In dirittura d’arrivo alla Camera il PDL “ Siragusa” sul concorso a preside in Sicilia, con tutti i pareri e la sede legislativa
Data: Venerdì, 30 luglio 2010 ore 10:17:48 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Questi i pareri integrali per come formulati

1 Commissione Affari Costituzionali
SEDE REFERENTE
Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 14.45.
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.
Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fuorché quello della Commissione bilancio.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta, Venerdì 30 luglio 2010 ore 9.30

2° Commissione Giustizia
SEDE CONSULTIVA Mercoledì 28 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.
La seduta comincia alle 18.50.
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.Nuovo testo C. 3286 Siragusa.(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.
Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge si compone di 11 articoli e mira a disciplinare la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale 22 novembre 2004, annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (sentenza 10 novembre 2009, n. 1065).
In particolare, l’articolo 1 precisa che, al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in
esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente provvedimento.
Seguono, negli articoli successivi, disposizioni relative allo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati che prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato
(articolo 2), dei candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale del concorso di cui all’articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico (articolo
3), ai tempi entro i quali le predette prove devono essere ultimate (articolo 4).
Si prevede, inoltre, all’articolo 5, che sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all’articolo 1 completando
ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione
a seguito delle prove del concorso di cui all’articolo 1. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della predetta valutazione sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.
Gli articolo 7 e 8 riguardano le graduatorie, le procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici.
Gli articolo 9, 10, e 11 riguardano la copertura finanziaria, le assunzioni conseguenti alla rinnovazione della procedura concorsuale e l’entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta del relatore.

7° COMMISSIONE CULTURA SEDE CONSULTIVA
Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 9.20.
 (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Alessandra SIRAGUSA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca interventi per salvaguardare il sistema scolastico siciliano, prevedendo la rinnovazione del concorso per dirigenti
scolastici, indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Osserva che la proposta di legge in titolo, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito appunto il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.
Sottolinea che con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2004 veniva bandito il corso concorso a posti di dirigente scolastico.
In Sicilia, i candidati che si sono presentati alle prove scritte sono stati 1571, dei quali più di un terzo ammessi con riserva, per decisione dei TAR. In base al numero dei partecipanti, in applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, che recita: « Le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l’integrazione di un numero di
componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle Commissioni originarie (...)”, è stata costituita un’ulteriore sottocommissione formata da due componenti.
Ricorda quindi che, stante l’unicità del presidente, l’Ufficio legislativo del Ministero, con un argomentato parere trasmesso alle Direzioni Regionali con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente è unico; tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia « l’omogeneità dei criteri interpretativi ».
Evidenzia peraltro che tutti gli altri Uffici Regionali, che hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte, hanno costituito la seconda sottocommissione secondo l’indicazione ministeriale: a titolo di esempio, cita i provvedimenti della Sicilia, del Veneto e della Puglia.
Ricorda che è facile verificare la loro conformità alle disposizioni e che tutte le Direzioni delle grandi regioni si sono comportate in maniera analoga. Ricorda inoltre che, quando dal contenzioso emersero
dubbi sulla legittimità delle commissioni, il Ministro – con nota 915 del 4 agosto 2006 – ribadì la portata innovativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
A pubblicazione degli esiti delle due prove scritte, molti dei non ammessi adirono quindi il TAR per la revisione dei compiti; tutte le revisioni non produssero peraltro alcuna variazione del numero degli ammessi.
Evidenzia quindi che le due ricorrenti, dopo due ricorrezioni con esito negativo, sono ricorse al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) che ha riformato completamente le precedenti sentenze del TAR, annullando le procedure dell’intero concorso. È stata così ottenuta la nuova ricorrezione dei compiti da parte di una nuova commissione creata ad hoc che ha riconfermato l’esito negativo. Per quel che riguarda la procedura concorsuale, evidenzia che il CGA, accogliendo i ricorsi avverso le decisioni del TAR favorevoli
all’Amministrazione, statuiva l’illegittimità delle operazioni di concorso successive alla prova scritta, per il fatto che la commissione era irregolarmente costituita; dato che, stante l’unicità del presidente, non era possibile garantire la sua partecipazione ai lavori delle due sottocommissioni nelle quali era divisa la commissione stessa. Il CGA affermava in particolare che l’annullamento della procedura concorsuale era incardinato sulla violazione del principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura
del collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi e, in particolare, evidenziava la violazione nel combinato tra il disposto dell’articolo 8 del bando di concorso e l’articolo 2 comma 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001. Aggiunge quindi che l’articolo 8 del bando di concorso prevedeva, al punto 1, che « la commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341 ». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001, all’articolo 2 comma 7, stabiliva quindi che « le commissioni esaminatrici possono essere
suddivise in sottocommissioni qualora i candidati ammessi (...) superino complessivamente le 500 unità, unico restando il presidente ».
Pertanto, la commissione del concorso in Sicilia è stata regolarmente costituita e nominata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001, come in tutte le altre regioni d’Italia con elevato numero di partecipanti. Rileva inoltre che è fuor di dubbio che le sentenze definitive vadano rispettate ed eseguite, ma osserva che resta il problema dei 378 dirigenti scolastici già assunti in ruolo, che hanno come unica responsabilità, a differenza dei colleghi di altre regioni ove le commissioni hanno operato con modalità analoghe, di avere sostenuto le prove in Sicilia. Aggiunge,
infine, che i dirigenti scolastici in servizio sono rimasti estranei ai giudicati che sconvolgono la loro posizione e, non essendovi dubbio che le commissioni siano state costituite in Sicilia così come nelle altre grandi regioni – come da Direttiva n. 1160 del 16 settembre 2005 –, il contenzioso che si aprirà, a prescindere dalle
opposizioni di terzo, potrà chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre Regioni nelle quali sono state costituite due sottocommissioni.
Ricorda inoltre che, sin da quando vennero resi noti i risultati della valutazione delle prove scritte, si è assistito ad una campagna di diffusione di notizie che, aiutate da una verbalizzazione quantomeno
approssimativa, ha reso possibile mettere in dubbio la correttezza delle procedure e della valutazione, che si è attestata sempre sui due minuti e mezzo.
I numerosi compiti, positivamente valutati, sarebbero, secondo interpretazioni di stampa, intrisi di errori di grammatica. Il fatto peraltro che i tempi citati non riguardassero che alcune sedute e che gli errori evidenziati, almeno dalle citazioni, concernessero un solo compito, non è mai emerso. Rileva quindi che è importante evidenziare che la magistratura penale ha archiviato l’indagine relativa al comportamento
della commissione, senza rilevare alcuna scorrettezza e tanto meno illegalità.
Osserva, peraltro, che il TAR Lazio, prima sezione di Roma, con sentenza del 23 maggio 2007, ha respinto il ricorso n. 4004 proposto da una candidata al concorso per uditore giudiziario, decreto ministeriale del 17 ottobre 2000, confermando la legittimità di correzioni ictu oculi, stante criteri di valutazione delle
prove scritte che sono sostanzialmente in re ipsa. Tale metro di giudizio è stato seguito dal TAR Sicilia nel respingere i ricorsi delle due candidate, sino allo stravolgimento delle sentenze da parte del
CGA, che trova così modo di dare una portata erga omnes alle sue decisioni.
Ricorda che le problematiche connesse al decreto-legge e all’annullamento del concorso sono l’annullamento delle procedure, con la conseguenza che annullare i contratti potrebbe portare alla nullità di tutti gli atti di gestione posti in essere dai dirigenti scolastici in questione, dato che diventano funzionari di fatto; la necessità di coprire con reggenze 358 scuole nella regione Sicilia, con la conseguenza di rendere
problematica la funzionalità di queste ultime, trattandosi di circa un terzo del numero complessivo delle istituzioni scolastiche, circa 1150; restituire 378 persone al ruolo di provenienza, mettendole a
disposizione per supplenze, con evidenti costi a carico dello Stato. Ricorda inoltre che è impossibile, a distanza di anni, ricostituire la posizione originaria di titolarità, dato il succedersi delle operazioni
di mobilità che hanno riguardato altri docenti. Rileva, inoltre, che i dirigenti in questione sono stati estranei ai giudicati che sconvolgono le loro posizioni e non essendovi dubbio che le commissioni sono
state costituite, nelle grandi regioni, alla stessa maniera – come da direttiva n. 6141 del 16 settembre 2005 –, il contenzioso che si sta per scatenare, a prescindere dalle opposizioni di terzo, porterà a chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre regioni nelle quale sono state costituite due sottocommissioni.
Aggiunge, inoltre, che, poiché l’articolo 1 sexies della legge n. 43 del 2005 abolisce gli incarichi di presidenza, a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di
presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza; il che rende ancora più instabile la situazione che si verrebbe a
determinare nel sistema scolastico regionale.
Si aggiunge a questa situazione, già di per sé molto complessa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7964/2009. Quest’ultimo, nel rigettare il ricorso presentato avverso la sentenza del TAR della Puglia
concernente « Corso concorso per il reclutamento di n. 141 Dirigenti scolastici », stabiliva che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001 nella situazione in esame,
essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori
delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento.
È di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione
dell’intento acceleratorio perseguito.
I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell’uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell’unico Presidente nei termini sopra indicati.
Rammenta inoltre che già con sentenza n. 6228/2008 il Consiglio di Stato, al punto 2.2, stabiliva che: « non
vanno condivisi i motivi di impugnativa che investono la composizione ed il numero delle sottocommissioni da istituire in presenza di un numero di candidati eccedente le 500 unità. Va in primo luogo osservato che, ai fini della nomina e della composizione delle commissioni di esame per l’espletamento del concorso cui ha
partecipato la ricorrente, non assumono rilievo le disposizioni dettate dall’articolo 418, comma ottavo, del decreto legislativo n. 297/1994.
Relativamente al reclutamento dei dirigenti scolastici la materia ha formato invero oggetto di nuova e speciale disciplina in relazione alla delega di cui all’articolo 29, comma settimo, del decreto legislativo n. 165/2001, con effetto abrogativo di ogni precedente e diversa regolamentazione ».
Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a presentare la proposta di legge in esame e delle conseguenti soluzioni che, dopo lungo approfondimento, sono sembrate adeguate a risolvere una vicenda complicatissima, che rischia di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano che ha assoluto e urgente
bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati, ricorda che la motivazione dell’annullamento da parte del Consiglio di giustizia Amministrativa origina, in definitiva, dà un’interpretazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, che stabilisce, ovviamente per tutto il territorio
nazionale, le modalità di composizione delle commissioni per il concorso a dirigente scolastico. Rileva che il Consiglio di giustizia Amministrativa ha tuttavia inteso individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure nella violazione del combinato disposto dell’ar-ticolo 8 del bando di concorso e dell’articolo 2, comma 7, del suddetto decreto, sul principio del collegio perfetto in fase di correzione degli elaborati scritti, avendo entrambe le sottocommissioni proceduto alla contemporanea correzione, unico rimanendo il presidente.
La magistratura amministrativa siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio
di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell’obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto
il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle, già citate, sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009. Osserva dunque che ci si trova di fronte ad una situazione certamente
straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, nella quale vengono in gioco e rischiano di configgere, richiedendo pertanto una oculata composizione, numerosi e fondamentali principi di rango costituzionale, dagli articoli 24 e 111, sotto i diversi profili del rispetto dovuto alle decisioni giurisdizionali anche da parte del legislatore, alla altrettanto dovuta garanzia dei diritti di difesa correlati al giusto processo; all’articolo 97 della Costituzione, anch’esso rilevante per i diversi aspetti della garanzia di buon
funzionamento delle attività amministrative nel fondamentale settore dell’istruzione pubblica e della rilevanza del principio di selezione ed accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
In tale situazione, ritiene che la composizione attraverso un intervento legislativo del complesso
quadro di regole costituzionali, diritti personali ed interessi pubblici, debba necessariamente contemperare alcuni principi.
Sottolinea quindi che non si è voluto ricorrere ad una soluzione legislativa che, mantenendo semplicemente ferma l’efficacia della graduatoria concorsuale dichiarata illegittima con le pronunce giurisdizionali,
finirebbe per rendere vani quegli effetti delle pronunce medesime che lo stesso organo da cui promanano ha ritenuto di portata generale, e perciò « erga omnes ».
La conseguenza che da ciò discende è che l’effetto demolitorio che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto non sia più esistente allo stato attuale, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un vulnus di costituzionalità per violazione dell’articolo 24 della Costituzione.
La conseguenza di tale profilo sta nel fatto che, essendo stata demolita la graduatoria concorsuale, i dirigenti scolastici attualmente nominati si troverebbero privi della legittimazione a ricoprire il
posto mediante concorso, che è richiesta dal terzo comma dell’articolo 97 della Costituzione. Su questo piano invece, un intervento legislativo di carattere riparatorio è compatibile col quadro costituzionale,
tanto in via generale, quanto, in particolare, con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta. Il terzo comma dell’articolo 97 della Costituzione,
infatti, nell’indicare come regola costituzionale quella del pubblico concorso, ha tuttavia ritenuto di dover precisare che trattasi di regola alla quale può farsi eccezione per i « casi previsti dalla legge ».
La giurisprudenza costituzionale a sua volta, ha manifestato una chiara apertura a tali eccezioni, soprattutto nel caso in cui ci si trovi in presenza di condizioni e situazioni peculiari e straordinarie, nelle quali vengono in rilievo e vanno ricomposti, mediante l’esercizio della potestà legislativa primaria, molteplici e configgenti
principi di rango costituzionale. Richiama, in tal senso, la decisione della Corte Costituzionale
del 9 novembre 2006 n. 363 secondo cui, stabilita la regola del pubblico concorso « le eccezioni a tale regola, consentite dall’articolo 97 della Costituzione purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ».
Ed ancora, ricorda la decisione della Corte Costituzionale del 10 maggio 2005 n. 190, secondo cui la deroga legislativa al principio è costituzionalmente legittima « in presenza di peculiari situazioni giustificatrici
individuate dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ».
Quanto al fatto che la norma legislativa « riparatrice », giovi a contemperare altri interessi di rango costituzionale che in caso contrario risulterebbero inevitabilmente pregiudicati, osserva in primo luogo
come con essa verrebbe risarcito un vulnus arrecato all’articolo 24 ed all’articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici
attualmente in servizio quali vincitori del concorso. Non basta, infatti, ritenere che tali diritti di difesa possano essere garantiti mediante il rimedio eccezionale dell’opposizione di terzo, poiché la Corte
Costituzionale con la decisione n. 177 del 1995 che è servita ad introdurre tale rimedio, ha tuttavia voluto precisare come esso abbia carattere residuale e straordinario e rimanga comunque essenziale la
garanzia della piena e diretta tutela di tutte le parti interessate ad agire e contraddire nel processo. Sotto altro profilo, rileva che la norma « riparatrice » consentirebbe di evitare una serie di gravose e
per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze anche di natura risarcitoria ai danni del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.
Aggiunge che le considerazioni sin qui svolte possono consentire non solo di ritenere costituzionalmente legittima, ma anche urgente per ripristinare la funzionalità del sistema scolastico siciliano, una
norma con la quale si preveda la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti: una prova vertente sull’esperienza maturata per i dirigenti scolastici già vincitori del concorso caducato, lo stesso ma relativo ad argomento trattato durante il corso di formazione svolto per gli idonei utilmente collocati in graduatoria;
la ricorrezione delle prove scritte, ovviamente opportunamente secretate, e un corso di formazione con colloquio selettivo finale per coloro che non erano stati ammessi alle prove successive nel concorso caducato. In questo modo, verrebbe per questi ultimi semplificata la procedura concorsuale, in quanto non verrebbe effettuato il colloquio orale precedente al corso di formazione, che pure gli altri avevano sostenuto. I vincitori del concorso caducato quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria, a seguito del superamento della prova. Gli altri concorrenti, superate le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni. In questo modo verrebbero
garantite, da una parte, il rispetto delle sentenze e quello della Costituzione e, dall’altra parte, la funzionalità del sistema scolastico siciliano, che ha urgente bisogno di ritrovare serenità e stabilità.
Rileva, quindi, che la proposta di legge mira a definire una volta per tutte la indicata e urgente questione. E proprio perché urgente propone di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA, presidente, esprime la propria soddisfazione per lo svolgimento dell’iter del provvedimento in esame che è stato sottoscritto da tutte le forze politiche presenti in Commissione
cultura. Al riguardo, auspica che la I Commissione possa approvare il testo definitivo in sede legislativa. Ritiene opportuno peraltro che nella proposta di parere illustrata dalla relatrice venga inserita
un’osservazione tendente a segnalare l’opportunità di prevedere all’articolo 1 che la prova scritta consista nella presentazione di una relazione idonea a documentare l’attività svolta nei tre anni di servizio, in
qualità di dirigenti scolastici.
Alessandra SIRAGUSA (PD), concordando con la presidente Aprea, ne accoglie la proposta riformulando conseguentemente la proposta di parere (vedi allegato 1).
Giovedì 29 luglio 2010 — 99 — Commissione VII La Commissione approva quindi la proposta
di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore (vedi allegato 1).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 3286 Siragusa recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,
esprime PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere all’articolo 1 che la prova scritta consiste nella presentazione di una relazione idonea a documentare l’attività svolta nei tre anni di servizio.

XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
Martedì 27 luglio 2010
Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (Seguito dell'esame e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.
(Parere alla I Commissione).Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore,osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sulla proposta di legge n. 3286, recante norme per la salvaguardia
del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici: su tale proposta normativa si è concluso, nella seduta del 21 luglio 2010, l’esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l’espressione
del prescritto parere.
Fa notare che la finalità del provvedimento – per il quale si sta cercando di percorrere, in I Commissione, la strada del trasferimento alla sede legislativa – è quella di intervenire con un atto normativo per assicurare un uniforme trattamento per quanti (nel caso di specie, candidati dirigenti scolastici) hanno regolarmente
partecipato a un concorso e lo hanno vinto: il provvedimento è, infatti, riferito al caso del concorso per dirigenti scolastici nella Regione siciliana, annullato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia amministrativa, che è stato già oggetto di altri interventi legislativi.
Infatti, il progetto di legge in esame mira a difendere la particolare posizione di quei dirigenti scolastici, in servizio ormai da diverso tempo, che si sono visti annullare la procedura concorsuale, in virtù della
quale erano stati assunti, dalla CGA della regione Sicilia, la quale ha imposto la rinnovazione della procedura concorsuale stessa, giudicando imperfetta la composizione della Commissione esaminatrice
(essa era stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute dal medesimo presidente), contrariamente agli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato affermatisi nel
resto del territorio italiano.
Osserva, quindi, che l’accaduto fa emergere l’esistenza di un organo giurisdizionale autonomo
e parallelo al Consiglio di Stato, qual è il Consiglio di giustizia amministrativa, che consente di fatto una disparità di trattamento giurisdizionale tra i cittadini; senza voler entrare nel merito delle scelte
che hanno motivato gli organi di giustizia amministrativa ad adottare le loro decisioni, il legislatore ha, dunque, il dovere di intervenire per risolvere tale caso di discriminazione tra cittadini italiani.
Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, per quanto concerne le competenze della XI Commissione, segnala innanzitutto l’articolo 1, modificato in fase di esame degli emendamenti, che,
al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso in questione, allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a definire le modalità di espletamento del concorso con un decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il quale vengono indicati i criteri (agli articoli da 2 a 8), distinguendo tre tipologie di candidati e disponendo differenti modalità concorsualiper ciascuna di esse.
Segnala quindi l’articolo 2, anch’esso modificato in sede di esame degli emendamenti, secondo il
quale, per quanti hanno partecipato con esito positivo al corso – concorso bandito nel 2004 e sono in servizio come dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, la prova concorsuale consiste in
una prova scritta – e non più come originariamente previsto in un colloquio – sull’esperienza maturata in servizio.
Il superamento di tale prova scritta comporta la conferma del rapporto di lavoro e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati. Fa quindi notare che l’articolo 3 fa riferimento ai candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale del concorso di cui all’articolo 1, ma non sono ancora in
servizio, prevedendo, in questo caso, nell’ipotesi di superamento della prova scritta, la conferma della posizione occupata dal candidato nella graduatoria finale di merito.
Osserva, poi, che l’articolo 4 – a seguito di una modifica recata in fase di esame degli emendamenti
– fissa il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1 per l’ultimazione delle prove di cui agli articoli 2 e 3. Mette in evidenza che l’articolo 5 dispone che sia ammesso alla rinnovazione della procedura concorsuale un terzo gruppo di candidati, ovvero quanti
hanno partecipato alle prove scritte del corso concorso del 2004 consegnando il relativo elaborato; per essi, in caso di idoneità finale a seguito di una nuova valutazione di tali elaborati, si prevede la partecipazione ad un corso di formazione, le cui modalità di organizzazione vengono disciplinate dall’articolo 6.
Segnala, infine, che gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, in materia di durata di validità delle graduatorie, di organizzazione delle procedure e nomina delle commissioni giudicatrici, di copertura
degli oneri concorsuali e di assunzione dei candidati collocati in graduatoria.
Infine, l’articolo 11 dispone l’en-trata in vigore dalla legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per le parti di competenza della XI Commissione, e considerato che si tratta di tutelare il patrimonio di esperienza professionale acquisito
da dirigenti scolastici già in servizio da diversi anni assunti a seguito di procedura concorsuale, nonché di salvaguardare gli interessi legittimi degli altri candidati coinvolti nella stessa, assicurando in proposito una uniformità di trattamento per tutti i cittadini sul territorio italiano, propone di esprimere parere favorevole
sul progetto di legge in esame.
Cesare DAMIANO (PD) chiede alla presidenza se sia possibile differire ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, considerata l’esigenza di approfondirne
i contenuti di merito.
Silvano MOFFA, presidente, giudicata ragionevole la richiesta del deputato Damiano, ritiene possibile un rinvio del seguito dell’esame del provvedimento, nel presupposto, tuttavia, che possa registrarsi
la disponibilità dei gruppi nel deliberare nella seduta di domani o di dopodomani, in tempi rapidi, sulla proposta di parere, unitamente a quella di cui al precedente punto all’ordine del giorno, considerati i
ristretti spazio temporali imposti alla Commissione dai lavori dell’Assemblea per la corrente settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.40
Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 8.35.
 (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.
Giuseppe BERRETTA (PD), pur dichiarando che si sarebbe aspettato un'azione più incisiva del Governo sulla questione in discussione, prende atto che il provvedimento in esame prospetta una efficace via d'uscita - individuata in ambito parlamentare - rispetto ad un problema noto da tempo, sul quale, peraltro, si è più volte intervenuti con misure legislative: tale provvedimento, a suo avviso, appare in grado di contemperare le esigenze di stabilizzazione dei docenti già in servizio da diverso tempo presso gli istituti scolastici con gli interessi legittimi degli altri partecipanti al concorso, successivamente annullato in sede di giustizia amministrativa, assicurando la continuità del servizio scolastico e salvaguardando le legittime aspettative di coloro che ambiscono ad un posto di lavoro. Per le ragioni esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel fare presente che il provvedimento in esame rischia di generare ulteriore confusione in un settore già gravemente congestionato, determinando addirittura il pericolo di un significativo incremento del numero dei docenti scolastici da assumere in ruolo nella Regione siciliana, causato da una potenziale sovrapposizione di personale rispetto ad un numero esiguo di posti a disposizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Commissione parlamentare per le questioni regionali
Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del Presidente Davide CAPARINI.
La seduta comincia alle 8.30.
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Nuovo testo.(Parere alla I Commissione della Camera).(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, illustra il provvedimento in esame; riferisce che l'articolo 1 dispone che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura.
Osserva che l'articolo 2 stabilisce che i candidati del concorso che prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio.
Rileva che l'articolo 3 prevede che i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta e a seguito del superamento di tale prova è confermata la posizione occupata nella graduatoria generale finale di merito.
Evidenzia che l'articolo 4 stabilisce i termini entro cui devono essere ultimate le prove concorsuali, mentre l'articolo 5 prevede che sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso. Si sofferma quindi sull'articolo 6, ai sensi del quale l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonché sull'articolo 7, inerente alla validità delle graduatorie relative ai rispettivi settori formativi. Riferisce quindi sull'articolo 8, in materia di organizzazione delle procedure e di nomina delle commissioni giudicatrici; sull'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, e sull'articolo 10, riguardante le modalità di svolgimento delle assunzioni. Fa notare che le disposizioni recate dalla proposta di legge possono essere ricondotte alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione».
Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno chiarire la portata delle previsioni di cui agli articoli 6 e 9 del testo, affinché sia precisato che gli uffici scolastici regionali ivi richiamati si riferiscano esclusivamente alla regione Sicilia.
Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) evidenzia che per la copertura finanziaria prevista all'articolo 9 è stata già effettuata, relativamente al capitolo di spesa del competente dicastero, la ripartizione di somme da assegnare ai singoli uffici scolastici regionali.
Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ringraziare il deputato Cristaldi per il chiarimento fornito, avanza al relatore la richiesta che tale precisazione sia menzionata in premessa al parere.
Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, accedendo alla richiesta del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4«sup»a«reset» serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;
considerato che il provvedimento in esame è volto a consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa;
rilevato che il contenuto della proposta di legge appare riconducibile alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;
considerato e nel presupposto che le previsioni di cui agli articoli 6 e 9 relative agli uffici scolastici regionali si riferiscono esclusivamente alla regione Sicilia;
esprime PARERE FAVOREVOLE.







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-22522.html