Ferie : Luisa Salis
Domanda
Sono una docente a tempo indeterminato presso un liceo scientifico, vorrei sapere se posso chiedere le ferie dal 25 luglio al 5 settembre.
Risposta
Le ferie vanno chieste nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, fino alla concorrenza del limite di giorni contrattualmente previsto (si veda l’art. 13 del vigente contratto di lavoro). Il periodo indicato dalla docente è caratterizzato dalla sospensione delle lezioni e, dunque, può essere legittimamente individuato ai fini della collocazione cronologica e della determinazione del periodo di ferie.
Ferie e part-time : Marina Benoni
Domanda
Sono una docente in contratto part-time verticale (orario su 3 giorni). Dato che mi spettano un numero di giorni di ferie proporzionali all'orario, come effettuo il computo? Ad esempio considero il mese di luglio costituito da 27 giorni lavorativi (6 giorni/settimanali) o da 13 giorni lavorativi (3 giorni/settimana). Quindi, se voglio stare in ferie nel mese di luglio, chiedo 13 giorni di ferie o 27?
Risposta
Al fine della determinazione delle ferie assume rilievo il numero delle giornate effettivamente lavorate nella settimana in rapporto a quelle previste per il personale a tempo pieno. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti, dunque, la docente interessata dovrà svolgere la seguente proporzione. Posto che: A = numero di giorni effettivamente lavorati nella settimana (che sono 3); B = giorni di lavoro previsti per il personale di ruolo (che sono 6 perchè il giorno libero non si conta); X = numero dei giorni di ferie spettanti alla docente interessata in part time verticale; Y = giorni di ferie spettanti al personale a tempo pieno (32 giorni), Ne consegue che: A : B = X : Y X = 3 x 32/6 = 16 Alla docente interessata, dunque spetteranno 16 giorni di ferie nell’anno di riferimento.
Tipi di supplenza : Giulia Rizzo
Domanda
Sono una docente precaria e vorrei sapere la differenza tra la supplenza annuale e la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
Risposta
Si tratta di due tipi di supplenza espressamente previsti dal decreto ministeriale 131/2007. La supplenza annuale viene disposta su posto o cattedra vacante e disponibile ed ha come termine finale il 31 agosto. La supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, invece, viene disposta su posto o cattedra meramente disponibile ed ha come termine finale il 30 giugno.
Esami di Stato e primo treno utile per rientro in sede : Gaetana Coppola
Domanda
Un commissario esterno che alla fine delle operazioni giornaliere presso la sede d'esame effettui il rientro dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all'orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora. Qualora per rientrare in sede il primo treno utile percorra una tratta rientrante nella tipologia C (oltre i 60 minuti) e il treno successivo della stessa linea, dopo mezz'ora, impieghi un tempo inferiore di qualche minuto ma rientrante nella tipologia B (fino a 60 minuti), il commissario d'esame è obbligato a utilizzare quest'ultimo? Come va calcolato il compenso per la trasferta in questo caso?
Risposta
Trattandosi di questione inerente il diritto al ristoro patrimoniale cui ha diritto il commissario esterno, essa rientra tra quelle afferenti il rapporto di lavoro che, allo stato, è regolato contrattualmente. Ne consegue che la questione va risolta alla luce dell’obbligo di buona fede cui sono tenute le parti nell’applicazione del contratto. Tanto premesso, va da sé che l’ipotesi di costringere il prestatore di lavoro ad un’attesa più lunga al solo fine di risparmiare sulla relativa indennità risulti quanto meno inopportuna. Tanto più che ciò si tradurrebbe anche in una maggiore onerosità della prestazione, ingiustamente gravata da ulteriori oneri collaterali, derivanti dal prolungamento dell’assenza da casa.
da treccani.it
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