PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA
TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL-CISL-UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL E ANP-CIDA, AI SENSI DEL C.C.N.L. DELL’AREA
V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1° MARZO 2002.
L’anno 2005 il giorno ventuno del mese di febbraio, in Palermo presso la
Direzione Generale Regionale, la delegazione di parte pubblica e la delegazione
di parte sindacale si sono incontrate per procedere alla stipula di un
protocollo di intesa per la definizione dei criteri e delle modalità di
svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per l’Area V della
dirigenza scolastica.
LE PARTI
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, recante norme di principio sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
VISTO il C.C.N.Q. sulle libertà e prerogative sindacali del 07.08.1998.
VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 1°
Marzo 2002.
VISTO il C.I.N. per il personale dell’Area V, sottoscritto il 23.9.2002.
RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula del presente accordo per
agevolare il complesso delle relazioni sindacali a livello regionale sulle
materie specifiche dell’Area V.
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Obiettivi
L’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS., sottoscrittrici del C.C.N.L.
dell’Area V della dirigenza scolastica – di seguito denominato Contratto -, nel
rispetto dei distinti ruoli e delle responsabilità delle due parti, tenuto conto
delle innovazioni del Sistema scolastico nazionale, convengono di costruire un
sistema di relazioni sindacali secondo quanto stabilito dall’art. 3, 1°comma,
del predetto Contratto, con la finalità di incrementare l’efficienza e
l’efficacia del sistema di istruzione, nella prospettiva del miglioramento delle
condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dirigenti scolastici.
Il presente protocollo ha come obiettivo la definizione di un sistema di
relazioni stabili che tenga conto del ruolo assegnato a ciascun dirigente
scolastico dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi ed
individuali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti. Il sistema di regole concordate è,
inoltre, finalizzato a favorire la piena collaborazione dei dirigenti al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e
dai protocolli tra Governo e parti sociali.
Art. 2 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.
Il presente protocollo di intesa, sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia e dalle Strutture regionali delle OO.SS. firmatarie del Contratto
della dirigenza scolastica, intende dare attuazione nel territorio regionale
alle norme negoziali di cui al Titolo Secondo – Relazioni sindacali – del
Contratto testé citato. L’intesa è predisposta e sottoscritta sulla base ed
entro i limiti di quanto previsto dalla normativa generale - anche di natura
negoziale – vigente, alla quale le parti fanno riferimento per quanto non
espressamente contemplato.
Resta inteso che sarà possibile apportare modifiche e integrazioni al protocollo
a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di successive intese tra
le parti sottoscrittrici.
Gli effetti giuridici della presente intesa decorrono dalla data di
sottoscrizione.
Il presente protocollo si applica a tutto il territorio regionale e conserva
validità fino alla sottoscrizione di una successiva intesa sulla stessa materia.
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione la Direzione Generale trasmetterà copia
dell’intesa a tutti i Dirigenti scolastici della regione nonché ai Dirigenti dei
CSA.
Entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa le parti procederanno
congiuntamente ad una verifica circa lo stato delle relazioni sindacali nel
territorio regionale.
Art. 3 - Strumenti.
Le relazioni sindacali di cui alla presente intesa si articolano e si sviluppano
sulla base degli istituti previsti dall’art. 3, comma 2° lettere b) e c), del
Contratto. E più precisamente:
1) L’informazione preventiva. E’ finalizzata ad assicurare massima pubblicità e
trasparenza agli atti dell’Amministrazione, viene fornita in tempo, di norma non
inferiore a 5 giorni e con convocazione formale, dalla Direzione Generale
regionale alle OO.SS. regionali firmatarie del contratto nazionale e del
presente protocollo, con documentazione cartacea o informatica sulle materie
elencate dall’art. 4 del C.C.N.L., e più precisamente:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni dirigenziali;
c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
d) valutazione attività dei dirigenti;
e) modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
g) misure di pari opportunità;
h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro e applicazione del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni;
i) incarichi aggiuntivi;
j) gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti;
k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
l) criteri e modalità di conferimento delle reggenze.
m) criteri per il collocamento fuori ruolo e per l’utilizzazione in altri
compiti dei dirigenti dichiarati inidonei alle loro funzioni per motivi di
salute.
2) L’informazione successiva. Si svolge sui provvedimenti amministrativi e sugli
altri atti di gestione che hanno attinenza sulle materie oggetto della presente
intesa nonché sulla contrattazione integrativa regionale; è resa dalla Direzione
Generale regionale su richiesta di una o più OO.SS. firmatarie del presente
protocollo. Ferma restando la prioritaria esigenza di continuità dell’azione
amministrativa, l‘informazione successiva verrà fornita – anche a mezzo di
documentazione cartacea o informatica – di norma entro sette giorni dalla
richiesta. Sugli atti a contenuto generale la Direzione generale può decidere di
fornire la informazione mediante convocazione di tutti i soggetti sindacali
firmatari del C.C.N.L.; in tal caso il termine può essere differito fino a
quindici giorni.
3) La concertazione. Si svolge sulle materie elencate alle lettere b – c –d – e-
f- g – i- j) del precedente punto 1), su richiesta scritta anche di una sola
O.S. tra quelle sottoscrittrici, in apposito incontro che avrà luogo entro il
decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta da parte della Direzione
Generale regionale e si concluderà entro il termine massimo dei quindici giorni
successivi.
Durante la concertazione la Direzione non assume iniziative unilaterali e le
OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
L’esito della concertazione sarà riassunto in apposito verbale scritto dal quale
dovranno risultare le posizioni delle parti sulle materie oggetto della
concertazione. Copia del predetto verbale sarà trasmesso a cura della Direzione
Generale a tutte le istituzioni scolastiche entro dieci giorni dalla
sottoscrizione.
Al termine della concertazione le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
4) La consultazione. In via facoltativa la Direzione Generale può procedere alla
consultazione delle OO.SS. sottoscrittrici su ciascuna delle materie di cui al
punto 1), prima dell’adozione di atti interni di organizzazione che abbiano
incidenza sul rapporto di lavoro.
Sulle materie di cui alle lettere h) e k) del precedente punto 1) la
consultazione preventiva è obbligatoria.
5) La interpretazione autentica. Sulle materie oggetto della contrattazione
integrativa di cui al successivo art. 5 le parti faranno ricorso allo strumento
della interpretazione autentica anche per pervenire al raffreddamento dei
conflitti.
Per quanto concerne le modalità di attivazione e di svolgimento della
interpretazione autentica le parti rinviano alle disposizioni di cui all’art. 11
del C.C.N.L.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.
165/2001, sostituirà la clausola contrattuale controversa sin dall’inizio della
vigenza del contratto integrativo.
6) La costituzione di organismi bilaterali . Per l’approfondimento di specifiche
problematiche concernenti in particolare l’organizzazione del lavoro dei
dirigenti, l’osservazione sull’andamento dei processi di valutazione, le
attività di formazione, l’igiene e la sicurezza sul posto di lavoro, le pari
opportunità, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L., a richiesta di una delle OO.SS.
sottoscrittrici ovvero della Direzione, possono essere costituite Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori.
Tali organismi, a composizione paritetica, che non avranno funzioni negoziali,
avranno il compito di raccogliere dati sulle materie oggetto di osservazione e
di formulare pareri tecnici ovvero proposte di intervento.
7) La contrattazione integrativa regionale. Si svolge nelle materie, con le
finalità e con le modalità di cui al successivo art. 5.
Art. 4 - Agibilità sindacale.
La Direzione Scolastica Regionale mette a disposizione delle OO.SS., firmatarie
del presente protocollo, copia di tutto il materiale di cui al precedente
articolo presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica o con documentazione
cartacea.
Relativamente allo svolgimento delle assemblee territoriali, le OO.SS
firmatarie, ove intendano organizzarle a livello regionale o sub regionale, ne
daranno diretta comunicazione al Direttore Generale almeno sei giorni prima
della data di svolgimento.
Il ricevente Ufficio provvederà a far inserire la comunicazione nel sito web
della Direzione Generale e a dare avviso dell’assemblea via e-mail ai Dirigenti
scolastici interessati.
A richiesta delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., il Direttore generale
provvederà a mettere a disposizione una pagina del sito WEB della Direzione.
Art. 5 – Contrattazione integrativa regionale: materie, modalità, tempi,
composizione delle delegazioni.
In applicazione dell’art. 7 del C.C.N.L. e con le modalità di cui all’art. 40
del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione integrativa regionale si svolge sulle
seguenti materie:
a) determinazione della retribuzione di posizione;
b) determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;
c) iniziative in tema di pari opportunità;
d) applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e di
aggiornamento.
f) criteri di utilizzazione di risorse di cui all’art. 43 comma 3 del C.C.N.L. e
di eventuali altre risorse provenienti da altri enti o istituzioni.
Sulle materie di cui alle lettere a) e b) la contrattazione si svolgerà previa
verifica dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare al Fondo
regionale di cui all’art. 42 del Contratto.
La contrattazione sarà avviata sulla base della presentazione, da parte della
Direzione Regionale ovvero da parte di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L., di proposte contrattuali da trasmettere alle parti anche a mezzo posta
elettronica almeno 4 giorni prima della costituzione del tavolo negoziale.
Nel corso del tavolo negoziale tutte le proposte contrattuali saranno esaminate
contestualmente.
La delegazione di parte pubblica sarà istituita con provvedimento del Direttore
Generale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Contratto; della delegazione
non possono far parte componenti di Organismi dirigenti di Organizzazioni
sindacali, anche non firmatarie del C.C.N.L.
Le delegazioni di parte sindacale saranno costituite dai rappresentanti
regionali delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione ovvero da loro delegati
e possono essere integrate da consulenti esperti nelle materie oggetto della
contrattazione specifica.
Le OO.SS. sottoscrittrici del presente protocollo si impegnano a limitare la
composizione numerica delle loro delegazioni a non più di tre membri e a non
variarne, ove possibile, la composizione per tutta la durata della trattativa.
Art. 6 - Procedure di raffreddamento.
Allo scopo di prevenire e di comporre eventuali conflitti inerenti al rapporto
di lavoro ovvero all’applicazione di norme contrattuali che si riferiscano ai
dirigenti scolastici, le parti concordano che con provvedimento del Direttore
Generale venga istituto presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia un
Organismo di raffreddamento, così composto:
• Direttore Generale o un suo delegato, che lo presiede;
• Il Dirigente dell’Area interessata alla materia oggetto del conflitto;
• Un rappresentante per ciascuna O.S. firmataria del presente protocollo.
La convocazione dell’Organismo di raffreddamento avverrà, a semplice richiesta
scritta di una parte, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il Dirigente scolastico interessato ha diritto ad essere ascoltato
personalmente, ed in tal caso sarà appositamente convocato e potrà farsi
assistere da persona di propria fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
In ogni caso le determinazioni concordate al riguardo saranno assunte con la
sola presenza dei componenti l’Organismo.
Letto e sottoscritto in Palermo il 21.02.2005
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Dott. Guido di Stefano – Direttore Generale USR Sicilia
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Dott. Giuseppe Italia – Dirigente Vicario __________________________________
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FLC CG I L Rosario Guddo ______________________________________
Ferraro S. ______________________________________
C I S L – SCUOLA Bonacasa Antonino ______________________________________
U I L – SCUOLA ______________________________________
SNALS-CONFSAL Romeo Michele ______________________________________
ANP-CIDA Occhipinti Riccardo ______________________________________
Pusateri Giovanni ______________________________________