La ''risoluzione forzosa del rapporto di lavoro'' è incostituzionale
Data: Giovedì, 12 agosto 2010 ore 21:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


I "pensionamenti forzosi" del personale scolastico con 40 anni di contributi sono incostituzionali e illegittimi una bieca operazione di "macelleria sociale" o "darwinismo sociale"del tutto priva di valide e coerenti motivazioni, realizzata con delle circolari Miur che violano la forma e la sostanza delle stesse leggi 133/2008 e 102/2009, che regolano tale pensionamento. Infatti, mentre le leggi presuppongono l'accertamento di esubero in organico, le circolari "impongono" ai dirigenti scolastici di licenziare il personale anche in condizioni di non esubero.
Senza l'attenuante di far posto a giovani docenti precari, in attesa di immissione in ruolo, perchè la Finanziaria 2008 e la recente manovra economica correttiva hanno tassativamente bloccato nuove assunzioni. altre ulteriori discriminazioni:1) alcuni dirigenti scolastici hanno licenziato o non licenziato i propri dipendenti per simpatia o antipatia o in base alla paura o meno di improbabili sanzioni disciplinari che sarebbero loro arrivate (a loro dire, se non licenziavano) dagli Uffici provinciali, regionali o nazionali del Miur.
2) si sono già avute, da parte dei giudici del lavoro di tutt'Italia sentenze difformi sui ricorsi inoltrati loro dai docenti rottamati. Fino a questo momento almeno 15 giudici hanno accolto i ricorsi dei ricorrenti, altrettanti li hanno respinti. I dirigenti, nel licenziare il personale docente e Ata, con 40 anni di contributi, oggettivamente, hanno agito in una condizione di evidente "conflitto di interessi", perchè, essi, all'ultimo momento, sono stati furbescamente, esclusi dal "pensionamento coatto"; In una scomoda ed ambigua posizione di palese "conflitto di interessi " si son venuti a trovare anche tutti i giudici del lavoro che si sono occupati e si stanno occupando ancora dei numerosi ricorsi, perchè anch'essi, dalle leggi 133/2008 e 102/2009, che regolano la materia, sono stati furbescamente esclusi dal "pensionamento coatto".

E' totale l'incostituzionalità sia della legge 133/2008 che della successiva legge 102/2009, perchè esse confliggono palesemente con l'art. 3, comma 1, Cost. in quanto escludono dalla "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" i magistrati, i professori universitari (art. 72, comma 11, legge 133/2008), i dirigenti medici di strutture complesse (art. 17, comma 35 novies, legge 102/2009) e i dirigenti scolastici. Incostituzionalità che (essendo tali norme "eccezionali" relative ai soli anni 2009, 2010 e 2011, termine oltre il quale non sarà più possibile la "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" nella P.A.), si paleserà maggiormente, allo scadere del 2011, perchè si creerà un'altra disparità di trattamento (altro conflitto con l'art. 3, comma 1, Cost.) tra i soggetti ai quali la "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" oggi si applica e i loro colleghi ai quali, pur trovandosi nelle medesime condizioni dei primi, dopo il 2011, non sarà più possibile applicarla.

Giovanni Falcetta  in http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=29465&action=view&c

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