UNICOBAS:Riflessioni sulla sentenza del TAR del 19 luglio 2010
Data: Lunedì, 26 luglio 2010 ore 21:20:37 CEST Argomento: Rassegna stampa
Il Tar del Lazio ha
definito “illegittime” le tre circolari del MIUR sulle iscrizioni al I
anno di scuola secondaria, sugli organici e sulla mobilità, poiché
“applicative di testi normativi emanati successivamente e pertanto
ancora privi di efficacia e di rilievo giuridico”.
Non occorre essere necessariamente esperti di diritto per capire che
qualunque circolare ministeriale applicativa di una legge che non abbia
ancora completato il suo iter è illegittima, basta solo un po’ di buon
senso.
Tuttavia, quello che, con tutta la buona volontà, proprio non si riesce
a capire è come mai manchi il passo giuridico successivo, ovvero la
sospensione provvisoria di quelle circolari illegittime, come da
richiesta dei ricorrenti e come logica vorrebbe.
Bene, la sentenza del TAR articola così la sua
decisione:“Ritenuta l’ammissibilità del ricorso nella considerazione
che le puntuali disposizioni dettate con circolari impugnate, ancorché
dirette agli uffici periferici dell’amministrazione scolastica, sono
suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi degli alunni,
delle relative famiglie, dei docenti, del personale ATA e della
comunità scolastica nel suo insieme” e “ritenuta altresì la sussistenza
di un interesse qualificato dei ricorrenti all’impugnativa proposta con
il ricorso e i motivi aggiunti, trattandosi di soggetti (alunni e
relative famiglie, personale docente, personale ATA) che possono essere
coinvolti dalle disposizioni concernenti rispettivamente le iscrizioni
alle prime classi della scuola secondaria superiore emanate (c.m. n.
17/2010), gli organici del personale docente della scuola secondaria
superiore (c.m. n. 37/2010) nonché, e in via direttamente
consequenziale, la mobilità del personale docente e ATA”, considerato
però che “ai fini della proposta misura cautelare, difetta la
sussistenza del periculum nella considerazione che i ricorrenti non
hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di
studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari
impugnate, donde l’omessa deduzione di un danno attuale e concreto
rinveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e
irreparabile pregiudizio che giustifica l’emissione del provvedimento
di sospensione richiesto, il TAR respinge la domanda cautelare”.
Sembra di leggere una pagina de “I Promessi
Sposi”! Manzoni, Azzeccagarbugli e il suo latinorum fanno ancora
scuola, a quasi due secoli di distanza!
Circolari illegittime, interesse qualificato
dei ricorrenti, coinvolgimento di alunni, famiglie, personale docente e
ATA, effetti concreti che si riverberano sulla comunità scolastica nel
suo insieme non costituiscono tuttavia un pericolo, un grave e
irreparabile pregiudizio che giustifichi l’emissione del provvedimento
di sospensione richiesto!
Quale posizione specifica, di studenti,
docenti o dipendenti ATA, andava documentata nel giudizio per
dimostrare il danno individuale e collettivo, ”grave e irreparabile”?
Non bastano le decine di migliaia di lavoratori della scuola che
diventeranno sovrannumerari, saranno trasferiti o perderanno il posto
di lavoro in forza di una riforma illegittima? Non bastano le decine di
migliaia di studenti che, con le loro famiglie, sono stati costretti a
iscriversi “al buio” in una scuola illegittimamente riformata, di cui
per molte materie non si conoscono curricola e programmi, né sono
pronti i libri di testo? Non basta l’evidenza dei danni prodotti
dall’impossibilità per le scuole di elaborare i loro piani dell’offerta
formativa, della violazione dei principi dell’autonomia scolastica e
delle competenze regionali, né delle drammatiche conseguenze, a
brevissimo termine, causate dalla riduzione dell’italiano, della
storia, delle lingue straniere, a partire dall’inglese, nonché dalla
cancellazione radicale di tutte le sperimentazioni, che permettavano la
valorizzazione delle eccellenze degli studenti in tutte le scuole
d’Italia?
Di cos’altro aveva bisogno il TAR del Lazio
per sospendere una procedura ministeriale da lui stesso definita
illegittima, che rivela una modalità di governo della scuola arbitraria
e illegale e un palese disprezzo nei confronti di un’istituzione
garantita dalla Costituzione, considerata per Tremonti un ramo
secco da tagliare, per Gelmini una palestra di violazione dei principi
costituzionali?
Agli esponenti delle associazioni che hanno
promosso il ricorso, io, una delle ricorrenti, devo dire che il
tentativo di riordino delle scuole superiori costruito attraverso
circolari illegittime e non leggi, come prevedono le norme, a oggi,
purtroppo, non è fallito.
Si andrà avanti nella richiesta, si produrrà
documentazione ancor più dettagliata, si faranno nomi e cognomi.
Ma oggi, con questa sentenza, che ratifica e
legittima l’insignificanza delle regole democratiche e delle procedure
legali, è lo stato di diritto che ha fallito.
p. l’Unicobas Scuola
Anna Angelucci
redazione@aetnanet.org
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