Mobilità professionale ATA: tempistica differenziata per la formazione
Data: Sabato, 24 luglio 2010 ore 11:35:58 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Il MIUR, con nota prot. n. 6968 del 23 luglio 2010 ha diramato la tempistica differenziata dei piani di formazione.
Di seguito la nota MIUR: 
Come è noto (punto K dell’allegato tecnico al CCNI in oggetto), agli Uffici scolastici regionali è affidato il compito di provvedere all’organizzazione ed erogazione delle attività formative in presenza e delle relative prove finali, pertanto ciascun Ufficio può definire, nel rispetto degli obiettivi generali e delle regole contrattuali ed un modo autonomo, lo svolgimento temporale delle varie attività.
E’ altrettanto noto il punto 6.3 del Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2010 in cui si prevede che il candidato, richiedente la mobilità professionale in altra provincia e rientrante nel contingente individuato dall’Allegato 1 del medesimo Decreto, come per il test selettivo, svolge il percorso formativo presso la provincia di servizio, mentre sostiene l’esame finale di cui all’articolo 8 del CCNI  presso la provincia scelta dall’interessato per la mobilità professionale. Ciò premesso, per la diversa consistenza del numero dei richiedenti e per la diversa tempistica di pubblicazione degli elenchi da cui estrarre i soggetti da avviare alle fasi successive (formazione + valutazione), nei diversi ambiti provinciali potrebbero venire ad esistere differenti piani di attività tali da non consentire al candidato l’ effettuazione della formazione nella provincia di servizio e l’effettuazione della prova finale nell’eventuale altra provincia ove ha richiesto la mobilità.
Al fine di non arrecare nocumento alle posizione individuali degli aventi diritto, si avrà cura di considerare attentamente le singole situazioni. In primo luogo si dovrà considerare se la tempistica differenziata rientra nei termini di tolleranza dell’ assenza dalle attività formative in presenza di cui al F dell’Allegato tecnico al CCNI in oggetto. Nel caso in questione, una volta completata interamente la parte on-line della formazione e la trentaquattresima o la ventesima ora di formazione in presenza (rispettivamente per i passaggi all'Area D e all'Area B) il corso potrà ritenersi formalmente già frequentato, per cui il candidato potrà cessare la frequenza per la parte restante del corso e accedere al successivo momento valutativo finale in altra provincia. L'ufficio amministrativo responsabile della formazione provvederà ad integrare, ove necessario, la documentazione del candidato con l'apposito attestato delle attività svolte.
Qualora la situazione non fosse interamente riconducibile all'ipotesi sopra citata, il candidato, oltre a completare interamente la formazione on-line prevista, assicurerà la sua partecipazione al massimo possibile delle ore di formazione in presenza programmate, mentre le ore mancanti al raggiungimento dei minimi necessari al riconoscimento della formazione svolta verranno assicurate dalla partecipazione ad una attività lavorativa specifica propria del profilo professionale superiore da attivarsi nell' istituzione scolastica in cui il candidato presta servizio. Il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarerà l'avvenuto espletamento e la durata dell'attività lavorativa in questione che eccezionalmente, proprio in forza delle necessità rappresentate, potrà essere considerata equiparata all'attività formativa.
Gli Uffici territoriali competenti allo svolgimento della prova finale, oltreché accettare la documentazione attestate le attività lavorative e formative svolte, assicureranno che il candidato in questione possa effettuare la prevista prova finale in coda al piano delle prove di esame opportunamente programmate.
Si prega di informare tempestivamente le rispettive strutture territorialmente competenti per l'effettuazione della formazione e delle prove finali, fermo restando che dovranno essere tempestivamente comunicati i casi eventuali non recuperabili dalle indicazioni di cui alla presente nota.
Con l'occasione si precisa che i candidati che avessero presentato domanda di mobilità sia per i l profilo di Assistente Amministrativo che di Assistente Tecnico e qualora fossero individuati per la partecipazione ai rispettivi percorsi formativi, dovranno svolgere completamente entrambe  le procedure che prevedono sia distinte formazioni sia prove finali.”””
(da Cisl-Scuola-Sicilia)

redazione@aetnanet.org







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-22436.html