Replica al comunicato stampa del cons. D'Agata della lista Musumeci sul concorso a preside in Sicilia cassato dal CGA
Data: Mercoledì, 30 giugno 2010 ore 20:27:58 CEST
Argomento: Opinioni


Questo sindacato di dirigenti scolastici è infatti impegnato a fondo nella difesa dei 426 presidi, ingiustamente coinvolti in una procedura di annullamento infondata e destituita di qualsiasi ragione giuridica, come meglio potrà verificare consultando la puntuale documentazione pubblicata sul sito www.dirpresidisicilia.it,  a difesa dei dirigenti scolastici vittime di una campagna di disinformazione anche da parte di una frangia della classe politica.
In sintesi le richiamo le argomentazioni più significative:
Sono circolate notizie di stampa e veline riprese anche da giornali e media autorevoli, tra cui Repubblica di Palermo, secondo le quali l’USR Sicilia e quindi il suo direttore Guido Distefano sarebbero stati commissariati dal CGA Sicilia, per eseguire (ottemperare) la sentenza del CGA stesso che intimava la rinnovazione delle prove concorsuali del concorso ordinario a preside del 2004, cassato con sentenza del 2009.
Addirittura si faceva anche il nome del commissario, il magistrato Millemaggi, che avrebbe occupato la scrivania di Distefano per dare esecuzione alla sentenza entro il mese di luglio 2010.
Tutto inventato e frutto di una campagna mediatica artatamente orchestrata dagli interessi contrapposti che hanno di mira la distruzione e il discredito della scuola siciliana.
Bastava fare una telefonata al direttore Distefano prima di scrivere inesattezze, inducendo l’opinione pubblica ignara a formarsi un’idea distorta e creare un clima di intimidazione e provocare frustrazione ai 426 presidi siciliani coinvolti.
Ma si sa fare il giornalista è una cosa seria che purtroppo viene esercitata spesso con superficialità e totale mancanza di professionalità in quanto la verifica delle fonti non viene mai esercitata da chi si improvvisa in tale mestiere.
I fatti sono invece altri e di una semplicità disarmante.
Emanata la sentenza di annullamento il CGA di Palermo ha notificato alla P.A. la sentenza, preoccupandosi, come avviene in questi casi, di invitare la P.A., cioè l’USR di Palermo, a dare adempimento alla stessa; in termini giuridici ad ottemperare alla stessa, indicando un termine entro il quale procedere all’ottemperanza con la minaccia che in caso di inottemperanza avrebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta.
Ebbene l’USR , com’è noto, ha ottemperato entro i termini fissando le prove per il 14 ottobre, rendendo in tal modo effettivo l’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nonostante ciò veniva diffusa la falsa notizia dell’insediamento del commissario, dando per acclarato bugiardamente che il decreto di ottemperanza di Distefano fosse tardivo o dilatorio; e cose infondate come queste.
Si è fatto gran chiasso sui termini delle prove, ritenuti tardivi e dilatori da parte dei docenti bocciati; ma si tratta di una valutazione giacobina e ideologica in quanto tutti sanno che nei mesi di luglio e agosto è impossibile programmare nelle scuole attività così complesse quali quelle dell’effettuazione di un concorso; solo chi non conosce la scuola può immaginare fattibile una cosa del genere.
A questo punto, pur sapendo che il CGA non può entrare nel merito della decisione sulla date, le due docenti ricorrenti, insoddisfatte del decreto dell’USR, hanno contestato il 25 giugno con memoria dell’avv. Caterina Giunta, ancora allo stesso CGA il decreto Distefano per ottenere un’anticipazione delle prove a luglio
Richiesta inammissibile e che verrà sicuramente bocciata dal CGA nella prossima seduta di luglio in quanto, com’è noto, sono presupposti di ammissibilità del giudizio di ottemperanza: il giudicato, la messa in mora dell’amministrazione affinché ottemperi, l’inadempimento della stessa agli obblighi nascenti dal giudicato.
L’amministrazione ha adempiuto e quindi la richiesta è e sarà rigettata in quanto destituita di alcun fondamento.
Anche in questo caso dobbiamo però far rilevare il ruolo passivo dell’Avvocatura dello Stato che è chiamata a tutelare la pubblica amministrazione, e cioè i presidi e l’USR, e tuttavia non riesce a gestire la procedura; ciò anche a conferma che ormai necessita una profonda riforma di questa istituzione che è diventata sempre più inadeguata a tutelare l’interesse pubblico.
Nel procedimento a base dell’ “ incidente di esecuzione “ anche questa volta sono stati gli avvocati privati di parte dei presidi a bloccare la subdola manovra che avrebbe creato ulteriori lesioni nei loro confronti.
I presidi vincitori del concorso annullato in Sicilia hanno presentato il 23 giugno 2010 un “ RICORSO PER REVOCAZIONE ” patrocinato dall’Avv. Sebastiano Licciardello di Acireale al CGA, per la revocazione, cioé l’annullamento o la correzione della precedente sentenza dello stesso CGA di Palermo del 25.5.2009 che in difformità rispetto a quanto avvenuto nel resto d’Italia aveva scandalosamente sentenziato in Sicilia per l’annullamento erga omnes, e non soltanto per le due ricorrenti, della procedura concorsuale indetta nel 2004.
Il ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 3, consiste nel far presente fatti nuovi e circostanze che, al momento della emanazione della precedente sentenza, non erano noti e presenti ai giudici, e che invece hanno tale risvolto e influenza da consentire una revisione radicale della stessa sentenza; se dopo la sentenza infatti sono stati trovati uno o più documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell' avversario; o anche in una attività intenzionalmente "fraudolenta" che intende paralizzare la difesa avversaria allora la revocazione è l’istituto di autotutela a cui ricorrere.
Sta ora alla serietà e professionalità degli stessi giudici del CGA valutare obiettivamente le nuove circostanze e rivedere con coraggio e lealtà la precedente decisione, alla luce della nuova verità effettuale.
Il ricorso infatti ricostruisce un quadro di verità non chiaramente percepita dal CGA con la precedente sentenza rendendo palese l’abbaglio che ha indotto il giudicante a ritenere sussistente un fatto (composizione commissione) che obiettivamente non esiste.
L’avvocato Sebastiano Licciardello preliminarmente ricorda che c’è stata carenza di notifica ai partecipanti al concorso da parte delle due ricorrenti che, senza ombra di dubbio, avevano ed hanno la caratteristica di contro interessati.
Chiarisce poi che il presunto vizio di forma nella composizione delle commissioni tale non era a giudizio del Consiglio di Stato, che ha deciso in altre regioni su analoga fattispecie.
Per il Consiglio di Stato " la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento ”.
I fatti nuovi emersi sono questi:
Soltanto adesso si é avuto riscontro documentale sul modo di operare della commissione che non corrisponde a quanto fatto credere dalle  parti principali del processo e di conseguenza accertato dal Giudice. Abbiamo raccolto ora, perché in passato impediti da presunto sequestro giudiziario, oltre 600 elaborati e i relativi verbali, corretti nelle sedute tra marzo e maggio 2006 da una commissione costituita da tre membri (il presidente e due componenti).
Non risulta che detti verbali, come sicuramente altri che non sono ancora in possesso degli attuali  ricorrenti, in cui non si riscontra alcun vizio di costituzione del collegio, siano stati impugnati per falso.
Pertanto si è annullato un procedimento amministrativo, per un vizio relativo alla costituzione della Commissione, che, per un verso tale non è stato ritenuto dal Consiglio di Stato e che, per altro verso, in concreto non si riscontra dai verbali in possesso dei ricorrenti che si producono (e sicuramente da altri), e che pertanto la sentenza impugnata é la conseguenza di false rappresentazioni processuali, in concreto non riscontrabile nelle operazioni della commissione che ha valutato i temi di oltre 300 candidati, come da verbali che si allegano, in composizione regolare.
Dai verbali in nostro possesso si riscontra in modo inequivocabile che gli elaborati sono stati corretti tutti da una commissione composta dal Presidente e da due componenti (tres faciunt collegium).
Pertanto da questi verbali viene smentito quanto affermato nella sentenza di cui si chiede la revocazione, e cioè che l'unico Presidente si spostasse ora dall'una ed ora dall'altra commissione e, in tal modo la composizione dei collegi poteva ritenersi legittima.
Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione non può non inficiare in radice le relative  operazioni.
E stata così artatamente costruita l'immagine di un concorso "truccato" prima a livello mediatico e poi a livello processuale.
Il requisito che legittima ora l'azione revocatoria riguarda il carattere "decisivo" dei documenti trovati.
I verbali ora prodotti, da dove si desume la legittima e corretta composizione della commissione di concorso, rendono palese "l'abbaglio dei sensi" che ha indotto il giudicante a ritenere sussistente un fatto (composizione commissione) che obiettivamente non esiste. Solo negli ultimi giorni è emersa in tutta evidenza come l’operazione giudiziaria e mediatica, che ha portato all’annullamento, solo in Sicilia, del concorso ordinario del 2004, mettendo in ginocchio 426 presidi siciliani, era basata su falsi presupposti e su argomentazioni inventate di sana pianta per arrecare danno e ledere l’immagine della scuola siciliana.
I documenti, ora in possesso dei legali dei presidi siciliani, e cioè i verbali delle prove e delle riunioni della commissione, che illo tempore erano stati negati ai richiedenti per speciose motivazioni di tutela giudiziaria, evidenziano che la sentenza del CGA di annullamento era priva di fondamento giuridico e di motivazioni credibili; nulla in diritto e in fatto.
Questo è il senso del ricorso per revocare la precedente sentenza presentato ora dai presidi allo stesso CGA, che è chiamato a valutare i nuovi documenti e il nuovo scenario assumendo, auspichiamo, in serenità e lealtà istituzionale una decisione di revoca che renderebbe onore allo stesso CGA e darebbe certezza del diritto alla scuola siciliana, vittima inconsapevole di una clamorosa ingiustizia.
Il ricorso per revoca proposto se accettato, come è e dovrebbe essere, renderebbe uniforme su tutto il territorio nazionale le decisioni del Consiglio di Stato, che ha giustamente ritenuto legittime le modalità espletate dalle commissioni in tutte le altre regioni d’Italia.
Se invece, pur in presenza di queste indubbie clamorose e importanti novità, il CGA di Palermo dovesse restare insensibile, perseverando in un’assurda posizione isolazionista, emergerebbero in tutta evidenza gravissimi conflitti istituzionali tra CGA di Palermo e Consiglio di Stato, a cui il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero di Grazia e Giustizia, questa volta, non potrebbero restare indifferenti.
Nel riconoscere la sensibilità istituzionale dell’Assessore Regionale prof. Mario Centorrino, che ha voluto dare ampia e completa solidarietà al comitato dei 426 presidi nel comunicato stampa diffusa dalla Presidenza della Regione Sicilia, il sindacato dirpresidi/Sicilia è ancor più impegnato a fondo nella battaglia di tutela e patrocinio della categoria in Sicilia.
La soluzione politica prospettata e accettata dall’ass. Mario Centorrino è opportuna nelle more della definizione del ricorso per revocazione e garantirebbe, comunque, una soluzione equilibrata a livello parlamentare.
Pertanto aderiamo incondizionatamente alla manifestazione del 6 luglio di Roma promossa dal coordinamento siciliano e ci adopereremo con un lobbying parlamentare, a cominciare da tutta la deputazione parlamentare siciliana,  a che si addivenga subito, e possibilmente all’interno del maxiemendamento alla manovra finanziaria in discussione al senato, a una soluzione legislativa.
Altresì sosterremo una soluzione legislativa unitaria e bipartisan che veda riunire le proposte Siragusa da una parte e quella Vicari dall’altra in un testo condiviso, che trovi un percorso parlamentare accelerato, al fine di evitare che il 14 ottobre si arrivi a un pasticcio amministrativo con una ripetizione impossibile delle prove concorsuali.

Preside Salvatore Indelicato
Pres. Reg. dirpresidi/Sicilia
330365449

 







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