; si tratta difatti di insegnamenti facoltativi ma che
devono essere offerti obbligatoriamente dalla p.a. per rendere
effettiva la scelta compiuta dallo studente.
In relazione a tale obbligo la disponibilità economica
dell'amministrazione non influisce sulla posizione giuridica soggettiva
della persona, che rimane tale pur a fronte dell'inesistenza di mezzi
economici.
La scuola che non attiva i suddetti
corsi pone in essere un comportamento che indirettamente produce
l'effetto di discriminare nell'esercizio del diritto all'istruzione ed
alla libertà di religione
Il comportamento illegittimo della scuola è idoneo a configurare un
danno non patrimoniale subito dallo studente e quindi una
responsabilità risarcitoria della p.a., stante la lesione di due valori
costituzionale della persona (la libertà di religione ed il diritto
all'istruzione). http://www.dirittoscolastico.it/.
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