Firmato il protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali per la Dirigenza Scolastica tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e i sindacati
Data: Venerdì, 25 febbraio 2005 ore 20:14:40 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-CISL-UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL E ANP-CIDA, AI SENSI DEL C.C.N.L. DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1° MARZO 2002.

L’anno 2005 il giorno ventuno del mese di febbraio, in Palermo presso la Direzione Generale Regionale, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale si sono incontrate per procedere alla stipula di un protocollo di intesa per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per l’Area V della dirigenza scolastica.

LE PARTI


VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, recante norme di principio sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

VISTO il C.C.N.Q. sulle libertà e prerogative sindacali del 07.08.1998.

VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 1° Marzo 2002.

VISTO il C.I.N. per il personale dell’Area V, sottoscritto il 23.9.2002.

RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula del presente accordo per agevolare il complesso delle relazioni sindacali a livello regionale sulle materie specifiche dell’Area V.



STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Obiettivi

L’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS., sottoscrittrici del C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica – di seguito denominato Contratto -, nel rispetto dei distinti ruoli e delle responsabilità delle due parti, tenuto conto delle innovazioni del Sistema scolastico nazionale, convengono di costruire un sistema di relazioni sindacali secondo quanto stabilito dall’art. 3, 1°comma, del predetto Contratto, con la finalità di incrementare l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione, nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dirigenti scolastici.
Il presente protocollo ha come obiettivo la definizione di un sistema di relazioni stabili che tenga conto del ruolo assegnato a ciascun dirigente scolastico dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi ed individuali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Il sistema di regole concordate è, inoltre, finalizzato a favorire la piena collaborazione dei dirigenti al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

Art. 2 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

Il presente protocollo di intesa, sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dalle Strutture regionali delle OO.SS. firmatarie del Contratto della dirigenza scolastica, intende dare attuazione nel territorio regionale alle norme negoziali di cui al Titolo Secondo – Relazioni sindacali – del Contratto testé citato. L’intesa è predisposta e sottoscritta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa generale - anche di natura negoziale – vigente, alla quale le parti fanno riferimento per quanto non espressamente contemplato.

Resta inteso che sarà possibile apportare modifiche e integrazioni al protocollo a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di successive intese tra le parti sottoscrittrici.

Gli effetti giuridici della presente intesa decorrono dalla data di sottoscrizione.

Il presente protocollo si applica a tutto il territorio regionale e conserva validità fino alla sottoscrizione di una successiva intesa sulla stessa materia.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione la Direzione Generale trasmetterà copia dell’intesa a tutti i Dirigenti scolastici della regione nonché ai Dirigenti dei CSA.

Entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa le parti procederanno congiuntamente ad una verifica circa lo stato delle relazioni sindacali nel territorio regionale.

Art. 3 - Strumenti.

Le relazioni sindacali di cui alla presente intesa si articolano e si sviluppano sulla base degli istituti previsti dall’art. 3, comma 2° lettere b) e c), del Contratto. E più precisamente:

1) L’informazione preventiva. E’ finalizzata ad assicurare massima pubblicità e trasparenza agli atti dell’Amministrazione, viene fornita in tempo, di norma non inferiore a 5 giorni e con convocazione formale, dalla Direzione Generale regionale alle OO.SS. regionali firmatarie del contratto nazionale e del presente protocollo, con documentazione cartacea o informatica sulle materie elencate dall’art. 4 del C.C.N.L., e più precisamente:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni dirigenziali;
c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
d) valutazione attività dei dirigenti;
e) modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
g) misure di pari opportunità;
h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
i) incarichi aggiuntivi;
j) gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti;
k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
l) criteri e modalità di conferimento delle reggenze.
m) criteri per il collocamento fuori ruolo e per l’utilizzazione in altri compiti dei dirigenti dichiarati inidonei alle loro funzioni per motivi di salute.

2) L’informazione successiva. Si svolge sui provvedimenti amministrativi e sugli altri atti di gestione che hanno attinenza sulle materie oggetto della presente intesa nonché sulla contrattazione integrativa regionale; è resa dalla Direzione Generale regionale su richiesta di una o più OO.SS. firmatarie del presente protocollo. Ferma restando la prioritaria esigenza di continuità dell’azione amministrativa, l‘informazione successiva verrà fornita – anche a mezzo di documentazione cartacea o informatica – di norma entro sette giorni dalla richiesta. Sugli atti a contenuto generale la Direzione generale può decidere di fornire la informazione mediante convocazione di tutti i soggetti sindacali firmatari del C.C.N.L.; in tal caso il termine può essere differito fino a quindici giorni.

3) La concertazione. Si svolge sulle materie elencate alle lettere b – c –d – e- f- g – i- j) del precedente punto 1), su richiesta scritta anche di una sola O.S. tra quelle sottoscrittrici, in apposito incontro che avrà luogo entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta da parte della Direzione Generale regionale e si concluderà entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.
Durante la concertazione la Direzione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
L’esito della concertazione sarà riassunto in apposito verbale scritto dal quale dovranno risultare le posizioni delle parti sulle materie oggetto della concertazione. Copia del predetto verbale sarà trasmesso a cura della Direzione Generale a tutte le istituzioni scolastiche entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Al termine della concertazione le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

4) La consultazione. In via facoltativa la Direzione Generale può procedere alla consultazione delle OO.SS. sottoscrittrici su ciascuna delle materie di cui al punto 1), prima dell’adozione di atti interni di organizzazione che abbiano incidenza sul rapporto di lavoro.
Sulle materie di cui alle lettere h) e k) del precedente punto 1) la consultazione preventiva è obbligatoria.

5) La interpretazione autentica. Sulle materie oggetto della contrattazione integrativa di cui al successivo art. 5 le parti faranno ricorso allo strumento della interpretazione autentica anche per pervenire al raffreddamento dei conflitti.
Per quanto concerne le modalità di attivazione e di svolgimento della interpretazione autentica le parti rinviano alle disposizioni di cui all’art. 11 del C.C.N.L.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, sostituirà la clausola contrattuale controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.

6) La costituzione di organismi bilaterali . Per l’approfondimento di specifiche problematiche concernenti in particolare l’organizzazione del lavoro dei dirigenti, l’osservazione sull’andamento dei processi di valutazione, le attività di formazione, l’igiene e la sicurezza sul posto di lavoro, le pari opportunità, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L., a richiesta di una delle OO.SS. sottoscrittrici ovvero della Direzione, possono essere costituite Commissioni bilaterali ovvero Osservatori.
Tali organismi, a composizione paritetica, che non avranno funzioni negoziali, avranno il compito di raccogliere dati sulle materie oggetto di osservazione e di formulare pareri tecnici ovvero proposte di intervento.

7) La contrattazione integrativa regionale. Si svolge nelle materie, con le finalità e con le modalità di cui al successivo art. 5.


Art. 4 - Agibilità sindacale.

La Direzione Scolastica Regionale mette a disposizione delle OO.SS., firmatarie del presente protocollo, copia di tutto il materiale di cui al precedente articolo presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica o con documentazione cartacea.

Relativamente allo svolgimento delle assemblee territoriali, le OO.SS firmatarie, ove intendano organizzarle a livello regionale o sub regionale, ne daranno diretta comunicazione al Direttore Generale almeno sei giorni prima della data di svolgimento.
Il ricevente Ufficio provvederà a far inserire la comunicazione nel sito web della Direzione Generale e a dare avviso dell’assemblea via e-mail ai Dirigenti scolastici interessati.
A richiesta delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., il Direttore generale provvederà a mettere a disposizione una pagina del sito WEB della Direzione.

Art. 5 – Contrattazione integrativa regionale: materie, modalità, tempi, composizione delle delegazioni.


In applicazione dell’art. 7 del C.C.N.L. e con le modalità di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione integrativa regionale si svolge sulle seguenti materie:
a) determinazione della retribuzione di posizione;
b) determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;
c) iniziative in tema di pari opportunità;
d) applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
e) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento.
f) criteri di utilizzazione di risorse di cui all’art. 43 comma 3 del C.C.N.L. e di eventuali altre risorse provenienti da altri enti o istituzioni.

Sulle materie di cui alle lettere a) e b) la contrattazione si svolgerà previa verifica dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare al Fondo regionale di cui all’art. 42 del Contratto.

La contrattazione sarà avviata sulla base della presentazione, da parte della Direzione Regionale ovvero da parte di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., di proposte contrattuali da trasmettere alle parti anche a mezzo posta elettronica almeno 4 giorni prima della costituzione del tavolo negoziale.

Nel corso del tavolo negoziale tutte le proposte contrattuali saranno esaminate contestualmente.

La delegazione di parte pubblica sarà istituita con provvedimento del Direttore Generale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Contratto; della delegazione non possono far parte componenti di Organismi dirigenti di Organizzazioni sindacali, anche non firmatarie del C.C.N.L.

Le delegazioni di parte sindacale saranno costituite dai rappresentanti regionali delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione ovvero da loro delegati e possono essere integrate da consulenti esperti nelle materie oggetto della contrattazione specifica.
Le OO.SS. sottoscrittrici del presente protocollo si impegnano a limitare la composizione numerica delle loro delegazioni a non più di tre membri e a non variarne, ove possibile, la composizione per tutta la durata della trattativa.



Art. 6 - Procedure di raffreddamento.

Allo scopo di prevenire e di comporre eventuali conflitti inerenti al rapporto di lavoro ovvero all’applicazione di norme contrattuali che si riferiscano ai dirigenti scolastici, le parti concordano che con provvedimento del Direttore Generale venga istituto presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia un Organismo di raffreddamento, così composto:
• Direttore Generale o un suo delegato, che lo presiede;
• Il Dirigente dell’Area interessata alla materia oggetto del conflitto;
• Un rappresentante per ciascuna O.S. firmataria del presente protocollo.
La convocazione dell’Organismo di raffreddamento avverrà, a semplice richiesta scritta di una parte, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il Dirigente scolastico interessato ha diritto ad essere ascoltato personalmente, ed in tal caso sarà appositamente convocato e potrà farsi assistere da persona di propria fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
In ogni caso le determinazioni concordate al riguardo saranno assunte con la sola presenza dei componenti l’Organismo.

Letto e sottoscritto in Palermo il 21.02.2005


LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Guido di Stefano – Direttore Generale USR Sicilia __________________________________


Dott. Giuseppe Italia – Dirigente Vicario __________________________________



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


FLC CG I L Rosario Guddo ______________________________________

Ferraro S. ______________________________________


C I S L – SCUOLA Bonacasa Antonino ______________________________________


U I L – SCUOLA ______________________________________


SNALS-CONFSAL Romeo Michele ______________________________________


ANP-CIDA Occhipinti Riccardo ______________________________________

Pusateri Giovanni ______________________________________


 







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