XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE N.
4735
presentato dal ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)
di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il ministro per la
funzione pubblica
(MAZZELLA)
Delega al Governo per il
riordino dello stato giuridico dei professori universitari
Presentato il 23 febbraio
2004
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega si prefigge di
modificare l'attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un
articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla
struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
Viene anzitutto superato il vigente impianto normativo che attribuisce
alle università la competenza a bandire ed espletare le procedure per il
reclutamento dei docenti. Il «localismo accademico» ha determinato l'accentuarsi
del fenomeno dei cosiddetti «passaggi di carriera» dal ruolo dei ricercatori a
quello dei professori, e dalla fascia degli associati a quella degli ordinari,
spesso in assenza di copertura finanziaria e di criteri meritocratici.
Il provvedimento propone un nuovo sistema di copertura dei posti di
professore di prima e seconda fascia attraverso il conferimento dei relativi
incarichi da parte delle università, operato attingendo agli elenchi formati a
livello nazionale e per settori scientifico-disciplinari, dei nominativi di
coloro che hanno conseguito l'idoneità scientifica nazionale distinta per fascia
degli associati e degli ordinari. I relativi giudizi sono banditi dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente per le fasce dei
professori ordinari e associati, con decreto con il quale sono stabiliti i
criteri riguardanti la definizione del numero massimo degli idonei, le modalità
per la costituzione delle commissioni giudicatrici e la durata dell'idoneità
scientifica, non superiore a cinque anni.
Tale sistema intende garantire una migliore qualità della docenza
attraverso la dimensione nazionale della selezione e soprattutto l'elevato
livello dei componenti delle commissioni giudicatrici tra cui sono ricompresi
docenti designati dall'Unione europea.
Come già accennato, gli incarichi sono conferiti dalle università
attraverso procedure autonomamente definite, hanno una durata non superiore a
tre anni e possono essere rinnovati fino a sei anni complessivi. In questo arco
di tempo i docenti titolari di incarico possono essere nominati in ruolo sulla
base di una autonoma valutazione di merito.
Peraltro la flessibilità del sistema consente una articolata gamma di
rapporti di lavoro. È previsto l'affidamento di insegnamenti per contratto a
studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero con qualificazione
scientifico-professionale riconosciuta in ambito internazionale ed è altresì
consentita la nomina in ruolo di studiosi di chiara fama.
Per favorire l'interazione fra le università ed altri soggetti pubblici o
privati sono, inoltre, previste forme di convenzionamento per la realizzazione
di programmi di ricerca, che prevedono anche l'istituzione temporanea di posti
di professore ordinario a tempo determinato finanziati con risorse dei soggetti
terzi che partecipano alla convenzione.
Contestualmente al reclutamento dei docenti, viene delineato un nuovo
sistema per il reclutamento dei ricercatori in linea con gli orientamenti
dell'Unione europea e con le linee innovative del sistema degli enti di ricerca
pubblici e privati. Tra i punti qualificanti, la stipulazione di contratti a
tempo determinato rinnovabili previa autonoma valutazione comparativa dei
candidati da parte delle università, nella quale peraltro deve essere tenuto
conto del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione o del
master universitario di secondo livello quali titoli preferenziali.
Tutto ciò non potrà non contribuire allo svecchiamento del personale, sia
docente che dei ricercatori, e favorire altresì la valorizzazione delle
professionalità non più irrigidite nell'ambito di rapporti conclusi in via
definitiva ma rispondenti sempre alle reali istanze dell'ateneo. Ciò vale
soprattutto per i ricercatori a cui lo strumento contrattuale consentirà una
maggiore mobilità lavorativa e, conseguentemente, una più concreta e proficua
attività scientifica. Il disegno di legge in esame prevede che il ruolo dei
ricercatori sia trasformato in ruolo ad esaurimento. Prevede inoltre che non
siano bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore, analogamente a quanto previsto per i professori ordinari e
associati.
Quanto ai diritti e ai doveri dei docenti, ferma restando la distinzione
delle due fasce, viene anzitutto eliminata la distinzione tra tempo pieno e
tempo definito prevedendo che i professori espletino le attività scientifiche e
le altre attività per 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale con un
trattamento economico costituito da una parte fissa corrispondente al
trattamento economico dell'attuale docente a tempo pieno, ed una retribuzione
variabile relativa ad ulteriori attività, oggetto di specifico incarico.
Inoltre il rapporto di lavoro è considerato compatibile con attività
variamente retribuite, anche di carattere professionale, purché non in contrasto
con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e in assenza di ulteriori
profili di nocumento per l'università medesima.
Con il presente provvedimento si ritiene di dover omogeneizzare la
disciplina del collocamento a riposo prevedendo per tutti i professori sia di
prima che di seconda fascia la fissazione del limite massimo di età al termine
dell'anno accademico nel quale si è compiuto il
settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 503 del 1992. I docenti in servizio alla data di entrata
in vigore della legge conservano lo stato giuridico ed economico in godimento.
Per tutti è altresì abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
Quanto sopra esposto è contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in
esame.
L'articolo 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega
siano emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'articolo 3, infine, contiene disposizioni in merito alla
copertura finanziaria.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
In relazione alla
copertura finanziaria prevista nell'articolo 3, pari a 55,7 milioni di euro,
derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito, premesso che:
dei docenti (I e
II fascia) in servizio al 31 dicembre 2002, pari a 33.740 unità, 31.433 sono in
regime di tempo pieno, mentre 2.307, pari al 7,3 per cento sono in regime di
tempo definito;
l'eventuale
opzione per il nuovo stato giuridico dei docenti già in regime di tempo pieno
non comporta spesa aggiuntiva;
la quantificazione del
maggiore onere è stata effettuata sulla base del costo medio degli assegni fissi
nel 2002 incrementato del 2,75 per cento relativo all'aumento stipendiale già
previsto per il 2003 e nella ipotesi che tutti i docenti, attualmente in regime
di tempo definito, presentino richiesta di opzione per il nuovo regime.
Alla copertura
finanziaria delle domande di opzione, che comunque, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 1, lettera q), potranno essere accolte da ciascuna
sede, sulla base di una programmazione predefinita e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili in bilancio per il triennio 2004-2006, è possibile far
fronte con la progressiva riduzione delle supplenze la cui spesa complessiva nel
2002 è stata accertata in 68.055.717,94 euro (vedi allegato).
In proposito, tenuto conto che con il presente provvedimento è previsto
l'impegno di 120 ore per attività di didattica frontale, è ipotizzabile che
almeno un quarto (7.859) degli attuali docenti a tempo pieno (31.433) dovrà
coprire un secondo insegnamento, con conseguente risparmio sui fondi delle
supplenze per circa 39,2 milioni di euro.
Tale risparmio consentirà quindi, già in prima applicazione della norma in
esame, l'opzione per 1.756 docenti attualmente a tempo definito.
Le restanti opzioni (551), suddivise nel triennio (183 x anno) potranno
essere coperte con la contestuale soppressione di 732 supplenze all'anno, per un
totale nel triennio di 2.196 supplenze in meno.
Dopo il triennio rimarrebbe comunque la possibilità di coprire 3.556
insegnamenti tramite supplenze retribuite.
Allegato
RIFORMA DOCENZA UNIVERSITARIA
-
COPERTURA FINANZIARIA ART. 3
Copertura finanziaria
articolo 3 euro 55.700.000
Disponibilità supplenze
es. fin. 2002 euro 68.055.717
Docenti a tempo pieno (al
31 dicembre 2002) 31.433
Docenti a tempo definito
(al 31 dicembre 2002) 2.307
Costo medio opzione a
tempo pieno euro 22.370
Costo medio supplenze
euro 5.000
Numero teorico supplenze
euro 13.611
Numero supplenze da
sopprimere per ogni opzione c.a 4
Supplenze assorbite da un
quarto docenti già a tempo pieno 7.859
Minore fabbisogno per
supplenze euro 39.291.250
Opzioni coperte con 39,2
milioni di euro 1.756
Rimanenti opzioni 551
Numero annuo
programmazione opzioni (in 3 anni) 183
Contestuale numero
supplenze da sopprimere x anno 732
Numero supplenze ancora
attivabili dopo triennio 3.556
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti
tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi della
compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del
provvedimento non presentano profili di incompatibilità con il diritto
comunitario.
B) Impatto
costituzionale.
Non si ravvisano
profili di impatto costituzionale.
C) Analisi del quadro
normativo.
Il disegno di legge
rimanda ai decreti legislativi attuativi della delega l'individuazione e
l'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni contenute nei
decreti stessi.
D) Impatto
amministrativo.
È prevista la
costituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il conseguimento
dell'idoneità scientifica nazionale (articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2).
E) Analisi della
compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun
impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Soggetti destinatari
dell'intervento.
Il provvedimento
riguarda i docenti ed i ricercatori universitari, e in generale tutti coloro che
aspirano a svolgere attività di insegnamento e di ricerca negli atenei.
B) Ambito
dell'intervento.
Vengono riviste
varie normative: quella attinente al reclutamento del personale docente e dei
ricercatori nelle università, quella sui diritti e sui doveri dei professori
universitari ordinari e associati e quella riguardante la tipologia dei rapporti
di lavoro nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria.
C) Finalità
dell'intervento.
Finalità
dell'intervento è quella di superare il localismo e l'obiettiva dequalificazione
delle procedure di reclutamento dei docenti e dei ricercatori e di rivedere i
rapporti di lavoro in uno spirito più aderente agli orientamenti comunitari.
D) Modalità e tempi.
Per l'attuazione
della delega saranno emanati uno o più decreti legislativi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge.
I giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale saranno
banditi annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca [articolo 1, comma 1, lettera a)].
E) Valutazione
dell'impatto sulla pubblica amministrazione.
L'esercizio dei
compiti demandati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
comporta la costituzione di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il
conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale [articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 2].
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Norme di delega per il
riordino dello stato giuridico dei professori universitari).
1. Allo scopo di
procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere
unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più
decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto,
per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento
della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce
dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le
modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al
fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura
finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento,
nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione
dei giudizi idoneativi;
2) le
modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che
assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti
designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei componenti le commissioni;
3) la durata
dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di
ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l'idoneità;
b)
i settori
scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di
ridefinizione per riduzione e accorpamento;
c)
le università procedono
alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al
conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con
propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla
lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore a tre
anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto,
tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la
parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai
professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;
d)
gli incarichi a tempo
determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro
durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le
università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri
definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente,
ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
e)
le università inoltre
possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento
dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi
stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tale fine le
università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario
nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
f)
sulla base delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio
le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato,
rinnovabili per non più di tre anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi
di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle
funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di
durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati
all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con
rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata
qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito
internazionale; nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo
determinato di cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il
limite del 50 per cento del numero di docenti di ruolo della stessa università
nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti
è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio
e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica;
g)
le università possono
realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche
l'istituzione temporanea, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti
di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi
della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito
l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso
di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli
incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni
economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il
programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali
utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al
programma;
h)
le università possono
stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o
privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare
programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del
loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli
impegni di istituto;
i)
per svolgere attività di
ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea
specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica
adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima
quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci
anni; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna
università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri
generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario
di secondo livello costituisce titolo preferenziale;
l)
il conseguimento
dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo
legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica
secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la
valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i)
costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la
valutazione dei titoli;
m)
ferme restando le
incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro dei professori è
compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza
esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di
ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro trenta
giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non
concorrenza, nonché l'assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università
medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi
derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio
sanitario nazionale (SSN);
n)
il trattamento economico
dei professori universitari è costituito da una parte fissa e da una eventuale
parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento
economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura
retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e
all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di
didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in
relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti
il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica;
per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento
aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto
del SSN;
o)
il ruolo dei ricercatori,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato
in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione
comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La
copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata
secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già
concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non
chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;
p)
per i professori di prima
e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il
limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine
dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi
compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori
ruolo per limiti di età;
q)
i professori e i
ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di
opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova
disciplina, e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio
dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da
ciascuna università nel triennio 2004-2006;
r)
sono stabiliti i criteri
e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la
fascia
dei professori ordinari, una quota pari al 15 per cento del contingente di cui
alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di
servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;
s)
sono stabiliti i criteri
e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a),
numero 1), non superiore al 15 per cento, ai ricercatori confermati che abbiano
svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
t)
per tutto il periodo di
durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i
dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei
casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
parimenti senza assegni né contributi previdenziali;
u)
sono individuate e
abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della
presente legge.
Art. 2.
(Norme procedurali).
1. I decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto
degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere
derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente
legge, pari a 55,7 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con
le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli
affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie
devono risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
2. Con periodicità annuale il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in
relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo
definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione
delle supplenze e degli affidamenti.