PAGAMENTO ORE ECCEDENTI ORARIO DI CATTEDRA
Data: Sabato, 19 febbraio 2005 ore 06:05:00 CET
Argomento: Redazione


Direzione Generale P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 – 40121 –BOLOGNA – tel. 051/4215711 - Fax 051/ 247876 ----------------********------------- Ufficio IX – Legale, Contenzioso e Disciplinare – Dirigente responsabile Dott.ssa Rosa Aura Severino Via De Castagnoli 1 – 40126 Bologna –TEL. 051/6437710 - FAX UFFICIO XV 051/273149 e-mail: rosaaura.severino@istruzione.it - Sito WEB http://www.istruzioneer.it Prot. n. 607/C2 Bologna, 17.01.2005 AI Dirigente scolastico Liceo Statale d’Arte “Paolo Toschi” Viale Toschi, 1 43100 PARMA e p.c. Al Dirigente del C.S.A. di PARMA e p.c. Alle OO. SS. – C.G.I.L. scuola Via Gonfalonieri, 5/a 43100 PARMA – C.I.S.L. scuola Via Lanfranco, 21/a 43100 PARMA Oggetto: Pagamento ore eccedenti l’orario di cattedra. Risposta a quesito. Con riferimento alla richiesta di parere sulla questione posta dalla S.V. con nota prot. n. 6951/C2 del 14.12.2004, avente per oggetto l’applicazione delle disposizioni normative inerenti la retribuzione delle ore eccedenti l’orario di cattedra, si rappresenta quanto segue: Prima di affrontare nel merito il quesito posto, scaturito dalla necessità da parte della S.V. di prendere posizione in ordine agli esposti presentati da alcuni docenti, per il tramite delle OO. SS. CGIL E CISL di Parma, intesi ad ottenere il riconoscimento della retribuzione delle ore eccedenti anche nei mesi estivi e della tredicesima mensilità, pare opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulla fattispecie in esame. Com’è noto alla S.V., le ore eccedenti si differenziano sia in rapporto alla tipologia di Istituzione scolastica ove vengono praticate, sia in relazione alla natura ed alla durata dell’attività effettivamente svolta. In ragione di ciò, dette prestazioni assumono differenti connotazioni se individuate come: 1) ore prestate nell’attività di approfondimento negli istituti professionali; 2) ore eccedenti prestate per la sostituzione temporanea di colleghi assenti in ogni ordine e grado; 3) ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva; 4) ore eccedenti per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, ovvero nei corsi integrativi per i diplomati del Liceo Artistico per l’intera durata dei corsi. Ai fini che interessano, saranno prese in considerazione le ore eccedenti, fisse e continuative, prestate nelle scuole oltre l’orario d’obbligo e pertanto non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento, di cui all’art. 86 del CCNL 24.07.2003, gravanti sul fondo di Istituto. Tali tipologie di ore sono tutt’ora regolate dalle norme contrattuali nazionali ed integrative, previgenti al nuovo contratto del 24.07.2003, giusto rinvio dell’art. 28 del medesimo, fino a diversa definizione di apposita sequenza contrattuale finalizzata al riesame ed alla omogeneizzazione della materia. Pertanto, nel caso di specie, le ore eccedenti, cui ci si riferisce, rientranti nella tipologia di cui al punto 4 in premessa, trovano, per rinvio contrattuale, la loro fonte normativa nell’art. 88, comma 4, D.P.R. 31.05.1974 n. 417, nell’art. 6, D.P.R. 10.04.1987, n. 209 ed infine nell’art. 3, comma 10, D.P.R. 23.08.1988, n. 399. Per quel che interessa, particolare attenzione merita l’art. 3 comma 10 del D.P.R. n. 399/88 che, nel disciplinare la possibilità per il docente della scuola secondaria di effettuare servizio di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo fino al tetto massimo delle ventiquattro ore settimanali, pone differente trattamento economico tra le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti, da retribuire ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n. 209/87 (per ogni ora di insegnamento 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale, aumentato del 20% come aggiornato dal DPR n. 399/88, art. 3 comma 10) e le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l’intero anno scolastico, da retribuire ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del sopracitato D.P.R. n. 209/87 (trattasi della disciplina retributiva afferente le cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore. In tal caso ogni ora eccedente è compensata, ai sensi del 4° comma dell’art. 88 del D.P.R. n. 417/74 per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina ). Da quanto fin qui dedotto, proprio per il rinvio operato dal D.P.R. n. 399/88 al 2° comma dell’art. 6, sopracitato, emerge in tutta evidenza che, ai fini del trattamento economico che interessa, le ore eccedenti con orario settimanale di cattedra superiore alle 18 ore e le ore eccedenti espletate in classi collaterali per l’intero anno scolastico, trattandosi in quest’ultimo caso di incarico per la copertura di ore residuali nell’organico determinato dal Dirigente scolastico in mancanza di nomina da parte del CSA, sono assoggettate alla medesima disciplina retributiva per la durata dell’intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino alla durata della nomina (nel caso di corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale, ormai esauriti, o di Liceo Artistico). In conclusione, il compenso per le due tipologie di ore eccedenti fisse e continuative (di cattedra e collaterali) retribuite per l’intero anno scolastico ovvero per la durata della nomina nei corsi integrativi, è pari ad 1/18 del trattamento economico fondamentale in godimento. (v. Consiglio di Stato – Adunanza della Sezione seconda 19 maggio 2004 – Parere n. 2656/2002). Va infine precisato che l’emolumento deve essere conteggiato anche ai fini di calcolo della tredicesima mensilità in proporzione dell’effettiva durata della nomina, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (fra le tante n. 440 del 12.05.1995 e n. 8003 del 04.12.2003) che, riconoscendo natura stipendiale unitaria ed infrazionabile alla retribuzione spettante ai docenti con orario di cattedra eccedente, in modo non eventuale, le 18 ore settimanali, ha stabilito che la suddetta retribuzione debba essere vista nella sua integrità e quindi (con riferimento alle ore eccedenti le 18 settimanali) computata anche ai fini della retribuzione spettante nei mesi estivi e della tredicesima mensilità, nonché delle trattenute contributive finalizzate al trattamento di fine servizio. Ovviamente, nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, tale retribuzione va sospesa o ridotta nella stessa misura. Per completezza di analisi appare comunque determinante verificare se i docenti che hanno svolto dette ore eccedenti, e che ora chiedono la liquidazione delle stesse fino al 31 agosto, risultino essere assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato. Dal testo del quesito sottoposto all’esame di questo ufficio non si evince infatti tale circostanza, pertanto si ritiene opportuno chiarire le due diverse ipotesi in esame: Premesso che, come già sopra enunciato, gli emolumenti devono essere conteggiati anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità in proporzione dell’effettiva durata della nomina, pare possibile affermare quanto segue: Nel caso in cui l’incarico sia conferito a docenti con contratto a tempo indeterminato, la liquidazione di tali prestazioni eccedenti andrà computata fino al 31 agosto; diversamente, se trattasi di docenti con contratto a tempo determinato, detto compenso andrà calcolato fino al 31 agosto se trattasi di supplenti annuali con incarico su posto vacante, e fino al 30 giugno se trattasi di supplenti su posto soltanto disponibile. Medesimo trattamento deve essere riservato ai docenti di religione cattolica in ragione del loro status di docenti stabilizzati (anzianità superiore a quattro anni ed incarico ad orario completo) che godono di fatto di un trattamento equiparato a quello del personale di ruolo. I docenti non stabilizzati rivestono invece il normale status del personale con contratto a tempo determinato, fin tanto che non transitino nella categoria di docenti più garantita una volta raggiunta l’anzianità prescritta ed ottenuto l’incarico ad orario completo. Preme da ultimo ribadire che, trattandosi di incarico che copre tutto l’anno scolastico, la retribuzione sarà di pertinenza della Direzione Provinciale del Tesoro, cui compete l’amministrazione della spesa fissa. IL VICEDIRETTORE GENERALE Rosa Aura Severino /rc





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