Nota INPDAP n. 37 del 13 luglio 2010 Oggetto: Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti
Data: Giovedì, 15 luglio 2010 ore 02:00:00 CEST Argomento: Normativa Utile
Nei confronti del
personale in esame, come è noto, la materia è disciplinata
dall'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n.
184/1997; in applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà
di riscatto di: è necessario individuarne la relativa tipologia e in
particolare: è riservata al personale della scuola con incarico annuale
ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo
conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie
provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle
nomine a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema
retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate
per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agostol962, n.1338 e
s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il
sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2,
comma 5, del D.LgsPer completezza di esposizione, si rappresenta che
non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di
abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non
compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all'art.13 del DPR
n.184/1997. n.l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e
non rientrano nell'ambito di applicazione della più volte citata
sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.
Con lo nota operativa n. 11 del 18 marzo c.a. sono state impartite
istruzioni in merito alla valoriuazione ai fini pensionistici dei corsi
necessari per l'ammissione in servizio del personale delle
amministrazioni pubbliche.
Fermo restando quanto riportato nella suddetta nota e tenuto conto
delle peculiarità proprie del comparto scuola, con lo presente si
intendono fornire specifici chiarimenti in merito ai corsi in oggetto.
diplomi di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma
universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca),
anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la
medesima legge ha altresì stabilito che siano le Università a
provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in
indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione
all'insegnamento;
periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato
richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione
professionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15
febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del
combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e
dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di
riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di
specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di
livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo
di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per
l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate
funzioni.
In relazione a quanto sopra, per l'ammissione a riscatto, in sede
pensionistica, dei corsi del personale della Scuola
• i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto
considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi
dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla
circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo
prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di
alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge
4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede
pensionistica, in virtù dell'ampliamento della facoltà di riscatto di
diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte
Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di
detti corsi
Redazione
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