I POLITICI E LA MAGISTRATURA: STORIA DI UN CONCORSO ANNUNCIATO
Data: Martedì, 27 luglio 2010 ore 06:52:27 CEST Argomento: Rassegna stampa
Tutti conoscono
l’iconografia classica della Giustizia, personificata da una donna
dalla figura maestosa con bilancia per giudicare, spada per punire e
benda ad indicare l’imparzialità.
Purtroppo, per gli aspiranti Dirigenti Scolastici del concorso bandito
in Sicilia nel 2004 l’iconografia della Giustizia, appare in questo
momento del tutto “trasfigurata”, per non parlare del senso generale di
tale concetto e del suo significato giuridico.
La singolare e travagliata vicenda, ormai, ha del “grottesco" ma è
importante che si sappia quanto si stia verificando in sede
parlamentare perché mette in discussione la separazione tra i poteri
lasciando al parlamento la possibilità di reinterpretare a piacere le
sentenze quando queste non piacciono tanto. (da ScuolaOggi. di Valeria
Mendola)
Nel 2004 è stato bandito dal Ministero dell’Istruzione un
corso-concorso per Dirigenti Scolastici, con organizzazione su base
regionale (D.D.G. 22/11/2005 – G.U. n.94 del 26/11/2004). Il concorso è
stato annullato da tre decisioni del CGA e stigmatizzato da altrettanti
pareri del Consiglio di Stato su ricorsi al Presidente della
Repubblica.
Ma andiamo con ordine:
a) Alle prove scritte del concorso, svolte il 25 e 26 gennaio 2006
hanno partecipato circa 1500 candidati;
b) Dei partecipanti 523 candidati sono stati ammessi alla prova orale;
c) Dei circa 1000 esclusi dalla prova orale circa 200 candidati hanno
prodotto ricorso giurisdizionale (TAR, CGA, Presidente della
Repubblica);
d) I rimanenti 750 candidati non hanno avviato, inizialmente, nessun
tipo di ricorso;
La graduatoria per la Regione Sicilia è stata impugnata dai ricorrenti
per violazione di
legge ed eccesso di potere dinanzi al Tar di Palermo e Catania.
I ricorrenti del concorso ordinario D.S. Sicilia non sono “i bocciati”
ma sono “i mai valutati” per un grave vizio di forma del collegio
perfetto e hanno rivendicato il diritto di denunciare l’assenza di
valutazione alle prove concorsuali, pertanto, il termine ‘bocciati’ è
improprio e
le sentenze non vanno sminuite solo perché scomode.
È stato insinuato che, in fondo, se di vizio si è trattato,
quest’ultimo ha riguardato una pura formalità: si sarebbe trattato
semplicemente del numero dei commissari che invece di essere 3, erano
2. La legge, invece, prevede il criterio del “collegio perfetto” che
prescrive un numero dispari di commissari, almeno 3, prevedendo la
possibilità del confronto di opinioni tra i commissari, dal quale deve
comunque scaturire una omogeneità di criteri che devono essere
formalizzati in una griglia di valutazione che preceda la valutazione
stessa, cioè quello che qualsiasi maestra di scuola primaria sa essere
necessario per valutare.
Invece la mancanza del collegio perfetto ha portato come conseguenza
l’impossibilità per ciascun membro di recepire in ogni momento il
giudizio dell’altro ed esprimere il proprio e ha portato
inevitabilmente a non utilizzare alcun criterio di valutazione (non
sono state usate griglie di valutazione come risulta dai verbali).
Affermiamo, sulla base di quanto sopra esposto, che le due posizioni,
vincitori e bocciati, solo apparentemente contrapposte, siano l’erroneo
risultato della scorretta valutazione della Commissione. A nulla serve
dire che nel resto d’Italia la commissione era ugualmente incompleta
perché, basta andare a contare il numero dei componenti delle
commissioni sdoppiate nel decreto di nomina delle commissioni della
regione Puglia e nel decreto di integrazione al momento dello
sdoppiamento e confrontarle con il decreto di nomina
della regione Sicilia.
Nel mese di maggio 2009 un paio di ricorsi sono arrivati a sentenza
dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
che ha censurato l’operato della p.a. per violazione del principio del
collegio perfetto (infatti vi era lo stesso Presidente per due
sottocommissioni). Tale rilievo ha assorbito tutti gli altri motivi di
impugnazione tra cui spiccano i tempi ridotti per la correzione delle
prove (meno di due minuti per temi di otto facciate), assenza di
motivazione nell’attribuzione del voto numerico, mancanza di griglia di
valutazione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sanzionato l’annullamento
dell’intera procedura concorsuale, salvi gli ulteriori atti da porre in
essere da parte della p.a.
Nel ribadire la decisione n. 477/07 e n. 478/09 il Consiglio di
Giustizia Amministrativa, con decisione n. 1065 del 10 novembre 2009,
in ottemperanza conclude: “Sulla base delle
considerazioni che precedono il ricorso per ottemperanza - ritualmente
proposto - deve essere accolto, e, conseguentemente, deve essere
dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato
ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione
della procedura concorsuale. A tal fine, deve essere assegnato il
termine di giorni sessanta, dalla notificazione o comunicazione della
presente decisione, riservando la nomina del commissario ad acta alla
istanza di parte - da introdursi con le modalità dell’incidente di
esecuzione - nel caso di persistente inottemperanza oltre il suddetto
termine.”
Nelle more del contenzioso la Direzione Regionale ha stipulato
contratti a tempo indeterminato con i dirigenti utilmente collocati
nella graduatoria regionale, anche successivamente all’annullamento del
concorso.
Considerata l’inerzia della p.a., che nulla ha fatto da Maggio a
Ottobre ’09, è stata chiesta la nomina di un commissario ad acta per
l’esecuzione della sentenza. La Direzione
Regionale da parte sua, in prossimità dell’udienza per la nomina del
commissario ad acta, fissata per il 15 ottobre 09, si è limitata a
ricostituire una commissione per la rivalutazione delle prove scritte
dei soli due ricorrenti ritenuti beneficiari (sino a quel momento)
della sentenza di annullamento. Tale soluzione non era rispondente al
dettato della sentenza. Inoltre il riesame delle prove scritte per i
ricorrenti non può più essere svolto nel rispetto dell’anonimato delle
prove, determinando la violazione del principio di imparzialità
dell’azione amministrativa.
Nel frattempo alla Camera è stato approvato un emendamento (1308 del
21-10-09) che salvava le posizioni giuridiche dei candidati collocati
in graduatoria, ponendosi in aperto
contrasto con il giudicato della sentenza (assicurava la continuità del
servizio dei nominati dal concorso annullato rendendoli invulnerabili
alle sentenze fino a espletamento di ulteriori procedure selettive da
destinarsi ai soli ricorrenti ma senza stabilire quali, determinando
iniquità e sollevando dubbi di incostituzionalità.).
e) In data 8 gennaio 2010 con Decreto prot. 245 il Direttore Generale
dell’USR Sicilia rinnova le procedure concorsuali con nuova commissione
e sottolineando l’irrealizzabilità della ricorrezione degli elaborati
per l’impossibilità di ripristinare l’anonimato: [omissis]
<
f) In data 6 giugno 2010 il Direttore Generale dell’USR Sicilia, in
esecuzione di sentenza, DECRETA [omissis] “Le prove scritte del
concorso di cui al decreto direttoriale del 22/11/2004 pubblicato sulla
G.U. n. 94 del 26/11/2004 verranno rinnovate il 14 e 15 ottobre 2010.
Nel frattempo, da ultime, sono arrivate le sentenze dei ricorsi al capo
dello Stato coadiuvato dal CdS che con la Sezione 989/07 ha stabilito
che […] <>
Inoltre la medesima sentenza ha spiegato quali ulteriori vizi oltre
quello del collegio perfetto hanno riguardato il concorso e in
riferimento ai criteri di valutazione dice: <>
In sintesi: Esecuzione di sentenza avviata; procedura concorsuale
stabilita; candidati convocati per la rinnovazione delle prove scritte
(14 e 15 ottobre 2010).
Come può una proposta di legge (c. 3286) prevedere una sanatoria per i
523 candidati, dichiarati erroneamente vincitori di un concorso
pubblico annullato, e non tenere in nessuna considerazione i circa 1000
(250 ricorrenti più 750 circa ammessi alla prova scritta a seguito di
sentenza “con efficacia necessariamente erga omnes”) candidati che
hanno ricevuto la lettera di avvio di rinnovazione del concorso stesso
da parte del Direttore dell’USR per la Sicilia?
Vediamo, ora, la proposta di legge c. 3286 della Siragusa e altri. La
proposta di legge
c.3286 “Norme a salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici” è stata approvata
dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera.
Il testo finale risultante dall’approvazione degli emendamenti passa
ora alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto
parere.
Per chiarezza riassumiamo i fatti partendo dai soggetti interessati, a
vario titolo, al Concorso annullato: la proposta identifica,
nell’articolato, i tre soggetti interessati a vario titolo (docenti con
funzioni di Dirigente in servizio, docenti dichiarati idonei al
concorso (circa 50), docenti che non hanno superato le prove scritte.
Ed evidenzia, nella relazione di accompagnamento alla proposta, la
necessità di un atto legislativo finalizzato alla “rinnovazione del
concorso….per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia”.
Con queste premesse sarebbe logico pensare a un atto legislativo che
consentisse una semplificazione delle procedure e soprattutto il
rispetto, basato sul principio di imparzialità, della par condicio di
tutti i soggetti coinvolti.
Invece, cosa prevede la proposta di legge?
• una prova scritta per i docenti “vincitori” sull’esperienza maturata
durante gli anni di servizio con funzioni di dirigente (cioè una
relazione sull’esperienza senza specificare se anonima o firmata);
• una prova scritta per i docenti “idonei” su un argomento del corso di
formazione svolto (poiché qui non si può fare appello all’esperienza
per salvarli);
• la RICORREZIONE DEGLI ELABORATI per i ricorrenti e per coloro che non
avevano prodotto ricorso giurisdizionale.
Quale logica guida il legislatore, in particolare, l’On Favia (IDV),
l’On. Siragusa (PD), l’On. Russo (PD) e l’On. Bressa (PD) e l’On.
Granata (finiano) a proporre, emendare, ritirare gli emendamenti,
approvare una proposta palesemente di parte?
Non ricorreggere gli elaborati dei “vincitori” e degli “idonei” evita
di affrontare il caso di quei
numerosi compiti con errori di grammatica e di ortografia che nel
concorso annullato avevano ottenuto un giudizio positivo e si concede
loro la possibilità di “sanare” le lacune (v. trasmissione di Mi Manda
Rai Tre in presenza dell’avv. Ugo Ruffolo e del direttore dell’USR).
Ricorreggere gli elaborati dei ricorrenti è come mettere tutte le
“pecore nere” in un’unica stalla e procedere al massacro senza nessuna
garanzia di anonimato ma solo con l’obiettivo finale di confermare
l’operato della precedente Commissione.
Il tema delle "regole” in democrazia che "non è formalismo ma sostanza”
è fondamentale in uno stato di diritto. Con questa proposta di legge,
se approvata, non avremo più la possibilità di scandalizzarci per le
leggi ad personam.
Non sottovalutiamo la crisi economica, la disoccupazione e quanto sta
accadendo in Italia, ma siamo profondamente preoccupati per i danni
“culturali” che si stanno perpetrando e che derivano principalmente
dalla disattenzione diffusa, soprattutto tra i politici, e, in modo
trasversale, ai principi costituzionalmente sanciti.
Uguaglianza, unità nazionale, legalità, intesa come rispetto delle
regole, sembrano essere diventate occasioni di lotta politica piuttosto
che principi cui tutti devono attenersi. Il rispetto della legge è in
ultimo il rispetto delle sentenze; non si può accettare che un gruppo
di deputati dell’opposizione, in associazione con altri della
maggioranza, (On. Cristaldi), tenti di far approvare dalla I
Commissione della Camera, in sede deliberante, una proposta di legge -
c. 3286:
a) palesemente incostituzionale (garanzia del diritto, pari dignità,
uguaglianza dei cittadini); b) che elude non una sentenza ma circa 16
sentenze e/o pareri ( tre del CGA Sicilia e 13 del Consiglio di Stato);
c) che va oltre due Giudizi di ottemperanza del CGA Sicilia;
d) che si propone di “riparare” a un presunto errore della magistratura
amministrativa;
e) che non tiene conto delle legittime aspettative dei circa 200
candidati esclusi che hanno creduto nella possibilità di avere
giustizia e ai quali viene negato il “bene della vita” (Decisione CGA
n. 478/09 e Decisione CGA 1065/2010).
Non si deve aprioristicamente credere a quanto stiamo tentando di fare
emergere chiediamo però di verificare presso il Consiglio di Stato,
Presidente Alessandro Pajno (pareri 989/07;990/07; 1071/07;1073/07;
2128/07); presso il CGA Sicilia, Presidente Riccardo Virgilio
(decisione 478/09; 1065/09; ordinanza 399/10); presso il Consiglio di
Stato, Presidente Giovanni Ruoppolo (decisione 3765/2010); presso il
CGA Sicilia, Presidente Paolo D’Angelo(ordinanza639/2010).
Ci chiediamo: come può un gruppo di deputati stravolgere la verità dei
fatti? Come può un componente (On. Granata) di tale gruppo parlare di
“legalità e rispetto delle regole”?
Come può un deputato, l’On Siragusa, affermare che la sentenza del CGA
in “spregio al dettato costituzionale” non ha “ammesso come controparte
i dirigenti vincitori del concorso annullato? Sapendo che non risponde
al vero, perché tale tipologia di candidati si è costituita ad
opponendum e il CGA non ha ritenuto, motivandolo, di doverli ammettere
in tale veste (decisione 1065/09 CGA Sicilia).
Come possono, questi onorevoli, non tenere nella giusta considerazione
il fatto che l’Amministrazione soccombente, in esecuzione di sentenza,
ha provveduto ad avviare la procedura di rinnovazione del concorso
fissando lo svolgimento delle prove scritte
il 14 e 15 ottobre-2010?.
Infine, rivolgiamo un accorato appello affinché, alla platea
concorsuale, venga consentito di sostenere le prove del concorso
rinnovato che si dovranno tenere il 14 e 15 ottobre.
Ma se questi onorevoli, in sede di Commissione deliberante, vogliono
tentare di varare una leggina, non su nostra richiesta, ma su richiesta
di chi, tristemente, si ostina a non volere riconoscere l’operato della
Giustizia, allora si faccia in modo che questa legge sia
rispettosa dei principi di imparzialità, trasparenza e semplificazione
dell’azione amministrativa, ma soprattutto che non deluda le
aspettative di coloro che alla Giustizia si sono affidati.
Si comprenderà, adesso perchè l’icona della giustizia ci appare con la
bilancia inclinata verso gli interessi di parte, con la spada trafitta
nel costato e con la benda sugli occhi, non come simbolo
dell’imparzialità, quanto piuttosto dell’incapacità di un retto
giudizio.
Ora, premesso ciò, sia consentito rivolgere alcune domande:
1. Perché dopo l’intervento del Presidente della Repubblica che ha
abrogato la norma incostituzionale che ‘faceva salve le posizioni
acquisite’ da un concorso annullato, si sono registrati una serie di
interventi volti ostinatamente nella stessa direzione?
2. Perché tutti i Parlamentari, opportunamente chiamati in causa da Noi
esclusi a salvaguardia dell’imparzialità sancita dalla Costituzione,
fanno orecchio da mercante di
fronte alla vessazione perpetrata nei nostri confronti?
3. Perché i ‘congelati’ manifestano sotto il Palazzo del CGA di Palermo
inviando insulti (vilipendio) ai Supremi Giudici della Magistratura
Siciliana sotto gli occhi di tutti e ciò viene consentito dalle Forze
dell’Ordine?
4. Perché la maggior parte dei politici si ostina a proporre soluzioni
sanatorie esclusivamente per gli illegittimi presunti vincitori di un
concorso annullato cercando di eludere il giudicato con ricorrezioni
già censurate dal massimo Organo Giudiziario?
5. Perché il relatore della legge vessatoria n.3286 è l’On Cristaldi,
il quale tutti sanno essere il fratello di una ‘vincitrice congelata’
di Mazzara del Vallo?
6. e perché l’on. Siragusa manifesta l’illogica intenzione di
‘riparare’ ad un presunto errore della magistratura, senza averne
titolo?
7. perché la pdl 3286 non tiene conto di ben 16 sentenze a favore degli
esclusi, aggirandone il giudicato?
8. perchè si manifesta la volontà perpetua di ripristinare le posizioni
acquisite attraverso
una procedura annullata?
9. perché vessare con una illegittima ricorrezione quanti, fiduciosi
nella giustizia hanno adito le vie legali per denunciare una
valutazione ‘ictu oculi’ delle prove, come censurato dal CdS e come
apertamente ammesso dal Direttore Generale durante la trasmissione
televisiva di MIMANDARAITRE?
Valeria Mendola,
Coordinatrice Comitato Ricorrenti Concorso Dirigente scolastico
annullato in Sicilia
redazione@aetnanet.org
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