Bastico (PD):L’emendamento del relatore non assicura la cancellazione del “gradone” del personale della scuola
Data: Lunedì, 05 luglio 2010 ore 18:34:13 CEST Argomento: Rassegna stampa
Ho presentato subemendamenti all’emendamento del relatore Azzolini,
perché ritengo che non assicuri l’obiettivo che il PD e le
organizzazioni sindacali intendono perseguire: la cancellazione del
blocco triennale con effetti permanenti degli scatti di anzianità
(“gradone”) per il personale della scuola attraverso l’utilizzo del 30%
dei tagli di cui all’art. 64 c. 9 della legge 133/08. Né raggiunge tale
scopo, da un punto di vista giuridico, l’ulteriore emendamento del
relatore inserito in coda al comma 23 dell’art. 9: “è fatto salvo
quanto previsto dall’art.8, comma 14”. Tale dicitura evidenzia
unicamente che la destinazione delle risorse è stabilita con Decreto
ministeriale; non già l’eliminazione per i dipendenti della scuola
degli effetti giuridici stabiliti dal comma 23 dell’articolo 9, cioè la
cancellazione permanente del triennio dalla carriera. Per ottenere tale
effetto si occorre l’abrogazione del comma 23.
L’emendamento del relatore, pur non prefigurandolo esplicitamente, può
determinare che il decreto interministeriale stabilisca che il 30%
sopracitato sia corrisposto a compensazione della mancata attribuzione
di tali scatti nel corso del triennio. Il Decreto, infatti, non ha la
forza giuridica di superare il comma 23 dell’art. 9.
La battaglia parlamentare del PD per la cancellazione di una norma
particolarmente ingiusta e pesante per il personale della scuola
continuerà.
Per maggiore comprensione vi allego una ricostruzione giuridica
puntuale della normativa in oggetto.
La manovra Tremonti riguarda:
a) il blocco della contrattazione, per il triennio 2010-2012 (art.9
comma 17), e il blocco, dal 2011 fino al 2013, dei livelli stipendiali
dei dipendenti scolastici (congelati su quelli in godimento nel 2010);
(art.9 comma 1)
b) la cancellazione permanente del triennio 2010 2012 ai fini del
conseguimento degli scatti retributivi e, a differenza di quanto
stabilito nel decreto per tutti gli altri dipendenti statali, anche per
la carriera; (art.9 comma 23)
c) la non utilizzazione ai fini stabiliti dall’art.64 comma 9 della
legge 133/08 degli stanziamenti ivi previsti (art.8 comma 14). Si
tratta di 410 mln di euro per l’anno scolastico 2009-10, di 664 mln per
il 2010-11 e di 956 mln a decorrere dal 2011-12.
Il Relatore di maggioranza in Commissione Bilancio del Senato ha
proposto un emendamento che interviene sulla diversa utilizzazione,
prevista dal decreto, delle risorse destinate alla premialità
dall’art.64 comma 9 delle legge 133/08.
Tale disposizione, su cui la
Gelmini ha impostato la sua propaganda meritocratica, testualmente
prevedeva che:
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le
risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del
personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai
risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in
bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere
dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione
dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. “ L’art. 8
comma 14 del Decreto legge invece così recita:
“14. Fermo quanto
previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le
stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico.”
Il Relatore ha proposto per tale testo le seguenti modifiche:
1. 1. all’art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: “La destinazione delle risorse previste dal presente
comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.” Tale modifica non indica in
alcun modo la destinazione delle risorse ma il modo per individuarla
(con decreto non regolamentare sentite le organizzazioni sindacali). È
bene segnalare che le modalità di tale utilizzo non sono state fino ad
oggi oggetto di alcuna specifica e formale trattativa sindacale e
neppure di alcun accordo separato. Né lo potranno essere, nel triennio
2010-2012, in virtù del blocco disposto dal comma 17 dell’art. 9. La
norma in sostanza sancisce il superamento della contrattazione
sindacale e delle sue procedure, legislativamente stabilite, per
sostituirla con decisioni unilaterali del governo “sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”;
2. 2. all’art. 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: “, e dall’art. 8, comma 14. Tale modifica dovrebbe
indicare la possibilità di superamento, al pari di quanto già
consentito alle indennità di vacanza contrattuale, del limite riferito
al livello retributivo in godimento nel 2010, con eventuali erogazioni,
nel triennio 2011-2013, al personale della scuola delle suddette
risorse, nelle forme che il governo deciderà sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
3. 3. all’art. 9, comma 23, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: “E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma
14. Il comma 23, con la suddetta modifica, non ripristina il diritto
per il personale della scuola al conseguimento degli scatti retributivi
e continua ad escludere la validità strutturale, per la carriera, del
triennio 2010-2012. Tale previsione comporta in termini finanziari,
come stabilito dalla relazione tecnica, un risparmio al 2050 di 18,72
miliardi di euro. Non risulta che l’emendamento in questione abbia
previsto una copertura finanziaria al riguardo.
I sub emendamenti del gruppo Pd del Senato all’emendamento 10.1000 del
Relatore propongono di:
a) inserire” dopo le parole “La destinazione” “, alla contrattazione
sindacale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 64, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,” Si tratta di una misura che non ha
oneri e si configura essa medesima come una semplice deroga al blocco
generalizzato della contrattazione
b) di ” sostituire le parole “sentite le” con le seguenti “d’intesa con
le” Si tratta, in subordine, di una modifica che tende a rafforzare il
valore del confronto con le parti sindacali. Non comprendiamo perché un
sindacalista non dovrebbe apprezzarla.
c)” sostituire le parole “previste dal presente comma” con le seguenti
“all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della scuola” Si tratta, con una scelta di netta
alternativa, di confermare l’utilizzo originario di tali risorse.
Destinandolo sempre alla contrattazione sindacale. Se in Parlamento si
cambia una scelta, peraltro nel medesimo proposta e approvata dalla
stessa maggioranza, perché mai all’opposizione dovrebbe essere precluso
di riproporla, ciò non comportando tra l’altro oneri aggiuntivi?
d) ” sostituire le parole “La destinazione delle risorse” fino alla
fine del periodo con le seguenti “Le risorse previste dal presente
comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012.” Tale formulazione
esplicita quella che potrebbe essere una finalizzazione di tale
recupero di risorse. La contrattazione sindacale non viene lesa perché
ad essa spetterebbe di definirne le modalità.
Queste sono le proposte di modifica del sub-emendamento del Relatore;
il PD aveva già presentato emendamenti soppressivi o sostitutivi delle
scelte inizialmente presenti nel Decreto legge.
http://www.bastico.eu/?p=9238
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