Comitato ricorrenti e partecipanti al concorso ds in Sicilia: ecco gli emendamenti richiesti al Lodo Siragusa ed effettivamente onorevoli per tutti.
Data: Giovedì, 29 luglio 2010 ore 07:40:43 CEST
Argomento: Opinioni


Emendamenti alla proposta di Legge n. 3286 – Camera dei Deputati

D’iniziativa dei Deputati
Siragusa, Barbieri, Goisis, Ghizzoni, Capitanio Santolini,
Granata, Zazzera, Antonino Russo, Giammanco

La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dagli on. Siragusa, Barbieri, Goisis, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Granata, Zazzera, Antonino Russo, Giammanco, nel ricostruire la complessa vicenda del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22.11.2004 e dei procedimenti giudiziari apertisi in Italia in seguito all’espletamento delle prove scritte e orali, in considerazione dell’inesistenza di un orientamento giurisprudenziale unico e della situazione di pendenza ancora presente in Sicilia, mira a risolvere con sollecitudine la questione evitando il protrarsi del vecchio contenzioso e l’instaurarsi di nuove cause, in funzione del ripristino del corretto e ordinario funzionamento del sistema scolastico regionale. In Sicilia, nelle more della presentazione della proposta di legge, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanze 27 aprile 2010 nn. 399 e 400 ha annullato i provvedimenti da ultimo emessi in sede di sospensiva dal TAR di Palermo Sez. II, affermando la necessità del rifacimento delle prove scritte per tutti i candidati che avessero completato tali prove nei giorni 25 e 26 gennaio 2006 non giudicando possibile procedere alla ricorrezione degli elaborati.
La nullità dell’intero procedimento concorsuale in ragione dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice dichiarata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nelle sentenze nn. 477/2009 e 478/2009, è stata confermata nel parere n. 989/2007 reso dal Consiglio di Stato Sez. I, il 14 luglio 2009 con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica accolto con DPR 02/12/2009, a causa della mancata motivazione dei giudizi di valutazione degli elaborati e dell’esiguità del tempo dedicato alla correzione dei compiti.
L’articolato della proposta di Legge 3286, sul presupposto che le modalità di rinnovazione delle prove, debbano differenziarsi a seconda delle diverse tipologie di candidati – coloro che hanno acquisito maggiori competenze, ossia i vincitori del concorso nullo che già prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico; coloro che si trovano utilmente collocati nella graduatoria annullata dal Giudice amministrativo; coloro che hanno completato le due prove scritte con esito negativo – finisce per riservare a questi ultimi la rinnovazione del procedimento concorsuale prevedendo una nuova valutazione degli elaborati e, in caso di esito positivo, un corso-concorso di durata semestrale e un colloquio selettivo (art. 5).
Tuttavia, una simile soluzione non appare coerente con la finalità dichiarata nella proposta di legge e con il giudicato amministrativo, determinando un’ingiustizia sostanziale giacché impone l’obbligo di una nuova valutazione soltanto a carico di alcuni dei candidati al corso-concorso, e segnatamente di quelli che hanno contestato l’illegittimità della procedura selettiva.
Per comporre a sistema l’articolato ed evitare palesi disparità di trattamento tra i candidati si propongono i seguenti emendamenti agli artt. 5, 6, 7 e 10, in linea con l’orientamento espresso dal TAR Lecce e con le dichiarazione rilasciate dal Viceministro della pubblica istruzione in data 2.1.2008, richiamati diffusamente alla pag. 3 della relazione di presentazione della proposta di legge.





Art. 5
1. I candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all’art. 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, previsto dall’art. 6, non inferiore a 6 mesi che si concluderà con la presentazione di una relazione scritta e un colloquio orale su una delle tematiche trattate in sede di corso.

Art. 6
1. Il corso è finalizzato a incrementare le competenze richieste per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico e si articola in moduli di formazione e in 80 ore di tirocinio.

2. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS).

3. I candidati, al termine della frequenza del corso in possesso delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico, sono inseriti in una graduatoria e il punteggio di ciascuno scaturisce dalla somma dei titoli posseduti, dei voti ottenuti sia nella relazione scritta che nel colloquio orale.

Art. 7
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi restano valide fino ad esaurimento delle stesse.

2. Le procedure di cui all’art.1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 10
1. Le assunzioni dei candidati di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili nei limiti della validità delle graduatorie, nel rispetto dell’art. 24 quinquies del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Successivamente, i posti vacanti saranno ricoperti attingendo per metà dalle graduatorie di cui alla presente legge e per l’altra metà mediante concorso ordinario.








Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-22504.html