La Letterina dell'ASASI, la più importante rete di scuole della Sicilia, esce in edizione straordinaria sul caso Sicilia
Data: Domenica, 13 giugno 2010 ore 14:58:47 CEST
Argomento: Associazioni


EDIZIONE STRAORDINARIA ALLEGATA AL N. 243 DELLA LETTERINA

«RISPOSTE CHIARE DAGLI ORGANI NAZIONALI DI GOVERNO»

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Sommario

 

 

 

 

 

-SOSTEGNO INCONDIZIONATO AI COLLEGHI SICILIANI-LETTERA APERTA
-MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PRESIDI SICILIANI DAVANTI IL QUIRINALE
-L’APPELLO: «RISPOSTE CHIARE DAGLI ORGANI NAZIONALI DI GOVERNO»
-COME E PERCHÉ SI È GIUNTI A QUESTO PUNTO
-PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA (primo firmatario)
-PROPOSTA DI LEGGE DIRPRESIDI/CONFEDIR/SICILIA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI SICILIANI
-
I 426 PRESIDI VINCITORI DEL CORSO-CONCORSO DEL 2004
«NON PARTECIPEREMO ALLE NUOVE PROVE SCRITTE DI OTTOBRE»
-
RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL 7.6.2010
- CONCORSO IN SICILIA. CHIESTO UNITARIAMENTE DAI SINDACATI UN INCONTRO URGENTE AL MINISTRO
-
CONCORSO ANNULLATO IN SICILIA . LA SOLIDARIETÀ E L'IMPEGNO DELL'ANP
- PROCLAMAZIONE DALLA DIRPRESIDI/SICILIA DELLO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTI I DIRIGENTI
- SOLIDARIETÀ AI 426 DELL’ASAL LAZIO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO
- UN APPELLO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI UNA PRESIDE “CONGELATA”

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SOSTEGNO INCONDIZIONATO AI COLLEGHI SICILIANI-LETTERA APERTA

Desideriamo esprimere la solidarietà dell’Associazione ai dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso ordinario bandito nel 2004 e che oggi, nel 2010 si trovano delegittimati nella loro azione da una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia.

Le scuole da loro dirette, che rappresentano un terzo delle scuole pubbliche siciliane, stanno vivendo una fase di grande difficoltà, destabilizzate da una serie anomala di provvedimenti della magistratura amministrativa che costringe chi, da tre anni, dirige queste scuole a occuparsi della difesa della propria dignità di lavoratori, a scapito della qualità del servizio da erogare all’utenza.
Apprendiamo, oggi 11 giugno, che il presidente del CGA ha nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi del Direttore Generale dell’USRS, al fine di accelerare le procedure per la ripetizione delle prove scritte.

La situazione appare alquanto grave:

1) A nostro avviso,infatti, il C.G.A. in quanto organo di Giustizia con competenze amministrative, non ci sembra abilitato a decidere sui tempi tecnici di un concorso pubblico di competenza delle Autorità scolastiche e della Commissione incaricata.
2) Ci risulta, ancora che il presidente del CGA aveva già ordinato all’USRS, il 27 aprile, di avviare la procedura per la ripetizione delle prove scritte, minacciando la nomina di un commissario ad acta nel caso in cui il D.G. non avesse dato adempimento; ma il Direttore Generale aveva già fissato la data delle prove scritte al 14 e 15 ottobre 2010.
3) E’ facilmente intuibile come la nomina del Commissario ad Acta, con poteri sostitutivi del Direttore Generale, metta, la Commissione Giudicatrice, sotto la tutela di una persona di fiducia del Presidente del CGA che, visto il ruolo di arbitro che dovrebbe esercitare nella procedura, nella correzione degli elaborati e nella determinazione dei risultati, dovrebbe astenersi da qualunque interferenza interna ai lavori.

La nostra associazione ritiene che la sfera giudiziaria e quella amministrativa e tecnica debbano restare distinte, che al CGA competa amministrare la Giustizia, ma che alla Commissione d’Esame e all’Ufficio Scolastico Regionale competano tempi e procedure per la ripetizione delle prove, lontano da interferenze e pressioni.
Per quanto sopra, chiediamo agli organi in indirizzo, per le proprie competenze, di adoperarsi per chiarire eventuali aspetti anomali di questa vicenda, che rischia di gettare nel caos un terzo delle scuole siciliane e incidere fortemente sull’immagine globale della nostra scuola..

Roberto Tripodi, robertotripodi@virgilio.it
Presidente regionale dell’ASASI Sicilia
Luca Giuseppe,
pippo.luca@alice.it
Direttore responsabile della Letterina-

 

 

 

 

 

( La lettera, con oggetto: STATO DI AGITAZIONE IN SICILIA, INDETTO DAL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI 426 PRESIDI DEL CONCORSO ORDINARIO 2004.

è stata inviata :AL COORDINAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI SOSPESI
-AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
-Al SIG. MINISTRO DELLA P.I. UNIVERSITà RICERCA ON. MARIA STELLA GELMINI ROMA
- AL SIG. SOTTOSEGRETARIO
-AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA ON. GIUSEPPE PIZZA - ROMA

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PRESIDI SICILIANI DAVANTI A MONTECITORIO

Comunicato stampa del coordinamento

La complessa vicenda giudiziaria sul concorso ordinario subisce un’accelerazione costringendo il coordinamento dei presidi siciliani a proclamare lo stato di agitazione e a indire una manifestazione nazionale per richiamare l’attenzione delle forze politiche, sindacali, professionali sulla vicenda e sollecitarne una rapida soluzione e composizione.

PROGRAMMA

In data 14 giugno 2010, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, è prevista una manifestazione che si svolgerà a Roma secondo le modalità che si descrivono di seguito:
· Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in Piazza Montecitorio, nello spazio antistante la sede della Camera dei deputati;
· dalle ore 14.00 alle ore 18.00 davanti la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in viale Trastevere.

Alla manifestazione prenderanno parte circa 300 degli oltre 400 Dirigenti Scolastici vincitori del concorso ordinario bandito con D.D. del 22.11.2004.
Essa é organizzata per sollecitare l’Amministrazione a cercare una soluzione che consenta un’equilibrata applicazione della decisione del CGA della Regione Sicilia, che tenga conto degli interessi delle diverse parti coinvolte nella vicenda, senza danneggiare la scuola siciliana e chi un concorso lo ha affrontato e superato e da circa tre anni esercita l'incarico di dirigente scolastico. Infine, onde esplicitare più in dettaglio le ragioni della manifestazione, si allega alla presente un documento curato dal Coordinamento Regionale dei Dirigenti Scolastici vincitori e idonei del concorso ordinario del 2004.

L’APPELLO DEL COORDINAMENTO REGIONALE: «RISPOSTE CHIARE DAGLI ORGANI NAZIONALI DI GOVERNO»

«Lunedì 14 giugno ci recheremo a Roma davanti Montecitorio, per sollecitare i maggiori Organi dello Stato a cercare una soluzione verso un’equilibrata applicazione della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga) della Regione Siciliana, che tenga conto degli interessi delle diverse parti coinvolte nella vicenda, senza danneggiare la scuola siciliana e coloro che hanno affrontato e superato un concorso, esercitando l'incarico di dirigente scolastico da tre anni». I rappresentanti del Coordinamento Regionale dei presidi siciliani vincitori e idonei del Concorso del 2004 annunciano un ulteriore atto di mobilità per sciogliere la complessa vicenda che li vede protagonisti, a seguito dell’abrogazione dell’emendamento contenuto nel decreto “salva precari” del dicembre 2009 - relativo alla tutela dei presidi attualmente in servizio nelle nove province dell’Isola e di coloro che sono stati riconosciuti idonei - e della decisione dell’Ufficio scolastico regionale, con avviso indetto il 4 giugno 2010, di rinnovare le procedura concorsuale.

La manifestazione nella capitale – che si svolgerà lunedì 14 giugno in piazza Montecitorio, e in viale Trastevere davanti gli uffici del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (dalle 14 alle 18) e a cui prenderà parte una cospicua delegazione dei presidi siciliani - rappresenta dunque un accorato appello alle istituzioni politiche a interessarsi concretamente del procedimento giudiziario di cui «siamo vittime incolpevoli».

Tre le richieste che saranno avanzate:
**« La non partecipazione a qualunque procedimento di rinnovazione almeno fin quando la magistratura non avrà stabilito la nostra assoluta estraneità alla vicenda giudiziaria di cui subiamo gli effetti senza esservi stati parte;
**la richiesta legittima - nell’eventualità di essere costretti a rinnovare - di farlo con una procedura riservata che tenga conto delle maggiori competenze acquisite in anni di servizio (anche a tutela della par condicio degli altri candidati non ancora dirigenti in servizio) e della contemporanea necessità di assicurare il normale funzionamento delle scuole siciliane;
**la garanzia di poter aspettare senza ulteriori schizofrenie giuridiche una soluzione normativa più confacente alla tutela di tutti (e non solo di uno) gli interessi pubblici e privati in contrasto in questa intricatissima vicenda».

«Simili vicende giudiziarie evidenziano un’inequivocabile volontà coercitiva nei confronti dei dirigenti siciliani vincitori del concorso ad asserita tutela di candidati reiteratamente bocciati. In Italia il Consiglio di Stato conferma la piena regolarità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici che da circa tre anni reggono larga parte delle scuole della Repubblica. In Sicilia invece il Cga, sezione dello stesso Consiglio di Stato, continua a ritenere irregolari le medesime procedure. Siamo di fronte a un accanimento giudiziario: nonostante il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) abbia già calendarizzato ad ottobre le prove scritte del rinnovando concorso, il Giudice non solo impone inspiegabilmente - con ordinanza confermativa del decreto del 10 giugno - di provvedere all’immediata fissazione del calendario, ma nomina, senza alcuna richiesta delle parti, un commissario ad acta per provvedere nell’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Usr».
«Confidiamo fiduciosi nella risposta dei maggiori Organi nazionali , primo fra tutti la Presidenza della Repubblica, garante della Costituzione e del rispetto dei fondamentali Diritti di tutti i cittadini. La serena coscienza di aver fatto solo il nostro dovere ci fa sperare in una positiva soluzione per tutti i soggetti coinvolti».

12 giugno 2010

 

 

 

 

 

COME E PERCHÉ SI È GIUNTI A QUESTO PUNTO

Francesco Ficicchia e Piera Paladino ripercorrono tutta la vicenda

Ricostruiamo i fatti, supportati dalle norme giuridiche e dagli atti amministrativi posti in essere:
Come ormai a tutti noto il DPCM 341 stabilisce che, qualora i candidati che hanno sostenuto la prova scritta superino complessivamente le 500 unità, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni. Unico rimane il presidente, nominato con la commissione originaria, che continua a svolgere le funzioni tanto dell’una quanto dell’altra commissione;
I commissari sono nominati ed assegnati esplicitamente alle sottocommissioni con Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale .
L’Ufficio Legislativo del Ministero, con un argomentato parere trasmesso alle Direzioni Regionali con nota n. 1160 del 19/09/2005, ha esplicitato che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente è unico.
Il numero di concorrenti, per regione, venne indicato nell’allegato 1 del bando di concorso ed il totale fu riportato all’art. 1 c.2 del bando dove, art. 10 c.3, si fissò il numero di candidati che potevano sostenere le prove di ammissione: “è ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo. Sono comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che in ciascun settore formativo hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile della rispettiva graduatoria.

In Sicilia

Il 16.02.2005, venne nominata la commissione esaminatrice nelle persone di:
- PRESIDENTE - Prof. AGRESTA Salvatore,
- COMPONENTE - Prof. VIZZINI Sergio,
- COMPONENTE - Dott.ssa FILIPPONE Gabriella

Il 14.07.2005 venne decretata l’approvazione delle graduatorie generali di merito per l’ammissione alle prove scritte; nel decreto risultano ammessi a sostenere le prove d’esame:
-n. 1057 candidati per il primo settore formativo, fino al punteggio 11,55;
-n. 346 candidati scuola secondaria di secondo grado, fino al punteggio 12,95;

Nelle more di inizio delle prove intervenne il Dir. Gen. dell’USR, con il provvedimento prot. 23929 del 13.10.2005, in esecuzione dell' Ordinanza n. 759/2005 del C.G.A della regione Sicilia in sede giurisdizionale, che dispose l' annullamento del precedente provvedimento del 16.02.2005, di costituzione della Commissione giudicatrice, e la contestuale costituzione di una nuova Commissione Giudicatrice.
Il 9.10.2005 venne decretata in via definitiva l’approvazione delle graduatorie generali di merito per l’ammissione alle prove scritte; nel decreto risultano ammessi a sostenere le prove d’esame:
-n. 1068 candidati per il primo settore formativo, fino al punteggio 11,55;
-n. 350 candidati scuola secondaria di secondo grado, fino al punteggio 12,95;

Il 5.01.2006 il Dir. Gen. dell’USR dispose l’ammissione di ulteriori candidati (431) che avevano ottenuto ordinanze cautelari di ammissione con riserva da parte dei T.A.R. aditi.
Il 16.01.2006 il Dir. Gen. dell’USR dispose l’ammissione di ulteriori candidati (70) che avevano ottenuto ordinanze cautelari di ammissione con riserva da parte dei T.A.R. aditi.

Ma la cosa non finì perché, nel annunciare le sedi di esame, il Dir. Gen. dell’USR emise contestualmente il seguente comunicato: “Avviso importante Coloro che non si trovino in nessun elenco, ma che siano in possesso di un' ordinanza o decreto presidenziale del T.A.R. di ammissione con riserva e che comunque non siano in possesso di telegramma di convocazione, si dovranno presentare muniti dell' ordinanza alla Scuola Media Ignazio Florio, Via Filippo Di Giovanni n. 88 - Palermo, alle ore 8,00 del giorno 25 gennaio 2006, ovviamente muniti di valido documento di riconoscimento. Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa con ogni urgenza, anche via fax, alla Direzione Regionale Sicilia (numero di fax 091 6909244).
Di fatto non si aveva certezza alcuna in merito a quanti candidati si sarebbero presentati alle prove scritte!
Infine, il 10.02.2006, accertato che i candidati presenti alle prove scritte risultarono essere n. 1571, il Dir. Gen. dell’USR, ai sensi D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341 art.2 c.7, decretò l’integrazione della commissione con i seguenti membri:
- COMPONENTE - Dott. GALVANI Vittorio
- COMPONENTE - Dott.ssa LO FRANCO Eva
e la Commissione venne articolata nelle seguenti sottocommissioni:
I Sottocommissione: Dott.ssa FILIPPONE Gabriella , Prof. VIZZINI Sergio;
II Sottocommissione : Dott. GALVANI Vittorio, Dott.ssa LO FRANCO Eva;

Ai sensi del comma 7 dell' art. 2 del D.P.C.M. n. 341/2001, le funzioni di Presidente dell'intera Commissione nelle sue articolazioni furono svolte dal Dott. Avv. PETROCELLI Giuseppe.
Identiche procedure si ritrovano, quantomeno, in Lombardia, in Veneto ed in Puglia.
Il Dir. Gen. dell’USR Lombardia, il 6 ottobre 2005 dopo le prove scritte, decretò la definitiva commissione e le sue articolazioni nel seguente modo:
Presidente Prof.ssa DE NATALE Maria Luisa
1^ sottocommissione:
- Componente - Prof. DALLERA Ovidio
- Componente - Dr. SALVO Angelo
2^ sottocommissione:
- Componente - Prof.ssa RISSO BROGI Franca
- Componente - Prof. NAPOLETANO Tommaso

Il Dir. Gen. dell’USR Veneto, il 18 febbraio 2005, decretò la composizione della commissione nel seguente modo:
- Presidente - Dott.ssa XODO Carla
- Componente - Dott. PRETO Stefano
- Componente - Prof.ssa VINCITORIO Maria Giuseppina
Integrandola il 23.09.205, dopo le prove scritte, con:
- Componente - Prof.ssa SANTOIANNI Blandina
- Componente - Dott.ssa BERTOLO Monica Maria

Il Dir. Gen. dell’USR Puglia, il 27 ottobre 2005, procede a nominare la seconda sottocommissione e così si esprime:

RITENUTO che ricorrono i presupposti previsti dall.art.2, comma 7, del precitato D.P.C.M. 30.5.2001 n.341 per suddividere la commissione giudicatrice in due sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto;
TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione centrale con nota n 1160 del 19.9.2005;
”. costituisce le sottocommissioni individuando le persone di:
Presidente dr.ssa Lucrezia Stellacci
1^ sottocommissione:
- componente dr.ssa Mariapia Arborea
- componente prof.Agnello Scura
2^ sottocommissione:
- componente prof. Giancarlo Tanucci
- componente prof. Vito Fioretti

Da quanto sopra ci si rende agevolmente conto di come solo la “preponderante cultura siciliana del sospetto“ ha portato ad una situazione di abnorme confusione sotto ogni profilo .
Solo un autorevole esame degli atti, condotto con animo scevro da ogni animosità e/o sospetto, potrà rendere giustizia alla scuola e di converso alla società e alla classe dirigente siciliana.
Ma vi é di più!
Il Consiglio di Stato si é pronunciato su appelli analoghi a quelli trattati in Sicilia dal CGA.
I due Consessi pervengono, nell’esaminare le identiche eccezioni, afferenti alle presunte violazioni legate al DPR n.487/94 e DPCM n.341/2001, nell’ambito della procedura di espletamento del concorso a D.S., a decisioni diametralmente opposte.
Ciò ha comportato che la medesima procedura posta in essere da diverse commissioni (“italiane”) e dalla commissione “siciliana” ( che sembra proprio non appartenga all’Italia) è stata ritenuta valida nella penisola ed invalida , anzi nulla , nell’isola.
Cosicché, ribadisco, i Dirigenti Scolastici della Penisola, sono legittimati ad esercitare le loro funzioni ed i Dirigenti Scolastici dell’Isola NO!

Per semplicità si espongono i fatti con quadri comparativi.

Motivo di appello al CGA

Motivo di appello al CdS

Violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2, comma 7°, del D.P.C.M. 30/5/2001, n. 341, in relazione al principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, nonché del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001; eccesso di potere per violazione dei criteri e delle modalità di valutazione predeterminati dalla Commissione, nonché ancora violazione dei principi generali delle procedure concorsuali, essendo stata la Commissione esaminatrice suddivisa in due sotto-commissioni, che avrebbero dovuto riunirsi in collegio perfetto con la presenza del medesimo presidente e che non avrebbero potuto quindi operare simultaneamente (come viceversa avvenuto), con conseguente impossibilità – o falsità – di quanto attestato a verbale;

 

 

 

 

 

É interessante leggere le conclusioni a cui sono pervenute il CGA ed CdS .

CGA

CdS – sezione sesta

Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.

Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri. ... omissis ...

Al riguardo non è contestato che l’unico Presidente si spostasse ora dall’una ed ora dall’altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima.

Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.

Quanto al secondo motivo di gravame, si deve ricordare come – a norma dell’art. 8 del medesimo bando di concorso – la Commissione fosse costituita e dovesse operare a norma del DPCM n. 341 del 30.5.2001 (regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici).

In base a tale decreto (conforme, sul punto, al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici, approvato con D.P.R. 9.5.1994, n. 487) le commissioni avrebbero dovuto essere composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, in presenza di un numero di concorrenti superiore a 500 unità (1000 per gli impieghi di cui al citato D.P.R. n. 487/94), avrebbero potuto essere costituite sotto-commissioni, con integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, ma con un unico Presidente: quanto sopra, evidentemente, per assicurare maggiore celerità di svolgimento alla procedura concorsuale, salvaguardando però – attraverso la supervisione dell’unico Presidente – la massima possibile omogeneità di giudizio. Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. E’ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell’uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell’unico Presidente nei termini sopra indicati.

 

 

 

 

 

Ricordiamo che il pensiero del CGA viene ancora una volta confermato nel giudizio di ottemperanza, che così si è espresso: “ ... omissis ... in concreto, la valutazione della interessata è stata effettuata da un organo collegiale in formazione monca.
L’alternarsi indeterminato della presenza del presidente a talune e non ad altre valutazioni vale soltanto ad evidenziare – nell’impianto motivazionale della decisione di appello – come al vizio del provvedimento sia corrisposta, in concreto, una modalità operativa che ha eluso in radice, con la violazione della collegialità, anche le garanzie complessive del procedimento concorsuale, irrimediabilmente compromesse.

Le decisioni tutte del CGA sono state emesse in data antecedente a quella della sentenza del CdS.
Da quanto sopra si evince in modo certo ed inequivocabile che la cosiddetta “certezza del diritto” nel Paese che è stato definito “culla del diritto” non esiste più.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con le ordinanze n. 399 e n. 400 del 27.04.2010, accogliendo i ricorsi in appello, ha annullato le ordinanze del TARS – Palermo n. 81/2010 e n. 96/2010, che avevano sospeso il provvedimento di avvio del nuovo concorso e la nomina della nuova Commissione; Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dichiarato testualmente in motivazione che “appaiono interamente travisati i chiari contenuti della decisione emessa da questo Consiglio di Giustizia in sede di esecuzione di giudicato di cui costituisce ottemperanza il provvedimento oggetto della misura cautelare;” - “che l’Amministrazione Scolastica è tenuta a conformarsi alla decisione emessa in sede di esecuzione di giudicato, e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza cautelare proposta in primo grado” – “dare seguito all’attività di confermazione alla decisione emessa da questo Consiglio in sede di esecuzione di giudicato, secondo quanto disposto nell’atto impugnato di primo grado”.
Pare proprio di vivere nel regno delle due Sicilie allorché le sentenze degli stessi erano fondate sull’oscura e “nuda autorità“ degli arcana juris esercitata dai magistrati o sull’arbitrio del sovrano.
Ma per l’avvenire, le Commissioni,come dovranno comportarsi in presenza di più di 500 candidati?
Dipenderà dal territorio in cui verranno a operare?!
Converrà non partecipare più ai concorsi banditi nell’Isola ed optare per quelli della Penisola?!
Chi dovrà fare chiarezza?
Ma tutto ciò é paradossale, soprattutto se si tiene memoria di come venne chiusa la tremenda stagione dei ricorsi per la partecipazione alle prove di selezione dell’ormai famigerato corso-consorso del 2004 per l’assunzione dei dirigenti scolastici!
Ricordiamo che nel dicembre 2006 il Parlamento approvò il DL 28.12.2006 (successivamente convertito in legge con la L. 17/2007) il quale, all’art. 619, testualmente recitava: “si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo.
Non pare esserci dubbio alcuno che la norma (legge dello Stato votata in Parlamento) abbia disposto che fossero nominati dirigenti scolatici tutti i candidati che avessero avuto valutata e attestata positivamente la relazione finale del corso di formazione.
Anche in Sicilia gli attuali Dirigenti scolastici, in buona fede, hanno firmato un contratto di assunzione a tempo indeterminato a seguito della procedura concorsuale ordinaria, secondo questa disposizione.
Basterebbe questo per asseverare la piena legittimità del contratto: la relazione finale del corso segna il superamento di tutte le prove propedeutiche alla fase della formazione e quindi il pieno diritto di avere un regolare contratto che si consolida al termine del periodo di prova.
Forse la legge, quando non é gradita, si può ignorare facendo finta che non esiste?.
Vogliamo ricordare che, in Puglia, operano regolarmente in servizio di Dirigenti persone “che non hanno superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione” (interrogazione parlamentare 4-05425 alla Camera dei Deputati nella seduta del 21 GENNAIO 2008, On. Deputati SASSO, VICO e DURANTI)?
Rispose all’interrogazione l’On. Mariangela Bastico, nota e apprezzata esperta di affari scolastici, illustrando che “
con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/ 2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell’articolo 1, comma 619 della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che « il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia – dopo i candidati pleno iure) con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo.
La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione ».

L’On. Bastico concluse affermando che “L’amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si é adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni d’ individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza.
Sintetizziamo questi richiami della memoria:

a) una legge parlamentare prevede che hanno diritto ad essere nominati dirigenti scolastici (e quindi ad avere un contratto a tempo indeterminato) coloro “che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso”;

b) un Tribunale Amministrativo, non il primo che passa per la strada, sentenzia che “il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione avviene ... con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione”;

c) un vice-ministro di pregio, quale l’On. Bastico, difese l’operato di quella amministrazione che aveva stipulato contratti di dirigenti con persone che, quantunque non avessero superato le prove (scritte oppure orali), avevano ottenuto positiva attestazione al termine del corso di formazione.

Bene, tutto questo non é applicabile in Sicilia dove:.
a) si riammetteranno agli esami i precedenti candidati (chi saranno? quanti saranno?)
b) si rifaranno gli esami
c) si ricompileranno le graduatorie
d) si riassegneranno le sedi
e nel frattempo, ad intercalare:
a) si faranno ulteriori ricorsi
b) si risospenderanno le sospensive
c) si adirà ai vari gradi di giudizio
Ma ci troviamo in una terra dove si é perso il senso della misura?

Francesco Ficicchia, Piera Paladino

Le proposte di legge e le iniziative parlamentari per risolvere la vicenda

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS, GHIZZONI, CAPITANIO SANTOLINI, GRANATA, ZAZZERA, ANTONINO RUSSO, GIAMMANCO

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004
Presentata il 9 marzo 2010

Onorevoli Colleghi! — Con decreto direttoriale 22 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, veniva bandito il corso-concorso per dirigente scolastico. In Sicilia i candidati che si sono presentati alle prove scritte sono stati 1.571 dei quali più di un terzo ammessi con riserva per decisione dei tribunali amministrativi regionali (TAR).
In base al numero dei partecipanti, in applicazione del regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, che all'articolo 2, comma 7, prevede: «Le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni (...) con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle Commissioni originarie (...)» e al comma 4 dell'articolo 2: «Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni», e che quindi definiva chiaramente l'entità numerica delle sottocommissioni, è stata costituita una ulteriore sottocommissione formata da due componenti, stante l'unicità del presidente.
In questo quadro normativo l'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con un argomentato parere trasmesso alle direzioni regionali con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente era unico. Tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi».
Tutti gli altri uffici regionali, che hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte, hanno costituito la seconda sottocommissione secondo l'indicazione ministeriale, in Sicilia come in Veneto e in Puglia.
Il Ministro pro tempore con nota n. 915 del 4 agosto 2006 ribadì la portata innovativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) per la Regione siciliana, con decisioni n. 477/09 e n. 478/09, ha annullato il decreto n. 2571/1 del 10 febbraio 2006 con il quale l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia aveva integrato – dopo lo svolgimento delle prove scritte di cui all'articolo 1 del bando di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004 – la commissione esaminatrice del corso – concorso, dichiarando la caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate dalle due sottocommissioni avendo le stesse alternativamente operato come collegio perfetto e imperfetto, a seconda della presenza dell'unico presidente a volte nell'una e a volte nell'altra sottocommissione.
Il giudice siciliano, come era sua facolta, ha ritenuto che, contrariamente al combinato disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, e dell'articolo 8 del bando, la normativa ed «i principi generali» imponessero sottocommissioni di tre membri, con la conseguenza che ciò che è stato ritenuto legittimo nel resto del Paese (si veda la sentenza del TAR di Lecce n. 412/07), non lo fosse in Sicilia.
Pur tuttavia il giudice amministrativo d'appello ha dichiarato nelle sentenze n. 477/09 e n. 478/09 del 25 maggio 2009 che sono «salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione» ed ha riconosciuto, nelle sentenze n. 1064/09 e n. 1065/09, che esistono soggetti per i quali non ha operato l'arresto procedimentale subìto dai ricorrenti.
Il CGA ha, inoltre, chiarito che spetta «all'Amministrazione di definire le posizioni di coloro nei confronti dei quali non ha operato l'arresto procedimentale subìto dall'attuale ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e la relazione eventualmente corrente fra intervenienti ad opponendum e l'Amministrazione scolastica».
L'USR per la Sicilia, con decreto prot. n. AOO.DIRSI.REG.Uff. 245 dell'8 gennaio 2010, ha estensivamente applicato il giudicato amministrativo estendendo il procedimento di rinnovazione a tutti i candidati che hanno sostenuto le due prove scritte.
Avverso tale provvedimento è stato prodotto da parte di alcuni dirigenti scolastici, vincitori del concorso in questione, ricorso al TAR di Palermo, il quale con ordinanze del 28 gennaio e del 5 febbraio 2010 ha disposto la sospensiva del decreto del dirigente scolastico regionale, eccependo che il concorso non dovesse essere rinnovato secondo l'interpretazione data dall'USR e riservandosi il giudizio di merito. Afferma infatti il TAR che è necessario procedere dal momento in cui operano le statuizioni del CGA ovvero dal momento in cui è stato annullato il decreto che aveva integrato la commissione base, con il conseguente effetto di imporre all'amministrazione non il rifacimento delle prove scritte ma, con le opportune cautele, la nuova correzione di quelle già effettuate.
In un caso quasi analogo verificatosi in Puglia, l'amministrazione ha viceversa immesso in ruolo dirigenti scolastici che non avevano superato le prove scritte o orali, ma che, in forza di ordinanze giurisdizionali del TAR di Lecce che sospendevano la loro esclusione, avevano partecipato al corso di formazione successivo, conseguendo l'attestato finale positivo. A tal proposito, l'allora Viceministro della pubblica istruzione, in data 2 gennaio 2008, ribadì in Aula ai parlamentari Sasso, Vico e Duranti, che «con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell'articolo 1, comma 619, della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene, nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia, dopo i candidati pleno iure, con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione. L'amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola – conclude il Viceministro – siano state condotte in totale correttezza».
Si aggiunge a questa situazione, gia di per sé molto complessa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7964/2009. Quest'ultimo, nel rigettare il ricorso presentato avverso la sentenza del TAR della Puglia concernente «Corso concorso per il reclutamento di n. 141 Dirigenti scolastici», stabiliva che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001 «Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, cosi come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalita sopra ricordate, la simultaneita dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. È di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell'intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell'uniformita di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell'unico Presidente nei termini sopra indicati».
D'altronde gia con sentenza n. 6228/2008 il Consiglio di Stato, al punto 2.2, stabiliva che «Non vanno condivisi i motivi di impugnativa che investono la composizione ed il numero delle sottocommissioni da istituire in presenza di un numero di candidati eccedente le 500 unita. Va in primo luogo osservato che, ai fini della nomina e della composizione delle commissioni di esame per l'espletamento del concorso cui ha partecipato la ricorrente, non assumono rilievo le disposizioni dettate dall'articolo 418, comma ottavo, del decreto legislativo n. 297/1994. Relativamente al reclutamento dei dirigenti scolastici la materia ha formato invero oggetto di nuova e speciale disciplina in relazione alla delega di cui all'articolo 29, comma settimo, del decreto legislativo n. 165/2001, con effetto abrogativo di ogni precedente e diversa regolamentazione. Stabilisce il menzionato articolo 29 che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici”. La regolamentazione attuativa, per ciò che interessa l'oggetto della contestazione (articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001), ha stabilito che qualora i candidati partecipanti alle prove scritte per i diversi settori formativi superino le 500 unita “le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni”. Ove l'Amministrazione si determini in tal senso – con scelta che in base alla lettera della disposizione regolamentare su richiamata non è dovuta, ma è rimessa ad una sua valutazione discrezionale – si da luogo ad un’“integrazione del numero dei componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiori a cento”. L'Amministrazione nel corso del giudizio avanti al TAR ha documentato che, in presenza del presupposto indicato dall'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001 (numero di candidati eccedente le 500 unita) ha proceduto all'integrazione della composizione della commissione con componenti in possesso degli stessi requisiti e della stessa qualificazione professionale di quelli inizialmente nominati e nel numero utile alla formazione di una sottocommissione, fermo restando il componente in funzione di presidente. Nel disporre l'integrazione dei componenti della commissione di esame il Ministero resistente ha, quindi, operato in coerenza con il dettato di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001 mentre, quanto al numero dei candidati da assegnare a ciascuna sottomissione, la disposizione in precedenza richiamata prevede un numero minimo, che non deve essere “inferiore a cento”, ma non un numero massimo, la cui determinazione è rimessa all'apprezzamento di merito dell'Amministrazione, tenendo conto delle modalita e dei tempi di svolgimento delle operazioni concorsuali, nonché dell'esigenza di garantire su un piano di effettivita l'esercizio dei compiti del presidente, che resta unico anche in caso di istituzione di sottocommissioni».
Preso atto che non esiste, ad oggi, un unico orientamento giurisprudenziale nella materia oggetto della presente proposta di legge, si rende urgente risolvere la questione del concorso a dirigente scolastico in Sicilia che sta rendendo difficile e quanto mai incerta la gestione complessiva del sistema di istruzione in Sicilia (i 358 dirigenti scolastici interessati dirigono un terzo delle scuole della Sicilia, mentre 20 prestano servizio nel resto del Paese), senza considerare che restituire 378 persone al ruolo di provenienza significa metterli a disposizione per supplenze con evidente aggravio dei costi; mentre appare impossibile, a distanza di anni, ricostituire la posizione originaria di titolarità dato il succedersi delle operazioni di mobilità che hanno riguardato altri docenti.
In questo quadro, appare assai probabile che la vicenda si trascini suscitando un ulteriore e diffuso contenzioso tra le parti interessate, che non potrà che danneggiare ulteriormente il sistema scolastico siciliano nonché, con buona probabilità, vedere l'amministrazione soccombente di fronte a legittime richieste risarcitorie.
Il rispetto del principio di imparzialità e della par condicio dei concorrenti, nonché il comune sentimento di giustizia, alla luce della soluzione adottata dall'amministrazione scolastica per il caso Puglia, nonché i diversi orientamenti giurisdizionali tra il CGA e il Consiglio di Stato, impongono il superamento dell’empasse nel senso di rinnovare le procedure concorsuali, come richiesto dalle sentenze del CGA, differenziandone opportunamente le modalità.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, si profila urgente e indispensabile:
che l'amministrazione ottemperi al giudicato giurisdizionale;
che l'amministrazione assicuri la celerità della rinnovazione delle procedure concorsuali, al fine di garantire in primis i candidati che supereranno le prove, nel rispetto assoluto della ratio del giudicato;
che l'amministrazione garantisca la par condicio tra i candidati, differenziando le modalità concorsuali di coloro che hanno acquisito maggiori conoscenze e competenze che li avvantaggerebbero rispetto agli altri concorrenti, e sui quali la stessa amministrazione ha già investito risorse per la loro formazione professionale, assicurando nel contempo economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa anche riducendo l'attività della commissione giudicatrice.

Pertanto la presente proposta di legge prevede che, al fine di accelerare la rinnovazione della procedura concorsuale allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un decreto volto a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri:
1) coloro che a suo tempo parteciparono alle prove concorsuali, completandole positivamente, e che prestano attualmente servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sosterranno un colloquio sull'esperienza maturata;
2) coloro che si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria sosterranno un colloquio su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione svolto con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria;
3) coloro che parteciparono a suo tempo, completandole, alle due prove scritte, sono ammessi alla rinnovazione del procedimento concorsuale, che sarà effettuata attraverso una nuova valutazione degli elaborati, nonché, per coloro le cui prove saranno ritenute idonee, con un corso-concorso di durata semestrale e un colloquio selettivo.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, che le nuove graduatorie relative ai rispettivi settori formativi resteranno in vigore per ventiquattro mesi dalla loro approvazione.
Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale si provvederà mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli USR nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.
Le assunzioni saranno effettuate su tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, nei limiti della validità delle graduatorie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di accelerare la rinnovazione della procedura concorsuale indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, annullata con sentenza giurisdizionale, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. I candidati del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono un colloquio sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale colloquio con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono un colloquio su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale colloquio, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro il mese di agosto 2010.

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.

Art. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DIRPRESIDI/CONFEDIR/SICILIA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI SICILIANI
Proposta di legge [Disposizioni urgenti] per la rinnovazione del concorso a dirigente scolastico nella regione Sicilia, di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.

Relazione di accompagnamento

Con provvedimenti giurisdizionali emanati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia, aventi il carattere della definitività, contraddistinti dai nn. 477/09, 478/09, 1064/09 e 1065/09, è stata integralmente annullata l’intera procedura del concorso a dirigente scolastico per la regione Sicilia, in applicazione del D.D.G. 22-11-04.
Le citate decisioni del massimo consesso amministrativo siciliano hanno suscitato, invero, non poche perplessità, sia con riguardo ad opposte pronunce, sulla stessa questione, della sesta sezione del Consiglio di Stato, sia soprattutto nel richiamo di una presunta consolidata giurisprudenza dello stesso, secondo cui l’annullamento giurisdizionale di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo; ma con riguardo a fattispecie più circoscritte, nel mentre qui, impropriamente, sono stati incisi tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali, conseguito l’immissione nelle funzioni dirigenziali ed esercitato le stesse, anche per più anni, senza mai essere incorsi in valutazioni negative, infine senza mai essere stati chiamati in causa in sede contenziosa.
Tal che i vincitori del concorso ora annullato non possono subire pregiudizi per non avere a suo tempo l’Amministrazione ottemperato correttamente all’ordine del giudice di costituire una nuova commissione, completamente terza ed estranea ai fatti di causa, onde fosse assicurata la revisione delle prove scritte già sostenute con esito negativo da alcune ricorrenti, rendendo le stesse anonime con gli opportuni accorgimenti.
Ciò premesso, dovendo comunque l’Amministrazione corrispondere ad una decisione giurisdizionale definitiva, ben può darvi esecuzione in modo da realizzare un giusto equilibrio tra esigenze di legalita e salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive acquisite e consolidate; altresì assicurandosi il regolare, continuo funzionamento delle istituzioni scolastiche coinvolte ed il generale buon andamento dell’amministrazione.
La presente proposta di legge [il presente decreto-legge, motivato da straordinarie ragioni di necessità e di urgenza] vuole, per l’appunto, realizzare la cennata ed equilibrata soluzione, rispettando la statuizione definitiva del giudice e nel contempo assicurando il rispetto dei diritti di terzi, peraltro mai evocati in giudizio onde poter rappresentare e difendere le loro rispettive ragioni, in uno con l’esigenza di garantire un ordinato, regolare e continuo andamento dell’amministrazione. Del pari è ragionevole presumersi la cessazione di un contenzioso, altrimenti destinato a trascinarsi su tempi lunghi, con pregiudizio, oltre che degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, del buon funzionamento dell’amministrazione e del prestigio della medesima.
Nell’articolo 1, richiamandosi le decisioni giurisdizionali definitive, si dispone la conseguente rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.
Nei successivi articoli 2, 3 e 4 la medesima procedura viene articolata per corrispondere alle posizioni differenziate per i vari soggetti coinvolti, assicurando medio tempore il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.
L’articolo 5 precisa che il rinnovo della procedura concorsuale deve, in parte qua, conformarsi alle nuove disposizioni recate, in tema di reclutamento della dirigenza scolastica, dal d.p.r. 140/08, attuativo del disposto figurante nell’art. 1, comma 618, legge 296/06, che ha abolito la distinzione per settori formativi.
Dispone poi che l’immissione nei ruoli regionali della dirigenza scolastica di coloro che supereranno le prove concorsuali rinnovate avvenga sui posti medio tempore resisi disponibili, nonché sui nuovi posti disponibili nel nuovo concorso ordinario, con priorita rispetto ai neocandidati vincitori del medesimo, che, allo stato, non possono vantare (e dunque non risultando incisi) una posizione giuridicamente tutelabile, bensì un’aspettativa di mero fatto.
Infine, devesi evidenziare che il rinnovo della procedura concorsuale, così come configurata, è suscettibile di contenere sia i tempi di espletamento che i costi finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 – In ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali di annullamento delle procedure concorsuali di cui al D.D.G. 22-11-204, emanati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, contraddistinti dai nn. 477/09, 478/09, 1064/09 e 1065/09, la suddetta procedura concorsuale è rinnovata nei termini e nelle modalità che seguono.

Art. 2 – I candidati a suo tempo partecipanti alla procedura concorsuale di cui all’art. 1, che hanno consegnato le prove scritte valutate, nel loro complesso, non positivamente, sono ammessi, a domanda, a risostenere le medesime per poi proseguire, in caso di esito positivo lungo l’iter concorsuale.

Art. 3 – I candidati di cui all’art. 1 che, superate le prove scritte a suo tempo sostenute, non siano stati positivamente valutati nei colloqui di gruppo e individuale, ripeteranno, a domanda, la procedura a partire da questa seconda fase, con salvezza delle suddette prove scritte e del relativo punteggio conseguito.

Art. 4 – I candidati risultanti nella graduatoria regionale dei vincitori e/o nelle graduatorie di merito in esito al citato concorso ordinario di cui al D.D.G. 22-11-2004, ai quali è stato conferito l’incarico dirigenziale, sono medio tempore confermati nella loro attuale posizione.

I suddetti candidati, nell’ambito della rinnovata procedura concorsuale, ai sensi degli articoli precedenti, dovranno produrre una relazione documentata sulle attività svolte nell’esercizio dell’espletata funzione dirigenziale, cui seguirà una discussione con un giudizio finale. La positività del giudizio finale, corredato da una sintetica motivazione, comporta il consolidamento della loro attuale posizione.

Resterà salva l'anzianità giuridica acquisita nel ruolo dirigenziale.

Art. 5 I candidati idonei non ancora nominati o che risultano ancora in turno di nomina, e che si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria dovranno sostenere un colloquio su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione svolto con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria.

Art. 6 – Coloro che, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, supereranno la rinnovata procedura concorsuale e sulla base del punteggio acquisito nell’unica graduatoria di merito, in esito all’abrogazione dei distinti settori formativi, di cui al d.p.r. n. 140 del 10 luglio 2008, in attuazione dell’art. 1, comma 618, legge n. 296 del 27 dicembre 2006, saranno immessi nei ruoli della dirigenza scolastica nella regione Sicilia sui posti di fatto disponibili alla data di pubblicazione della menzionata graduatoria di merito e, nel caso di una loro incapienza, sui posti disponibili per il prossimo concorso ordinario e con priorità rispetto ai vincitori di quest’ultimo.

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO REGIONALE
I 426 PRESIDI VINCITORI DEL CORSO-CONCORSO DEL 2004
«NON PARTECIPEREMO ALLE NUOVE PROVE SCRITTE DI OTTOBRE»

Il 7 giugno,l’Assemblea del Coordinamento regionale tenuta a Palermo, ha divulgato il seguente comunicato:

«I 426 Dirigenti scolastici collocati nella graduatoria permanente dei vincitori e idonei del Concorso del 2004, non parteciperanno alle nuove prove scritte che si terranno nel mese di ottobre, indette con avviso dell’Ufficio scolastico regionale del 4 giugno 2010. Non daremo seguito alla sentenza di un Consiglio di giustizia amministrativa, che si leva come unica voce dissonante rispetto ai diversi pareri espressi da diversi Tar - compreso quello siciliano - e dal Consiglio di Stato». Questa la dichiarazione dei rappresentanti del Coordinamento regionale dei presidi siciliani, che si sono riuniti questa mattina a Palermo, presso l’Aula magna dell’Ipssar “Cascino”.
«Considerato che non è mai stata messa in dubbio, nemmeno dal Cga, la validità intrinseca delle prove – continuano i portavoce dei dirigenti scolastici - rifiutiamo nettamente di essere coinvolti in un’incomprensibile e ulteriore procedura concorsuale, che non ha alcuna garanzia di trasparenza e che non tiene conto delle nostre attuali condizioni di vita e lavorative. Alla luce dell’attuale crisi economica e dei sacrifici richiesti alla scuola e al Paese, inoltre, ci chiediamo a chi giovi rinnovare spese ingenti per l’organizzazione di un concorso-doppione la cui efficacia, in un contesto di assoluta incertezza del diritto, appare quanto meno dubbia».
I presidi chiedono risposte chiare al Ministero circa le loro attuali posizioni giuridiche, anche in merito all’anzianità di servizio maturata e all’esclusione dalla mobilità comunicata dal Miur, ma valida solo per i dirigenti siciliani.
«Ci chiediamo quale sarà la sorte di quei dirigenti scolastici le cui scuole verranno soppresse nell’ambito del dimensionamento – continuano i rappresentanti del Coordinamento – e chiediamo la solidarietà visibile dei colleghi della categoria che collaborano quotidianamente con noi. Inoltre, nell’interlocuzione con l’Amministrazione, intendiamo valutare solo azioni concrete da parte dei sindacati, mirate a creare forme di agitazione specificamente dedicate alla nostra situazione. Difenderemo ad oltranza con tutti gli strumenti giurisdizionali le posizioni guadagnate duramente nell’unico concorso basato sul merito».
«Alla fine di questa brutta storia – concludono i dirigenti scolastici siciliani - vogliamo essere risarciti per i danni subiti e rendere pubblici gli elaborati di promossi e bocciati e i verbali, la cui correttezza sostanziale e formale è stata appurata da diversi studi legali, affinché anche l’opinione pubblica possa rendersi conto direttamente di come sia stato creato un caso mediatico per distruggere l’unico concorso trasparente, espletato nell’ultimo decennio per la selezione di dirigenti scolastici».
7 giugno 2010

Per il Coordinamento Regionale dei Dirigenti Scolastici vincitori e idonei del Concorso del 2004: Giovanni Bevilacqua, Vito Lo Scrudato, Patrizia Magnasco, Enza Mione, Alberto Moltisanti, Dirigenti Scolastici di 5 province siciliane.
info: Patrizia Magnasco 3493952301

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DI PALERMO DEL 7.6.2010

Presso l’istituto alberghiero “Cascino” di Palermo, si è tenuta ieri una assemblea generale dei 426 dirigenti scolastici raggiunti dall’annullamento per vizio di forma del concorso che li aveva selezionati. La vicenda è nota: alcuni concorrenti bocciati hanno goduto delle garanzie previste dall’ordinamento che ha consentito loro la ricorrezione degli elaborati da cui però hanno ottenuto, per ben tre volte e da commissioni diverse, la medesima bocciatura. Il CGA Sicilia, nell’esercizio della sua totale autonomia giurisdizionale, ha sempre ritenuto di rinnovare l’invito all’amministrazione scolastica a ripetere le procedure concorsuali nonostante il differente orientamento di altri TAR e del Consiglio di Stato. Il procedimento, durato tre anni, ha esplicitamente escluso i vincitori del concorso da ogni possibile difesa in giudizio pur coinvolgendoli in una inedita efficacia altrimenti limitata ai soli ricorrenti.
Per tali ragioni, i presidi anche a seguito di un incontro col direttore regionale chiedono un incontro col Ministro. “La Gelmini in qualità di nostro dirigente – dichiarano i responsabili del coordinamento – dovrebbe completare l’idea che ha della nostra vicenda sentendo direttamente le nostre osservazioni”. Anche il direttore regionale Di Stefano, in occasione della riunione, “ha dato disponibilità a chiedere un incontro tra il Ministro e una delegazione dei DS”, riferisce il portavoce dei 426.
All’unanimità l’assemblea ha inoltre dichiarato di non volersi presentare alle nuove prove concorsuali previste per metà ottobre. Si tratta di una decisione che, se mantenuta, porterà una ulteriore complicazione in quanto comporterebbe l’impossibile rientro dei dirigenti ai ruoli e ai posti di appartenenza con conseguente licenziamento di altrettanti docenti e diminuzione del numero di precari con legittima aspettativa di immissione in ruolo.
Dall’incontro è emersa la compattezza del gruppo che si manifesta nella decisione di presentare domanda di mobilità in massa anche per altre regioni. Evidente l’enorme contenzioso che si sta aprendo per l’Amministrazione scolastica per via giudiziaria e di fronte al giudice del lavoro.

CONCORSO IN SICILIA. CHIESTO DAI SINDACATI UNITARIAMENTE UN INCONTRO URGENTE AL MINISTRO [30-05-2010]

Le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V, FLCGIL CISL UIL SNALS ANP, hanno inviato al Ministro Gelmini la seguente lettera, per sollecitare un incontro urgente sulla situazione dei colleghi dirigenti siciliani coinvolti nell'annullamento e nella successiva rinnovazione della procedura concorsuale già sostenuta.

Roma, 28 maggio 2010 Prot. n.186/2010-cgil GC/gr

On. Mariastella Gelmini
Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca
Dott. Giovanni Biondi Capo Dipartimento per la Programmazione
Dott. Antonio Coccimiglio Direttore Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

 

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovazione prove concorso a posti di Dirigente scolastico Sicilia. Richiesta incontro urgente.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono, relativamente alla situazione del concorso in oggetto, che si svolga un incontro sulla situazione e sugli intendimenti dell'Amministrazione.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

CONCORSO ANNULLATO IN SICILIA . LA SOLIDARIETÀ E L'IMPEGNO DELL'ANP [08-06-2010]

L'ANP preso atto del Provvedimento di fissazione delle date delle prove scritte relative al corso-concorso a posti di dirigente scolastico di cui al D.D.G. 22/11/2004, emesso dal Direttore dell'USR Sicilia lo scorso 4 giugno, nel registrare che sono stati tenuti in conto, nelle premesse, i suggerimenti espressi in un incontro appositamente richiesto al D.G., sulla data da fissare;
esprime
ancora una volta la propria solidarietà ai 426 dirigenti scolastici siciliani che, senza mai aver messo in discussione il proprio impegno e senso di responsabilità verso la scuola e verso gli studenti, continuano da mesi ad esercitare con onore e dignità le proprie mansioni dirigenziali in una situazione certamente complessa e di difficile gestione; riconosce ai dirigenti scolastici siciliani
coinvolti loro malgrado nella difficile vicenda politco-giudiziaria dell'ultima tornata concorsuale capacità professionali che hanno consentito fino ad oggi, nonostante il clima di incertezza nel quale si trovano ad operare, l'adempimento regolare di tutte le attività organizzative e gestionali della scuola;
assicura
che continuerà ad esperire tutti i tentativi utili a stabilizzare la scuola siciliana supportando chi da anni ricopre una funzione istituzionale dirigenziale con dignità, dedizione e professionalità dopo aver affrontato e superato un lungo ed articolato concorso ordinario.
La richiesta dell'ANP, avanzata al Ministro della Pubblica istruzione congiuntamente alle altre forze sindacali, di un incontro del quale si attende la fissazione della data, è il segno tangibile di tale determinazione essendo tesa a trovare delle soluzioni chiare ed inequivocabili che possano conferire ai dirigenti siciliani vincitori dell'ultimo concorso la posizione giuridica alla quale avevano avuto accesso a seguito dello svolgimento del già richiamato concorso, nulla avendo fatto tali dirigenti per infirmarne la regolarità e la validità.

 

 

 

 

 

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELL’AREA V IN SICILIA, PER LA RISOLUZIONE DELLA VERTENZA DEI 426 PRESIDI VINCITORI DEL CORSO-CONCORSO DEL 2004 .
Palermo, lì 8/6/2010

Al Direttore Regionale e Ai Sigg. Dirigenti degli UFFICI DIRIGENZIALI
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
DIREZIONE GENERALE - VIA G. FATTORI, N. 60 – 90146 PALERMO

Ai Sigg. Dirigenti degli UFFICI TERRITORIALI USP PROVINCIALI SICILIA
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
L O R O S E D I

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle SCUOLE edISTITUTI di ogni ordine e grado della Regione Sicilia
L O R O S E D I

Alle OO.SS. Siciliane dell’ Area V della dirigenza scolastica ANP-CGIL-CISL-UIL-SNALS
L O R O S E D I

L’ Organizzazione Sindacale Dirpresidi/Sicilia/Confedir dell’Area V della dirigenza scolastica a seguito della gravissima situazione in cui versano i 426 dirigenti scolastici congelati dal provvedimento legislativo nelle loro sedi e sotto minaccia di rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’AVVISO Prot. n. AOO DIRSI REG UFF.12147 pubblicato sul sito web dell’U.S.R. il 20 maggio 2010, si vede costretta a proclamare lo stato di agitazione di tutta la categoria dei dirigenti in Sicilia con lo scopo di rivendicare la soluzione immediata della vicenda sia per via legislativa sia amministrativa, salvaguardando i diritti acquisiti.
La proclamazione dello stato di agitazione è stata attuata su mandato esplicito in quanto approvata all’unanimità dei presenti all’assemblea dei 426, che si è tenuta il 7.6.2010 all’IPSSAR Cascino Di Palermo, molti dei quali iscritti e patrocinati dalla Dirpresidi.
Si fa appello alle altre OO.SS. di manifestare solidarietà aderendo allo stato di agitazione.
Palermo 8.6.2010

Presidenza Regionale Dirpresidi Sicilia

ASAL LAZIO- ESPRIMIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETÀ AI 426 DIRIGENTI COLPITI INGIUSTAMENTE

Come Asal, esprimiamo la nostra solidarietà ai 426 dirigenti colpiti, così come ai candidati esclusi ingiustamente, e invitiamo chi ne avesse la possibilità ad esprimerla di persona recandosi lunedì 14 giugno, intorno alle 11:00, davanti al Quirinale, secondo il programma riportato qui sotto.
E' una vicenda kafkiana che sarebbe potuta capitare a ognuno di noi e, anzi, molti di noi hanno ricevuto notifica, in qualità di controinteressati, di uno o più ricorsi contro il concorso che avevano vinto ma, finora, il contenzioso non aveva mai colpito la posizione dei vincitori del concorso.

Vi giro una mail del comitato di coordinamento dei 426 dirigenti scolastici siciliani che stanno vivendo una vicenda incredibile. In poche parole:

  1. I 426 dirigenti vincono il concorso bandito nel 2004;

     

  2. Nell'a.s. 2007-2008 assumono servizio nella loro prima sede;

     

  3. Nel corso del 2009 il tribunale amministrativo della Sicilia (CGA = "Consiglio di Giustizia Amministrativa" della regione Sicilia) annulla definitivamente il concorso per irregolarità denunciate da alcuni candidati esclusi;

     

  4. I dirigenti già confermati in servizio non hanno più titolo a esercitare la loro funzione ma continuano ad esercitarla ugualmente per evitare la paralisi delle loro scuole.

     

  5. Adesso dovranno ripetere il concorso da capo.

     

Con i più cordiali saluti.

Paolo Mazzoli, presidente dell’ASAL Lazio

UN APPELLO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI UNA PRESIDE CONGELATA

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi

Nell’ordinamento giuridico italiano, il significato di democrazia riposa sul consenso e sulla consonanza che si stabilisce tra Governanti e Governati, quando i primi riescono a tradurre in forme giuridiche e a tutelare i valori che si manifestano come preminenti nella comunità che li ha espressi.
Egregio Presidente Berlusconi, noi 426 Presidi siciliani, vittime delle notorie sentenze 477 e 478/2009 con le quali è stato annullato il concorso a Dirigente scolastico, indetto nel Novembre 2004 e svolto a partire da gennaio 2006 La preghiamo, con il Suo autorevole intervento, di riallacciare i legami che ci collegano con i nostri Governanti, restituendoci fiducia e serenita, riparando all’operato di un CGA che, con una ferma determinazione, quale raramente si era vista nella storia civile dell’Italia repubblicana, persevera in quella che, all’occhio del comune cittadino, potrebbe essere scambiato per accanimento. Ovviamente cosi non può essere, in uno Stato che si definisce di diritto e nel quale i diritti costituzionali di tutti i cittadini vengono garantiti.
Questi i motivi addotti al mio superiore assunto.
Mentre il CGA nella Sicilia sentenziava in merito all’illegittimità della suddivisione in sottocommissioni con un unico presidente, caducando tutti gli atti conseguenti e intimando all’amministrazione scolastica siciliana di rinnovare il concorso (a distanza di cinque anni dal suo completamento e dopo l’immissione in ruolo di 426 dirigenti scolastici vincitori, mediante contratto di natura privatistica), il 15 dicembre 2009, il Consiglio di Stato-sez. VI, con Sentenza n. 7964 si esprimeva in merito alla stessa fattispecie di quella trattata in Sicilia dal CGA ed in maniera diametralmente opposta, sentenziando che la “… divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. E’ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito”.
Come si suol dire, “due pesi e due misure”, in una Italia che in base agli articoli 1 e 5 della Costituzione è democratica, una e indivisibile, e che, invece, due sentenze, emesse da tribunali di pari grado (CGA e Consiglio di Stato) hanno, virtualmente, spaccata in due. Fin dall’inizio di questa assurda vicenda, ci è stato ripetuto, ovviamente dai virtuosi del rispetto delle Leggi, che “ una sentenza, non si discute, ma si applica e basta”. Ed allora, cosa fare quando le sentenze sono due, antitetiche e disciplinanti la medesima fattispecie?
Logica impone che l’uno o l’altro Tribunale sia giunto a conclusioni certamente errate. Se è stato il CGA siciliano, allora è eticamente e civilmente obbligatorio disapplicare la sentenza; se, viceversa a sbagliare è stato il Consiglio di Stato, dovranno essere caducati gli atti del medesimo concorso, espletato, con le stesse modalità ed applicando il medesimo DPCM 341/2001, in tutte le altre regioni italiane, coinvolgendo migliaia di Dirigenti scolastici, sortiti dal concorso de quo, e le loro famiglie.
Come vede, sig. Presidente, la portata del problema non è limitata alla Sicilia e a 426 persone, ma coinvolge oltre 2000 Dirigenti dello Stato e la scuola italiana, che, come un novello Titanic, è prossima all’affondamento.

La situazione sta precipitando anche per la recente ordinanza dell’8.6.2010 con la quale il CGA, sempre molto sensibile alle istanze dei ricorrenti, ha ex abrupto commissariato l’amministrazione scolastica siciliana, per anticipare le date delle prove del rinnovamento del concorso, fissate dall’Ufficio scolastico regionale a metà ottobre, nel rispetto della mole di impegni istituzionali che gravano sulla scuola alla fine di un anno scolastico ed all’inizio del successivo. Incurante di qualunque motivazione, il CGA prosegue nella sua opera demolitoria del concorso 2004, ed indirettamente anche della scuola siciliana, che verrà posta, con quest’ultima disposizione, in condizioni di gravissimo disagio.
Come si apprende dallo studio della Giurisprudenza, il commissario ad acta viene nominato, in materia di silenzio della P.A. ex art. 21 bis, legge n. 1034 del 1971, per porre rimedio alla persistente inerzia dell’Amministrazione
( Art. 21 bis. Legge n. 1034/1971

1. I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, …

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All’atto dell’insediamento il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.

ma l’Ufficio scolastico siciliano, avendo fissato le date delle prove al 14 e 15 Ottobre 2010 , non aveva già ottemperato alle sentenze del CGA. ?
Allora, qual è la ratio di tale nuovo provvedimento? Sicuramente avrò frainteso il significato della norma relativa alla nomina del commissario ad acta, perché è fuor di dubbio che il dott. Virgilio, Presidente del CGA, non possa sbagliare.
Sic stantibus rebus, Egregio Presidente Berlusconi, si appalesa indifferibile un Suo autorevole e risolutorio intervento, volto a fornire una interpretazione autentica del DPCM 341/2001, il cui travisamento da parte dell’uno o dell’altro Tribunale, è alla base dell’attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani, seppur appartenenti a regioni diverse.
Ella potrà porre rimedio alla grave anfibologia, da cui scaturiscono effetti devastanti, riconducendo alla ratio legis sottesa al Suo decreto 341/2001, riportando alla corretta applicazione della norma ed eliminando divergenze dalla linea politica del diritto giudicata, dal Legislatore, più opportuna.

 

 

 

 

 

Con fiducia e stima,
prof.ssa Lilia Leonardi
Dirigente scolastico,
lilia.leonardi@gmail.com





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