Prosegue in 1 commissione alla Camera la discussione sul provvedimento risolutivo del concorso a preside in Sicilia cassato dal CGA
Data: Mercoledì, 14 luglio 2010 ore 12:37:05 CEST
Argomento: Comunicati


I Commissione - Resoconto di martedì 13 luglio 2010
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

SEDE REFERENTE
Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.La seduta comincia alle 12.45.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.
Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che la proposta di legge in titolo, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.
Prescindendo in questa sede da valutazioni sul modo con il quale i media hanno dato notizia e commentato tale vicende intende sottolineare che purtroppo la vicenda è stata molto, troppo semplificata, e che le informazioni fornite non sono state sempre corrette e approfondite.
Sottolinea che la magistratura penale ha avviato un'inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.
Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a presentare la proposta di legge in esame e delle conseguenti soluzioni che, dopo lungo approfondimento, sono sembrate adeguate a risolvere una vicenda complicatissima, che rischia di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano che ha assoluto e urgente bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati, ricordo che la motivazione dell'annullamento da parte del Consiglio di giustizia Amministrativa origina da un'interpretazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, che stabilisce, ovviamente per tutto il territorio nazionale, le modalità di composizione delle commissioni per il concorso a dirigente scolastico. Rileva che il Consiglio di giustizia Amministrativa ha tuttavia inteso individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure nella violazione del combinato disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e dell'articolo 2, comma 7, del suddetto decreto, sul principio del collegio perfetto in fase di correzione degli elaborati scritti, avendo entrambe le sottocommissioni proceduto alla contemporanea correzione, unico rimanendo il presidente.
Rileva che è quindi stata annullata la correzione delle prove scritte, e quindi caducate queste e le altre prove sostenute successivamente, ma nella sentenza non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà di tali elaborati che, a tutt'oggi, risultano validi a tutti gli effetti.
La giustizia siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell'obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009.
Evidenzia come, al culmine di una situazione alquanto particolare, a nulla è valsa la scoperta che in realtà, alcune centinaia - dai verbali visionati dagli avvocati dei dirigenti scolastici, che sono solo alcuni, risulterebbero circa trecento - di elaborati siano stati corretti dalla Commissione in composizione «regolare» (un presidente e due componenti); ancora una volta nel rigettare l'istanza di revocazione, il Consiglio di giustizia Amministrativa ha voluto ribadire il principio demolitorio «erga omnes» per salvaguardare il «bene della vita» delle due ricorrenti.
Pertanto, senza entrare nel merito delle motivazioni delle sentenze, osserva come i dirigenti scolastici siciliani - in forza della presenza del Consiglio di giustizia amministrativa, che è equiparato a sezione del Consiglio di Stato ma che ha giurisdizione solo per la Sicilia - abbiano subito un diverso trattamento in sede giurisdizionale in spregio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.
Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione), al soddisfacimento dei quali l'accertamento giudiziario definitivo è preordinato; o, ancora, può sollevare dubbi rispetto alla previsione secondo la quale «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» (articolo 113 della Costituzione).
E nemmeno il successivo ricorso al rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, può ormai valere a colmare il vulnus al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione.
Quanto agli eventuali profili riflessi in altre situazioni regionali, rileva come l'adozione del medesimo modello procedimentale ritenuto illegittimo dal Consiglio di giustizia amministrativa potrebbe dar luogo a ulteriori fonti di contenzioso nella situazione di disparità che l'amministrazione avrebbe in tal modo illegittimamente creato.
Sicché, in definitiva, osserva come ci si trovi di fronte ad una situazione certamente straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, nella quale vengono in gioco e rischiano di confliggere, richiedendo pertanto una oculata composizione, numerosi e fondamentali principi di rango costituzionale, dagli articoli 24 e 111 sotto i diversi profili del rispetto dovuto alle decisioni giurisdizionali anche da parte del legislatore, alla altrettanto dovuta garanzia dei diritti di difesa correlati al giusto processo; all'articolo 97 della Costituzione anch'esso rilevante per i diversi aspetti della garanzia di buon funzionamento delle attività amministrative nel fondamentale settore dell'istruzione pubblica e della rilevanza del principio di selezione ed accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
In tale situazione, ritiene che la composizione attraverso un intervento legislativo del complesso quadro di regole costituzionali, diritti personali ed interessi pubblici, debba necessariamente contemperare alcuni principi.
Non si è voluto ricorrere ad una soluzione legislativa che, mantenendo semplicemente ferma l'efficacia della graduatoria concorsuale dichiarata illegittima con le pronunce giurisdizionali, finirebbe per rendere vani quegli effetti delle pronunce medesime che lo stesso organo da cui promanano ha ritenuto di portata generale (e perciò «erga omnes»).
La conseguenza che da ciò discende è chiara.
L'effetto demolitorio che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto oggi non sia più esistente, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un vulnus di costituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione.
Sottolinea che il gruppo del Partito democratico si è espresso contro forme di sanatoria tout court, che hanno riguardato la questione di cui oggi si discute. La conseguenza di tale profilo sta nel fatto che, essendo stata demolita la graduatoria concorsuale, i dirigenti scolastici attualmente nominati si troverebbero privi della legittimazione a ricoprire il posto mediante concorso, che è richiesta dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione.
Su questo piano invece, un intervento legislativo di carattere riparatorio è compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto ed in particolare con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta.
Il terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, infatti, nell'indicare come regola costituzionale quella del pubblico concorso, ha tuttavia ritenuto di dover precisare che trattasi di regola alla quale può farsi eccezione per i «casi previsti dalla legge».
La giurisprudenza costituzionale a sua volta, ha manifestato una chiara apertura a tali eccezioni, soprattutto nel caso in cui ci si trovi in presenza di condizioni e situazioni peculiari e straordinarie, nelle quali vengono in rilievo e vanno ricomposti, mediante l'esercizio della potestà legislativa primaria, molteplici e configgenti principi di rango costituzionale.
Richiama, in tal senso, la decisione della Corte Costituzionale del 9 novembre 2006 n. 363 secondo cui, stabilita la regola del pubblico concorso «le eccezioni a tale regola, consentite dall'articolo 97 della Costituzione purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico».
Ed ancora, richiama la decisione della Corte Costituzionale del 10 maggio 2005 n. 190, secondo cui la deroga legislativa al principio è costituzionalmente legittima «in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione».
Quanto al fatto che la norma legislativa «riparatrice», giovi a contemperare altri interessi di rango costituzionale che in caso contrario risulterebbero inevitabilmente pregiudicati, basterà osservare in primo luogo come con essa verrebbe risarcito un vulnus arrecato all'articolo 24 ed all'articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici attualmente in servizio quali vincitori del concorso.
Non basta infatti ritenere che tali diritti di difesa possano essere garantiti mediante il rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, poiché la Corte Costituzionale con la decisione n. 177 del 1995 che è servita ad introdurre tale rimedio, ha tuttavia voluto precisare come esso abbia carattere residuale e straordinario e rimanga comunque essenziale la garanzia della piena e diretta tutela di tutte le parti interessate ad agire e contraddire nel processo.
Sotto altro profilo, la norma «riparatrice» consentirebbe di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze anche di natura risarcitoria ai danni del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.
Le considerazioni sin qui svolte possono consentire non solo di ritenere costituzionalmente legittima, ma anche urgente per ripristinare la funzionalità del sistema scolastico siciliano, una norma con la quale si preveda la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti:
1-un colloquio o comunque una prova vertente sull'esperienza maturata per i dirigenti scolastici già vincitori del concorso caducato, lo stesso ma relativo ad argomento trattato durante il corso di formazione svolto per gli idonei utilmente collocati in graduatoria;
2-la ricorrezione delle prove scritte, ovviamente opportunamente secretate, e un corso di formazione con colloquio selettivo finale per coloro che non erano stati ammessi alle prove successive nel concorso caducato. In questo modo verrebbe per questi ultimi semplificata la procedura concorsuale, in quanto non verrebbe effettuato il colloquio orale precedente al corso di formazione, che pure gli altri avevano sostenuto.
I dirigenti scolastici quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria.
Gli altri concorrenti, superate le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni.
Ritiene che in questo modo verrebbero garantite, da una parte, il rispetto delle sentenze e quello della Costituzione e, dall'altra parte, la funzionalità del sistema scolastico siciliano, che ha urgente bisogno di ritrovare serenità e stabilità.
E proprio perché urgente chiede alla Commissione di valutare la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Pierluigi MANTINI (UdC),
nel richiamare le questioni di maggior rilievo testé illustrate dalla collega Siragusa, esprime una valutazione favorevole sulla soluzione prospettata dalla proposta di legge in esame, che reca a suo avviso la modalità di intervento più razionale e meno invasiva dei principi cardine dell'ordinamento.
Ritiene peraltro opportuno che, nel prosieguo dell'iter parlamentare, siano chiariti gli aspetti che riguardano i precorsi delineati per chi risulta vincitore in base al concorso caducato e chi, invece, non è risultato tale.
Mentre per i primi può bastare la soluzione di prevedere un colloquio, nel secondo caso si chiede se sia più opportuno stabilire che sia nuovamente svolta la correzione dei compiti o piuttosto che sia svolta nuovamente la prova, ancorché in forma semplificata.

Antonino RUSSO (PD)
ricorda che le esigenze che sono alla base della proposta di legge in discussione traggono origine da una situazione, aggravatasi negli ultimi mesi, che richiede una soluzione urgente al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i cittadini, ancorché residenti in regioni differenti. Sottolinea, infatti, come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in questione abbia il medesimo valore in tutta Italia e non è pertanto possibile consentire che vi sia un tipo di giustizia differente nelle varie regioni di Italia solo perché il Consiglio di giustizia amministrativa si è pronunciato in modo divergente rispetto al Consiglio di Stato.
Evidenzia come in questa vicenda i concorrenti e, quindi, i vincitori si trovano di fronte ad una situazione di assoluta incertezza senza avere alcuna colpa, ma solo a causa del cavillo a cui ha fatto riferimento il Consiglio di giustizia amministrativa nel valutare i ricorsi presentati.
Fermo restando che nel prosieguo si potrà valutare se approfondire diffusamente quanto avvenuto nell'ambito del Consiglio di giustizia amministrativa, ribadisce l'esigenza di approvare la proposta di legge in esame che ha certamente qualche profilo di debolezza ma che pone rimedio ad una situazione che altrimenti non troverà soluzione.
Rileva come ci sia anche la necessità di intervenire con urgenza alla luce dei tempi che sono stati stabiliti, così da evitare l'insorgere di ulteriori complicazioni.
Ci si trova di fronte a dirigenti scolastici con anni di esperienza, che non sono stati informati come «controinteressati» e la cui situazione è attualmente alquanto complessa e confusa.
Ricorda come, in passato, fosse stata introdotta una disposizione normativa per risolvere la problematica in atto ma come tale norma sia stata poi soppressa per volontà del Presidente della Repubblica che ha chiesto di evitare di aggirare sentenze giurisdizionali attraverso lo strumento legislativo.
Evidenzia come la formulazione della proposta di legge in esame tenga ora conto di numerosi aspetti ed è stata il frutto del lavoro congiunto del Governo e di tutte le forze politiche che hanno contribuito ad individuare una possibile soluzione. Il testo elaborato può non apparire come il massimo della linearità ma occorre tenere conto del fatto che ci si trova di fronte ad una situazione realmente complessa.
Auspica quindi che sia possibile approvare quanto prima, in sede legislativa, la proposta di legge in titolo e che lo stesso possa avvenire presso l'altro ramo del Parlamento.
Ciò consentirebbe di fare un atto di giustizia che è stato invece negato dal Consiglio di giustizia amministrativa.
Ci si trova infatti di fronte a persone che hanno regolarmente vinto un concorso con un collegio perfetto, come è avvenuto in Puglia o in Veneto, e ad una problematica che investe dirigenti scolastici che guidano circa un terzo delle scuole siciliane. Si tratta di persone che da circa due anni vivono in una situazione di delegittimazione che si ripercuote negativamente sul settore scolastico.

Donato BRUNO, presidente,
prospetta l'opportunità di concludere l'esame preliminare del provvedimento entro la settimana corrente e di fissare a lunedì o martedì della prossima settimana il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame.
Gianclaudio BRESSA (PD)
concordando con quanto testè prospettato dal presidente, ricorda che nel corso del dibattito odierno è stato chiesto di valutare la possibilità di un trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in titolo.

Donato BRUNO, presidente,
rileva che, fermo restando il prosieguo dell'esame in sede referente, si potrà nel frattempo verificare il conseguimento dei requisiti previsti per il trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza
concorda con il percorso prospettato dal presidente.

Donato BRUNO, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.







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