La violazione degli accordi sulle supplenze previsti dal Contratto Integrativo di Istituto costituisce comportamento antisindacale
Data: Lunedì, 26 luglio 2010 ore 21:26:09 CEST Argomento: Sindacati
Un ricorso molto
importante è stato vinto dalla FLC di
Firenze. Infatti, il tribunale
del capoluogo toscano – sez. lavoro – ha dichiarato, con sentenza del
14 luglio scorso, antisindacale la condotta tenuta dal Dirigente
scolastico di un istituto comprensivo di Firenze che aveva più volte
violato la contrattazione di Istituto utilizzando le ore di
contemporaneità per far fronte alla necessità di supplire insegnanti
mancanti.
Il Contratto di istituto prevedeva “[…] In merito alla sostituzione dei
docenti assenti per malattia, motivi di famiglia o di studio, per
periodi non superiori a cinque giorni, in base alla normativa...
vigente … annualmente rinnovata, con la quale il Collegio dei Docenti
.. ha deliberato di utilizzare le ore di compresenza/contemporaneità
per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla
propria classe o su altra classe in base a progetti appositamente
programmati e per il consolidamento e per l’arricchimento di
potenzialità espressive e comunicative … le parti convengono che si
proceda a nomina in sostituzione del personale fin dal primo giorno di
assenza”.[…]
Il giudice non ha ritenuto che l’esiguità delle risorse messe a
disposizione per le supplenze fosse rilevante in quanto “[…] qualunque
legittima esigenza che avesse costituito violazione del contratto di
Istituto doveva esser non solo rappresentata alle OO.SS., ma doveva
essere oggetto di nuova contrattazione”. […].
La regolazione delle ore di compresenza/contemporaneità effettuata dal
collegio dei docenti, i conseguenti accordi contrattuali dimostrano che
è possibile, nel rispetto delle norme, strutturare un’organizzazione
del lavoro che tenga presente i bisogni e le esigenze di tutta
l’utenza.
Riteniamo giusto ribadire che l’unico strumento efficace di regolazione
delle prestazioni lavorative del personale, sui luoghi di lavoro, sia
il contratto integrativo di Istituto.
Per queste ragioni continuiamo a sostenere la fondamentale importanza
delle RSU e della contrattazione di istituto e, proprio a tal fine, la
Cgil ha chiesto all’Aran, con carattere di urgenza, la convocazione di
uno specifico incontro per la definizione del calendario e delle
modalità da seguire per adempiere all’avvio delle procedure per le
elezioni delle RSU che, a norma dell’Art. 65 del Dlgs 150/2009,
dovranno tenersi entro il 30 novembre 2010.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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