Quando la Legge si invoca a convenienza: quanti dei presidi “congelati” avevano i titoli richiesti dal bando?
Data: Mercoledì, 16 giugno 2010 ore 07:34:08 CEST
Argomento: Opinioni


Garbatamente, sine ira atque studio, vorremmo rivolgere alcune osservazioni alla prof.ssa Lilia Leonardi, Dirigente “congelata”, per precisare, che la stessa (salvo sua smentita) ha partecipato al concorso come del resto tanti altri suoi colleghi senza averne titolo (non aveva i punti utili per essere ammessa alle prove concorsuali) usufruendo poi, come del resto gli altri nella sua stessa posizione, di leggi e commi in sanatoria fino alla sua immissione nei ruoli dirigenziali.
In riferimento ad alcune sue affermazioni:
“noi  (si riferiva agli ammessi con riserva) abbiamo avuto il solo torto di credere che per essere validi Dirigenti Scolastici fosse necessario dimostrare il possesso d’intelligenza, capacità, competenze, cultura e non certamente il possedere o meno qualche manciata di centesimi di punti (mi riferisco alla selezione iniziale sulla base dei titoli) che ci ha spinti a ricorrere avverso l’esclusione dalla preselezione.”
Vorremmo ricordare alla professoressa, che molti altri, che si trovavano nella sua stessa condizione, forse più rispettosi delle istituzioni, non hanno fatto ricorso e solo per essere stati più rispettosi delle regole si trovano esclusi!
Proprio chi ha fruito di una sospensiva, ed è stata ammessa con riserva, e poi sanata, parla di opinabile correttezza delle sentenze del CGA?
Fatta questa premessa appare utile ricordare che le mezze verità sono spesso le bugie peggiori; quindi, per recuperare la correttezza dell’informazione occorre sottolineare quanto segue:
Non facciamo la storia del concorso, la conosciamo tutti; è stato bandito con una procedura ben definita, in attuazione dell’art. 29 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
I posti messi a concorso a livello regionale in Sicilia erano 151 nel I settore e 49 nel II settore; le fasi dovevano essere: a) selezione per titoli;b) concorso di ammissione;c) periodo di formazione;  esame finale di cui all’art. 17.
La selezione per titoli non è stata rispettata:
•    ci sono stati molti che, pur non possedendo i titoli previsti, hanno partecipato (docenti di educazione fisica e diplomati dei conservatori)
•    altri che non avevano i punti utili per essere ammessi hanno partecipato lo stesso (lei è una di questi)
 L’esame finale non è stato fatto.
 I posti sono stati moltiplicati per due e per tre, da 200 sono passati a 426, ma la cosa più strana è che gli elaborati non sono stati corretti; è quanto si evince dalle sentenze del Consiglio di Stato che la prof. Leonardi dimentica di citare e/o di leggere.
Nelle sentenze del Consiglio di Stato, adunanza  dell’11 marzo 2009 nº 989/2007, nº 990/2007, ed in altre  la censura non investe l’aspetto formale della composizione della Commissione, ma entra nel merito di altre doglianze che la sentenza del CGA ha omesso di trattare , essendo il vizio sulla composizione della commissione assorbente di ogni altro elemento.  
Noi cosiddetti bocciati  tante volte abbiamo evidenziato che i tempi di correzione erano stati così ristretti che, di fatto, non si sarebbe potuto parlare di correzione! –
 La prova è stata data durante la trasmissione Mimandarai3,  nel lontano marzo del 2007.-   
Gli elaborati, inoltre conservano una tale verginità da far ipotizzare che non siano stati neppure sfiorati; assenza di segni e presenza di errori grammaticali e sintattici…; queste cose sono censurate con spietata logica dal Consiglio  di Stato, quel Consiglio di Stato invocato in contrapposizione al CGA.  
Non è, dunque, un fatto puramente formale, anche se, considerata la funzione dirigente svolta sinora dalla professoressa, non dovremmo certo ricordarlo noi, che  la forma nell’ambito degli atti della pubblica amministrazione, costituisce un elemento essenziale, un dato fondamentale ed imprescindibile per correttamente qualificare il suo operato.
 Si legge nelle sentenze:
Orbene, - -  nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.     
Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di insufficienza attribuito all’istante (che le ha precluso l’ammissione agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.
Ed aggiunge:
A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati. Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza  dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).
Conclude:
Pertanto. Il ricorso va in conclusione accolto,
Invitiamo a leggere anche le sentenze sopra riportate, sono del Consiglio di Stato, e non occorre dire che il ricorso accolto vale solo per i ricorrenti, perché non è su questo che verte il nostro intervento. (Anche se i ricorrenti sono tanti )
Il nostro intervento è volto a sottolineare che le sue battaglie e quelle di tanti altri (più o meno interessati) che lamentavano il fatto che semplici difetti di forma avevano (ingiustizia delle ingiustizie in Sicilia)  fatto annullare un concorso,  in realtà non appaiono più riproponibili e credibili dinanzi alle motivazioni che stanno alla base delle citate sentenze del Consiglio di Stato, (pareri definitivi).
Questo concorso per cui la professoressa chiede giustizia, giustizia l’ha avuta, quella invocata è l’ingiustizia e ciò non è coerente col suo ruolo di educatrice.
Questo Concorso fa acqua da tutte le parti e i cosiddetti bocciati lo sono stati senza che venissero rispettate regole sostanziali fondamentali. La graduatoria dei cosiddetti vincitori è stata formulata sulla base di scritti  la cui correzione il Consiglio di Stato ha censurato in modo inequivocabile  “tale da ingenerare dubbi sul fatto stesso che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.”
Riteniamo più saggio mantenere un decoroso silenzio, in quanto dirigente seppur congelata, della Pubblica amministrazione,
Suggeriamo di smettere di pietire decreti e leggine, sanatorie e  leggi incostituzionali, a sostegno di ciò che ormai appare, inequivocabilmente, agli occhi di tutti, un’insostenibile pretesa.

Il coordinamento Regionale dei  candidati esclusi dal Concorso Ordinario in Sicilia
Anna Maria Farinella







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