Il nuovo testo del ddl “ Siragusa “ sul concorso 2004 a preside in Sicilia coordinato con gli emendamenti approvati dalla 1° Commissione della Camera
Data: Venerd́, 23 luglio 2010 ore 12:52:08 CEST
Argomento: Comunicati


I posti sono ampiamente disponibili, in aggiunta ai 426, che resteranno a disposizione dei precedenti vincitori, se riconfermati, così come saranno tutelati gli interessi degli idonei.
Il provvedimento è stato trasmesso alle altre commissioni che esiteranno il parere entro la metà della prossima settimana per chiudere alla Camera in sede legislativa il pacchetto di misure che passerà al Senato alla ripresa in tempo utile ad evitare la dispendiosa e impossibile operazione della reiterazione delle prove il 14 ottobre che avrebbe gettato nel caos tutta la scuola siciliana.

Ecco il testo definitivo per come esitato dalla 1 Commissione.
Atti Parlamentari                                                                                                          Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS, GHIZZONI, CAPITANIO, SANTOLINI,
GRANATA, ZAZZERA, ANTONINO RUSSO, GIAMMANCO

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004

Presentata il 9 marzo 2010

 

ART. 1.
1. Al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità all’esercizio della funzione dirigenziale, il       Ministro dell’istruzione,  dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della stessa secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
ART. 2.
1. I candidati del concorso di cui all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 3.
1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale del concorso di cui all’articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un
argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
ART. 4.
1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1.
ART. 5.
1.       Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candi- dati che hanno partecipato alle      prove
scritte del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la con- segna del relativo elaborato.
2.       La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all’articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.
ART. 6.
1.       L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
(ANSAS).
2.       I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 7.
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
ART. 8.
1. Per l’organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all’articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
ART. 9.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.
ART. 10.
1. Le assunzioni ai sensi dell’articolo 7 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie,dopo     l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
ART. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.







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