Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari
Data: Lunedì, 21 febbraio 2005 ore 19:49:25 CET
Argomento: Comunicati


XIV LEGISLATURA

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 4735

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari

Presentato il 23 febbraio 2004      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega si prefigge di modificare l'attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
      Viene anzitutto superato il vigente impianto normativo che attribuisce alle università la competenza a bandire ed espletare le procedure per il reclutamento dei docenti. Il «localismo accademico» ha determinato l'accentuarsi del fenomeno dei cosiddetti «passaggi di carriera» dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori, e dalla fascia degli associati a quella degli ordinari, spesso in assenza di copertura finanziaria e di criteri meritocratici.
      Il provvedimento propone un nuovo sistema di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia attraverso il conferimento dei relativi incarichi da parte delle università, operato attingendo agli elenchi formati a livello nazionale e per settori scientifico-disciplinari, dei nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità scientifica nazionale distinta per fascia degli associati e degli ordinari. I relativi giudizi sono banditi dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente per le fasce dei professori ordinari e associati, con decreto con il quale sono stabiliti i criteri riguardanti la definizione del numero massimo degli idonei, le modalità per la costituzione delle commissioni giudicatrici e la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni.
      Tale sistema intende garantire una migliore qualità della docenza attraverso la dimensione nazionale della selezione e soprattutto l'elevato livello dei componenti delle commissioni giudicatrici tra cui sono ricompresi docenti designati dall'Unione europea.
      Come già accennato, gli incarichi sono conferiti dalle università attraverso procedure autonomamente definite, hanno una durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati fino a sei anni complessivi. In questo arco di tempo i docenti titolari di incarico possono essere nominati in ruolo sulla base di una autonoma valutazione di merito.
      Peraltro la flessibilità del sistema consente una articolata gamma di rapporti di lavoro. È previsto l'affidamento di insegnamenti per contratto a studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero con qualificazione scientifico-professionale riconosciuta in ambito internazionale ed è altresì consentita la nomina in ruolo di studiosi di chiara fama.
      Per favorire l'interazione fra le università ed altri soggetti pubblici o privati sono, inoltre, previste forme di convenzionamento per la realizzazione di programmi di ricerca, che prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di professore ordinario a tempo determinato finanziati con risorse dei soggetti terzi che partecipano alla convenzione.
      Contestualmente al reclutamento dei docenti, viene delineato un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori in linea con gli orientamenti dell'Unione europea e con le linee innovative del sistema degli enti di ricerca pubblici e privati. Tra i punti qualificanti, la stipulazione di contratti a tempo determinato rinnovabili previa autonoma valutazione comparativa dei candidati da parte delle università, nella quale peraltro deve essere tenuto conto del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello quali titoli preferenziali.
      Tutto ciò non potrà non contribuire allo svecchiamento del personale, sia docente che dei ricercatori, e favorire altresì la valorizzazione delle professionalità non più irrigidite nell'ambito di rapporti conclusi in via definitiva ma rispondenti sempre alle reali istanze dell'ateneo. Ciò vale soprattutto per i ricercatori a cui lo strumento contrattuale consentirà una maggiore mobilità lavorativa e, conseguentemente, una più concreta e proficua attività scientifica. Il disegno di legge in esame prevede che il ruolo dei ricercatori sia trasformato in ruolo ad esaurimento. Prevede inoltre che non siano bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore, analogamente a quanto previsto per i professori ordinari e associati.
      Quanto ai diritti e ai doveri dei docenti, ferma restando la distinzione delle due fasce, viene anzitutto eliminata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito prevedendo che i professori espletino le attività scientifiche e le altre attività per 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale con un trattamento economico costituito da una parte fissa corrispondente al trattamento economico dell'attuale docente a tempo pieno, ed una retribuzione variabile relativa ad ulteriori attività, oggetto di specifico incarico.
      Inoltre il rapporto di lavoro è considerato compatibile con attività variamente retribuite, anche di carattere professionale, purché non in contrasto con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e in assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima.
      Con il presente provvedimento si ritiene di dover omogeneizzare la disciplina del collocamento a riposo prevedendo per tutti i professori sia di prima che di seconda fascia la fissazione del limite massimo di età al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il

 

settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico ed economico in godimento. Per tutti è altresì abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
      Quanto sopra esposto è contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame.
      L'articolo 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega siano emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 3, infine, contiene disposizioni in merito alla copertura finanziaria.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

      In relazione alla copertura finanziaria prevista nell'articolo 3, pari a 55,7 milioni di euro, derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito, premesso che:

          dei docenti (I e II fascia) in servizio al 31 dicembre 2002, pari a 33.740 unità, 31.433 sono in regime di tempo pieno, mentre 2.307, pari al 7,3 per cento sono in regime di tempo definito;

          l'eventuale opzione per il nuovo stato giuridico dei docenti già in regime di tempo pieno non comporta spesa aggiuntiva;

la quantificazione del maggiore onere è stata effettuata sulla base del costo medio degli assegni fissi nel 2002 incrementato del 2,75 per cento relativo all'aumento stipendiale già previsto per il 2003 e nella ipotesi che tutti i docenti, attualmente in regime di tempo definito, presentino richiesta di opzione per il nuovo regime.

      Alla copertura finanziaria delle domande di opzione, che comunque, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera q), potranno essere accolte da ciascuna sede, sulla base di una programmazione predefinita e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per il triennio 2004-2006, è possibile far fronte con la progressiva riduzione delle supplenze la cui spesa complessiva nel 2002 è stata accertata in 68.055.717,94 euro (vedi allegato).
      In proposito, tenuto conto che con il presente provvedimento è previsto l'impegno di 120 ore per attività di didattica frontale, è ipotizzabile che almeno un quarto (7.859) degli attuali docenti a tempo pieno (31.433) dovrà coprire un secondo insegnamento, con conseguente risparmio sui fondi delle supplenze per circa 39,2 milioni di euro.
      Tale risparmio consentirà quindi, già in prima applicazione della norma in esame, l'opzione per 1.756 docenti attualmente a tempo definito.
      Le restanti opzioni (551), suddivise nel triennio (183 x anno) potranno essere coperte con la contestuale soppressione di 732 supplenze all'anno, per un totale nel triennio di 2.196 supplenze in meno.
      Dopo il triennio rimarrebbe comunque la possibilità di coprire 3.556 insegnamenti tramite supplenze retribuite.

 

Allegato

RIFORMA DOCENZA UNIVERSITARIA -

COPERTURA FINANZIARIA ART. 3

Copertura finanziaria articolo 3     euro  55.700.000

Disponibilità supplenze es. fin. 2002     euro  68.055.717

Docenti a tempo pieno (al 31 dicembre 2002)     31.433

Docenti a tempo definito (al 31 dicembre 2002)     2.307

Costo medio opzione a tempo pieno     euro  22.370

Costo medio supplenze     euro  5.000

Numero teorico supplenze     euro  13.611

Numero supplenze da sopprimere per ogni opzione c.a     4

Supplenze assorbite da un quarto docenti già a tempo pieno     7.859

Minore fabbisogno per supplenze     euro  39.291.250

Opzioni coperte con 39,2 milioni di euro     1.756

Rimanenti opzioni     551

Numero annuo programmazione opzioni (in 3 anni)     183

Contestuale numero supplenze da sopprimere x anno     732

Numero supplenze ancora attivabili dopo triennio     3.556

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Le disposizioni del provvedimento non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

B) Impatto costituzionale.

      Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

C) Analisi del quadro normativo.

      Il disegno di legge rimanda ai decreti legislativi attuativi della delega l'individuazione e l'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti stessi.

D) Impatto amministrativo.

      È prevista la costituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2).

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Soggetti destinatari dell'intervento.

      Il provvedimento riguarda i docenti ed i ricercatori universitari, e in generale tutti coloro che aspirano a svolgere attività di insegnamento e di ricerca negli atenei.

B) Ambito dell'intervento.

      Vengono riviste varie normative: quella attinente al reclutamento del personale docente e dei ricercatori nelle università, quella sui diritti e sui doveri dei professori universitari ordinari e associati e quella riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria.

C) Finalità dell'intervento.

      Finalità dell'intervento è quella di superare il localismo e l'obiettiva dequalificazione delle procedure di reclutamento dei docenti e dei ricercatori e di rivedere i rapporti di lavoro in uno spirito più aderente agli orientamenti comunitari.

D) Modalità e tempi.

      Per l'attuazione della delega saranno emanati uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      I giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale saranno banditi annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [articolo 1, comma 1, lettera a)].

E) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

      L'esercizio dei compiti demandati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comporta la costituzione di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale [articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2].

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari).

      1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

              1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;

              2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

 

             3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

          b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

          c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore a tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;

          d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

          e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

          f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di tre anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale; nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato di cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il limite del 50 per cento del numero di docenti di ruolo della stessa università nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica;

          g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito

l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

          h) le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;

          i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;

          l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;

          m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro trenta giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, nonché l'assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN);

          n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e da una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN;

          o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;

          p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

          q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina, e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;

          r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la

fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15 per cento del contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

          s) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1), non superiore al 15 per cento, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

          t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;

          u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti

  

legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge, pari a 55,7 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie devono risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
      2. Con periodicità annuale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli affidamenti.







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