Ritorniamo
sul tema degli scatti di anzianità per proporre, su questo punto, una
scheda di lettura delle norme contenute nel DL 78/10 come modificato
dal maxi emendamento presentato dal Governo. Il testo definitivo conferma la non
validità, né giuridica né economica degli anni 2010, 2011, 2012 ai fini
della progressione economica e della carriera
Nella tabella che segue confrontiamo il testo originario dell'articolo
9 comma 23 con quello modificato (in grassetto/corsivo) dopo il voto
del Senato della scorsa settimana.
Non commentiamo in attesa di
ulteriori conferme e dell'approvazione definitiva della manovra, ma se
fosse come sostiene la Flc-Cgil qualcuno, dalle parti dei sindacati
vicini al Governo, dovrebbe uscire con un comunicato ufficiale per fare
chiarezza, dopo mesi di confusione, smentite e accuse. (p.a.)
redazione@aetnanet.org
Nella tabella che segue confrontiamo il testo originario
dell'articolo 9
comma 23 con quello modificato (in grassetto/corsivo) dopo il voto del
Senato
della scorsa settimana:
Testo originario
art. 9 comma 23
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Testo dopo il maxi emendamento
art. 9 comma 23
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23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono
utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
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23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono
utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. É fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.
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Per i lavoratori della scuola questo significa
- un danno immediato per coloro
che avrebbero dovuto scattare di fascia retributiva nel prossimo
triennio
- un danno irreversibile per
tutti, in quanto la carriera viene allungata per legge di tre anni.
Tale intervento crea i presupposti per una modifica, in senso
peggiorativo,
della struttura retributiva del personale ATA e docente.
Di questa materia si occupa anche l'articolo 8 anch'esso
modificato dal
maxi emendamento. Vediamo come.
Risparmi di comparto: nessun automatismo per attenuare il blocco
degli
scatti di anzianità
L'articolo 8 comma 14 tratta dei risparmi derivanti dalla famigerata
legge
133/2008, quella per intendersi che ha previsto il taglio epocale di
oltre
130.000 posti tra docenti e ATA. Il 30% dei risparmi previsti dalla
colossale
riduzione di organico doveva essere finalizzata alla valorizzazione
professionale del personale, attraverso un percorso di contrattazione
con i
sindacati.
Testo originario
art. 8 comma 14
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Testo dopo il maxi emendamento
art. 8 comma 14
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14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo
periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
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14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo
periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La
destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
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Vediamo di quante risorse stiamo parlando:
Risparmi di comparto
Tab. in milioni di euro
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Risparmi (30%) *
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2010
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2011
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2012
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Organico docenti
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304
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452
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659
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Organico ATA
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105
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210
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315
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Totale per anno finanziario
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410
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664
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956**
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Note:
*) i risparmi (art. 2 comma 18 legge finanziaria 2009) indicati sono
appostati
nel bilancio del Miur in base all’anno finanziario di riferimento e
sono
esigibili dopo la certificazione dei risparmi da parte del Mef. Questa
è già
avvenuta per gli anni 2009/2010. I risparmi sono calcolati ad anno
scolastico,
ma vengono attribuiti ad esercizio finanziario. Ad esempio il risparmio
del
2010 si riferisce all’anno scolastico 2009/2010, quindi, si compone dei
4/12
(settembre-dicembre) 2009 e degli 8/12 (gennaio- agosto) del 2010 e
così via.
**) rappresenta il risparmio consolidato a fine triennio.
Il decreto legge nella prima versione stornava questi
risparmi,
destinandoli genericamente al settore scolastico. Il maxi emendamento si
limita a specificare che tale destinazione sarà stabilita con un
decreto di
natura non regolamentare di MIUR e MEF, sentite le Organizzazioni
sindacali.
Quindi
- saranno Gelmini-Tremonti a deciderne
l'utilizzo, solo sentendo le Organizzazioni sindacali
- non c'è nessun automatismo
rispetto all'utilizzo delle somme per attenuare il blocco degli scatti
di anzianità.
È evidente che a fronte di questo quadro normativo assolutamente
incerto e
non chiaro, la FLC CGIL ha già dichiarato la propria netta contrarietà.
Se il
provvedimento non verrà modificato nel prossimo passaggio alla Camera
dei
Deputati, metteremo in campo tutte le azioni possibili per tutelare e
ripristinare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.