Di chi è la competenza in giudizio nelle controversie con le Scuole Autonome
Data: Domenica, 20 febbraio 2005 ore 18:06:33 CET
Argomento: Normativa Utile


  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

 Direzione Generale

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136

                                                                              direzione-sicilia@istruzione.it

 

Prot.    3502/2                                                                                                   Palermo, 1/2/2005

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO il D.Lvo  30 marzo 2001 n. 165  e, in particolare, gli articoli 12, 63, 65 e 66;

VISTO il Codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 410 e 417/bis;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e in particolare l’articolo 14, riguardante le funzioni ad esse attribuite;

VISTE le note ministeriali del 9 novembre 2001, prot. n.7267 e del 13 marzo 2003, prot. n.895, nelle quali si evidenzia che i Dirigenti scolastici hanno la legittimazione processuale in tutte le vertenze di lavoro concernenti l’esercizio delle funzioni loro attribuite da detto regolamento mentre possono essere delegati dai Dirigenti Generali degli Uffici Scolastici Regionali, anche con delega permanente, all’esercizio del potere di conciliare per gli atti di gestione da essi adottati;

VISTO il D.P.R.11 agosto 2003, n.319, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni;

VISTO  l’articolo 130 del C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 24 luglio 2003, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 65, comma1, del D.L.vo n.165/2001;

RITENUTA l’opportunità, al fine dell’efficienza, efficacia ed economia dell’azione amministrativa, di delegare ai Dirigenti scolastici della Sicilia la gestione del contenzioso in materia di lavoro concernente atti di loro competenza;

 

DISPONE

 

            Con effetto immediato, i Dirigenti  scolastici, i quali in forza del D.P.R n.275/99 e delle note ministeriali  del 9/11/01, n.7267 e del 13/3/03, n.895, citati in premessa, rappresentano e difendono l’Amministrazione nelle controversie di lavoro attinenti all’esercizio delle loro funzioni, sono delegati permanentemente ad esercitare, per tali controversie, il potere di conciliare innanzi alle Segreterie di conciliazione istituite presso i C.S.A., i Collegi di conciliazione istituiti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e innanzi ai Giudici del Lavoro.

            I Dirigenti scolastici eserciteranno il potere di conciliare nel rispetto della normativa vigente, sempre ispirandosi ai criteri  della ragionevolezza e della tutela degli interessi generali dell’Amministrazione e dell’utenza.

            Gli atti relativi agli accordi conciliativi raggiunti nelle varie sedi saranno trasmessi, per opportuna conoscenza, a questa Direzione. 

            Gli Istituti scolastici cureranno altresì l’invio alle competenti Avvocature dello Stato delle deduzioni e della relativa documentazione per le cause civili, i ricorsi innanzi ai Giudici amministrativi e le cause di lavoro, la cui trattazione sia stata assunta direttamente da dette Avvocature, concernenti funzioni di loro competenza.

 

 

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                            (Guido Di Stefano)

 

 

      AI DIRIGENTI SCOLASTICI

      DELLA SICILIA                           LORO SEDI

 

p.c. AI DIRIGENTI DEI C.S.A.

       DELLA SICILIA                             LORO SEDI







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