Vademecum sui Corsi di recupero ed excursus sui debiti scolastici
Data: Giovedì, 08 luglio 2010 ore 20:00:00 CEST Argomento: Opinioni
Il carico di
adempimenti normativi sugli IDEI rischia di offuscare l’obiettivo
prioritario degli interventi, facendo prevalere una lettura burocratica
a scapito della loro reale efficacia pedagogica, sconvolgendo le
priorità della scuola superiore, tra cui l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e la ricerca delle necessarie strategie didattiche
innovative. Io tengo sempre in mente che gli alunni sono persone dei
soggetti e non cassette di pomodoro da spedire da qualche parte.
Da vecchio professore, propongo (per i miei 25 lettori) un elenco
con qualche osservazione qua e là.
CORSI IDEI: VADEMECUM SUI DEBITI…SCOLASTICI
CORSI IDEI: VADEMECUM SUI DEBITI…SCOLASTICI
1. Tutto cominciò con l’abolizione degli esami di
riparazione a settembre. (D.L. n. 523 del 29/08/1994 e D.L. 729 - 23
dic. 1994)
2. L’OM. 313, 9 novembre 1994 affida al collegio
docente e al consiglio di classe di deliberare sugli IDEI (Interventi
didattici educativi integrativi)
Se è obbligatoria per le scuole l’attivazione degli IDEI, non è
obbligatorio per i docenti l’insegnamento nei corsi di recupero, per di
più trattandosi di attività aggiuntive, successive al termine delle
attività didattiche per le quali è prevista l’acquisizione della
disponibilità.
3. L’OM. Scrutini finali n. 80, 9 marzo
1995 – art. 12 (Reiterata e integrata da: OM. 117, 22 marzo 1996; OM.
266, 21 aprile 1997, scomparsa ed eclissata subito dalla OM. 330, 27
maggio 1997) parlò chiaro: OGNI DECISIONE SPETTA AL COLLEGIO DOCENTI E
AL CONSIGLIO DI CLASSE.
4. Il DL. 253, 28 giugno 1995 inserisce nel Testo
Unico, 297/94 l’art. 193 bis sugli IDEI. Ma per effetto dell'art. 17
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 verrà abrogato
5. Arrivano le indicazioni operative della CM. 492, 7
agosto 1996 sugli interventi didattici ed educativi: Le scuole hanno
piena autonomia tra le 7 (sette) opzioni suggerite:
a) realizzazione degli interventi di recupero nei giorni antecedenti
l'inizio delle lezioni;
b) svolgimento dell'attività integrativa in orario aggiuntivo;
c) integrazione dell'attività di recupero e di quella di
approfondimento nell'orario curricolare
d) attivazione della “pausa didattica”
e) destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni, oltre i 200
di effettive lezioni e previa interruzione dell'ordinaria attività
didattica;
f) riduzione dell'unità oraria della lezione con la conseguente
utilizzazione degli spazi orari residui in favore di interventi
integrativi
g) organizzazione dell'attività di recupero per gruppi di alunni,
assistiti anche da allievi scelti quali tutori dei gruppi medesimi (…)
6. La CM. 175, 2 aprile 1998 ribadisce chiaramente
l’obbligo di saldare il debito formativo
Il termine “debito formativo”, sorto in ambito ispettivo, fece
ufficialmente il suo debutto con questa C.M., volendosi paragonare,
secondo il linguaggio commerciale, l’insufficienza ad un “debito”
concesso dalla scuola, che, vantando un “credito” verso l’alunno, ne
chiede e pretende il “saldo”. Senonchè, come accade a qualsiasi
impresa, in cui si verifica la crisi, se non il fallimento, quando i
debiti non sono pagati dai clienti, lo stesso accade nella scuola, come
ha dichiarato Fioroni, la cui crisi è stata determinata, in termini
qualitativi, da un eccesso di promozioni senza il corrispettivo di una
reale preparazione. ( cfr. G. Di Giannatale, Gli IDEI ieri e oggi –
riflessioni e proposte, in “Scuola e Amministrazione”, n. 8, 2007, pp.
113-114).
Il Ministro ha più volte ribadito che solo pretendendo dagli alunni
l’estinzione dei debiti, come deve avvenire in qualsiasi sistema
fondato sull’equità, è possibile “rendere a ciascun studente il giusto
riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l’intero
percorso di studio”, con la contestuale “valorizzazione del lavoro
docente” (cfr. Premessa dell’O.M. n. 5 del 17/01/2007).
7. L’OM. 128, 14 maggio 1999 ripete le
precedenti OM sugli scrutini e precisa che “la frequenza assidua e la
partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che
concorrono alla valutazione favorevole del profitto degli studenti
nello scrutinio finale”
8. Nel DPR 275, 8 marzo 1999 (Regolamento
dell’autonomia) si parla dei debiti agli Artt. 4,6 ; 8,1,g; 14,2
ripetendo che “ le Istituzioni scolastiche stabiliscono i criteri di
recupero dei debiti.”
9. L’OM. 126, 20 aprile 2000 Art. 2 - 1. Sono
confermate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 14/5/1999, n.
128, con le seguenti modifiche e integrazioni. (…) 2. Nel caso di
promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso
all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in
cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. (…)
10. L’OM. 90/2001 (prorogata nel 2002…) ridefinisce
tutta la questione dei debiti negli articoli 13 e 14.
11. D.M. 42 del 22 maggio 2007. ministro Fioroni. Si rimodula la
tabella crediti triennali per gli esami di stato e si stabiliscono
nuovi criteri per saldare i debiti scolastici dal 2008 in avanti.
12. Il Decreto n. 80 del 3 0ttobre 2007 di Fioroni: Sembra
reintrodurre gli esami di "Settembre" per la colmatura dei debiti, da
fare però entro il 31 agosto.
I corsi di recupero extracurricolari sono per gli alunni obbligatori.
L’art. 2 recita: “ Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli
interventi didattico educativi di recupero”. E’ prevista la facoltà per
i genitori o gli esercenti la patria potestà di non avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalle scuole, “fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche”intermedie e
finali”.
13. L’Ordinanza MPI n. 92 del 5/11/2007 di Fioroni, riprende e
"ordina" il precedente decreto dello stesso Fioroni.“Nella
organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere
adottata unaarticolazione diversa da quella per classe, che tenga conto
degli obiettivi formativi che devonoessere raggiunti dagli studenti.
Possono essere determinati calendari delle lezioni che
prevedanosoluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle
classi per far fronte sia alle necessità disostegno e recupero che a
quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività
cosìorganizzate rientrano nella normale attività didattica e sono,
conseguentemente, computabili ai finidel raggiungimento del monte ore
annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possonoessere
previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze
dimostrate nelle stessediscipline, provenienti da classi parallele. Il
docente incaricato di svolgere attività di recupero neiconfronti di
alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si
raccorda con idocenti della disciplina degli alunni del gruppo
affidatogli al fine di orientare contenuti e metodidell’attività di
recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.”
14. La Circolare MIUR del 4 Giugno 2008 (firmata M. Dutto) si occupa
anche dei tempi di realizzazione degli IDEI e delle conseguenti
verifiche.
Il difetto di fondo di tutta la normativa su debiti e recuperi anziché
fare forza sulla autonomia scolastica e sulla pur competenza
collegiale, ha deliberato solo adempimenti, che hanno creato equivoci,
confusione e contraddizioni. La O.M. 92 sembra prendere in
considerazione praticamente solo lo scrutinio post 31 agosto. In questo
caso è evidente che possono esservi docenti pensionati o trasferiti che
non sono intenzionati a fare alcunché nella vecchia scuola di servizio,
che possono essere sostituiti. Vi sono anche i docenti a tempo
determinato, anch’essi, loro malgrado, “collocati in altra posizione”,
cioè disoccupati!
Le ragioni della didattica si scontrano con le condizioni normative che
derivano dal non aver dato al tutto la forma compiuta e ufficiale di
una sessione di esame di riparazione mantenendo le condizioni
contrattuali esistenti
15. La Circolare n. 12, 2 febbraio 2009 (firmata M. Dutto)
sull’attività di recupero dellecarenze formative per l’anno scolastico
2008/2009, ripete ripete ripete… come le grida di manzoniana
memoria!
Gianni SICALI
redazione@aetnanet.org
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