Vademecum sui Corsi di recupero ed excursus sui debiti scolastici
Data: Giovedì, 08 luglio 2010 ore 20:00:00 CEST
Argomento: Opinioni


Il carico di adempimenti normativi sugli IDEI rischia di offuscare l’obiettivo prioritario degli interventi, facendo prevalere una lettura burocratica a scapito della loro reale efficacia pedagogica, sconvolgendo le priorità della scuola superiore, tra cui l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e la ricerca delle necessarie strategie didattiche innovative. Io tengo sempre in mente che gli alunni sono persone dei soggetti e non cassette di pomodoro da spedire da qualche parte.
Da vecchio professore, propongo (per i miei 25 lettori) un elenco  con qualche osservazione qua e là.
CORSI IDEI: VADEMECUM SUI DEBITI…SCOLASTICI

CORSI IDEI: VADEMECUM SUI DEBITI…SCOLASTICI
1.    Tutto cominciò con l’abolizione degli esami di riparazione a settembre. (D.L. n. 523 del 29/08/1994 e D.L. 729 - 23 dic. 1994)
2.    L’OM. 313, 9 novembre 1994 affida al collegio docente e al consiglio di classe di deliberare sugli IDEI (Interventi didattici educativi integrativi)
Se è obbligatoria per le scuole l’attivazione degli IDEI, non è obbligatorio per i docenti l’insegnamento nei corsi di recupero, per di più trattandosi di attività aggiuntive, successive al termine delle attività didattiche per le quali è prevista l’acquisizione della disponibilità.
3.      L’OM. Scrutini finali n. 80, 9 marzo 1995 – art. 12 (Reiterata e integrata da: OM. 117, 22 marzo 1996; OM. 266, 21 aprile 1997, scomparsa ed eclissata subito dalla OM. 330, 27 maggio 1997) parlò chiaro: OGNI DECISIONE SPETTA AL COLLEGIO DOCENTI E AL CONSIGLIO DI CLASSE.
4.    Il DL. 253, 28 giugno 1995 inserisce nel Testo Unico, 297/94 l’art. 193 bis sugli IDEI. Ma per effetto dell'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 verrà abrogato
5.    Arrivano le indicazioni operative della CM. 492, 7 agosto 1996 sugli interventi didattici ed educativi: Le scuole hanno piena autonomia tra le 7 (sette) opzioni suggerite:
a) realizzazione degli interventi di recupero nei giorni antecedenti l'inizio delle lezioni;
b) svolgimento dell'attività integrativa in orario aggiuntivo;
c) integrazione dell'attività di recupero e di quella di approfondimento nell'orario curricolare
d) attivazione della “pausa didattica”
e) destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni, oltre i 200 di effettive lezioni e previa interruzione dell'ordinaria attività didattica;
f) riduzione dell'unità oraria della lezione con la conseguente utilizzazione degli spazi orari residui in favore di interventi integrativi
g) organizzazione dell'attività di recupero per gruppi di alunni, assistiti anche da allievi scelti quali tutori dei gruppi medesimi (…)
6.    La CM. 175, 2 aprile 1998 ribadisce chiaramente l’obbligo di saldare il debito formativo
Il termine “debito formativo”, sorto in ambito ispettivo, fece ufficialmente il suo debutto con questa C.M., volendosi paragonare, secondo il linguaggio commerciale, l’insufficienza ad un “debito” concesso dalla scuola, che, vantando un “credito” verso l’alunno, ne chiede e pretende il “saldo”. Senonchè, come accade a qualsiasi impresa, in cui si verifica la crisi, se non il fallimento, quando i debiti non sono pagati dai clienti, lo stesso accade nella scuola, come ha dichiarato Fioroni, la cui crisi è stata determinata, in termini qualitativi, da un eccesso di promozioni senza il corrispettivo di una reale preparazione. ( cfr. G. Di Giannatale, Gli IDEI ieri e oggi – riflessioni e proposte, in “Scuola e Amministrazione”, n. 8, 2007, pp. 113-114).
Il Ministro ha più volte ribadito che solo pretendendo dagli alunni l’estinzione dei debiti, come deve avvenire in qualsiasi sistema fondato sull’equità, è possibile “rendere a ciascun studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l’intero percorso di studio”, con la contestuale “valorizzazione del lavoro docente” (cfr. Premessa dell’O.M. n. 5 del 17/01/2007).
7.    L’OM. 128, 14 maggio 1999  ripete le precedenti OM sugli scrutini e precisa che “la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto degli studenti nello scrutinio finale”
8.    Nel DPR 275, 8 marzo 1999 (Regolamento dell’autonomia) si parla dei debiti agli Artt. 4,6 ; 8,1,g; 14,2 ripetendo che “ le Istituzioni scolastiche stabiliscono i criteri di recupero dei debiti.”
9.    L’OM. 126, 20 aprile 2000 Art. 2 - 1. Sono confermate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 14/5/1999, n. 128, con le seguenti modifiche e integrazioni. (…) 2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. (…)
10.    L’OM. 90/2001 (prorogata nel 2002…) ridefinisce tutta la questione dei debiti negli articoli 13 e 14.
11.  D.M. 42 del 22 maggio 2007. ministro Fioroni. Si rimodula la tabella crediti triennali per gli esami di stato e si stabiliscono nuovi criteri per saldare i debiti scolastici dal 2008 in avanti.
12.  Il Decreto n. 80 del 3 0ttobre 2007 di Fioroni: Sembra reintrodurre gli esami di "Settembre" per la colmatura dei debiti, da fare però entro il 31 agosto.
I corsi di recupero extracurricolari sono per gli alunni obbligatori. L’art. 2 recita: “ Gli studenti  sono tenuti alla frequenza degli interventi didattico educativi di recupero”. E’ prevista la facoltà per i genitori o gli esercenti la patria potestà di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, “fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche”intermedie e finali”.
13.  L’Ordinanza MPI n. 92 del 5/11/2007 di Fioroni, riprende e "ordina" il precedente decreto dello stesso Fioroni.“Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata unaarticolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devonoessere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedanosoluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità disostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività cosìorganizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai finidel raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possonoessere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stessediscipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero neiconfronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con idocenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodidell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.”
14. La Circolare MIUR del 4 Giugno 2008 (firmata M. Dutto) si occupa anche dei tempi di realizzazione degli IDEI e delle conseguenti verifiche.
Il difetto di fondo di tutta la normativa su debiti e recuperi anziché fare forza sulla autonomia scolastica e sulla pur competenza collegiale, ha deliberato solo adempimenti, che hanno creato equivoci, confusione e contraddizioni. La O.M. 92 sembra prendere in considerazione praticamente solo lo scrutinio post 31 agosto. In questo caso è evidente che possono esservi docenti pensionati o trasferiti che non sono intenzionati a fare alcunché nella vecchia scuola di servizio, che possono essere sostituiti. Vi sono anche i docenti a tempo determinato, anch’essi, loro malgrado, “collocati in altra posizione”, cioè disoccupati!
Le ragioni della didattica si scontrano con le condizioni normative che derivano dal non aver dato al tutto la forma compiuta e ufficiale di una sessione di esame di riparazione mantenendo le condizioni contrattuali esistenti
15. La Circolare n. 12, 2 febbraio 2009 (firmata M. Dutto) sull’attività di recupero dellecarenze formative per l’anno scolastico 2008/2009,  ripete ripete ripete… come le grida di manzoniana memoria!


Gianni SICALI

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