Concorso dirigenti scolastici in Sicilia - resoconti dell'assemblea
Data: Domenica, 13 giugno 2010 ore 13:14:01 CEST
Argomento: Opinioni


Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (2990-A) (ore 12,50).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2990-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame si compone di due articoli: il comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 134 del 2009 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo nell'anno 2009-2010, il quale è stato convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. La disposizione abrogata era stata introdotta dalla Camera dei deputati il 19 ottobre scorso nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 134. Tale disposizione, prima che il decreto-legge in esame la abrogasse, prevedeva che l'annullamento degli atti dei concorsi ordinari e riservati a posti di dirigente scolastico indetti prima del riordino delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici disposto dal decreto dal Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 non incidesse sulle posizioni giuridiche dei candidati assunti in servizio in quanto vincitori o idonei. La disposizione approvata dalla Camera dei deputati e ora abrogata mirava in particolare a trovare soluzioni alla situazione determinatasi in Sicilia a seguito di un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti ad un corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004. È necessario per la comprensione della vicenda precisare che nel 2004, con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre di quell'anno...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

DONATO BRUNO, Relatore.. ..è stato bandito il primo corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il concorso è stato gestito a livello regionale.
In Sicilia, in ragione del consistente numero dei partecipanti, la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni come consentito dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001.
Le due sottocommissioni erano composte ciascuna da due membri e presieduta da un unico presidente. Al termine delle prove scritte alcuni candidati, i cui elaborati non erano stati valutati positivamente, adirono il TAR Sicilia, lamentando il fatto che, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non poteva essere stata costantemente garantita in entrambe ed era stato pertanto violato il principio per cui la commissione esaminatrice costituisce un collegio perfetto. Il TAR Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti non essendo ancora una volta stati ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento dell'intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR per mancata notifica ai soggetti ammessi alle prove orali.
I ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il quale, con le sentenze Pag. 44n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado.
In particolare, il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che non sussistessero cause di inammissibilità e che fosse invece fondato il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l'imperfetta composizione delle sottocommissioni.
La direzione regionale per la Sicilia ha proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per valutare da capo le prove scritte dei ricorrenti e la sentenza 10 novembre 2009 n. 1065 è intervenuta mentre era in corso l'iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009. Il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunziandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha però stabilito che il decreto di nomina di altra commissione non ha natura ottemperativa e che costituisce anzi sostanziale elusione del giudicato. L'organo ha evidenziato che l'addebito di illegittimità è stato ascritto ab origine al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest'ultimo transitasse dall'una all'altra senza che nel frattempo fossero interrotte le operazioni di valutazione.
Pertanto, il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che la rimozione giurisdizionale ha interessato in via diretta e immediata l'atto organizzativo ex se e non già, diversamente da quanto ritenuto nell'amministrazione, soltanto il modus operandi della sottocommissione con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati dell'attuale ricorrente.
Il vizio afferente l'atto di costituzione e nomina delle sottocommissioni è caratterizzato, prosegue il Consiglio di giustizia amministrativo, da efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto di riflesso il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le sottocommissioni. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario ad acta ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine.
Ai fini del rispetto del principio costituzionale dell'intangibilità del giudicato si rende quindi necessario, come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, abrogare la summenzionata disposizione del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009. A questo provvede, come detto, il comma 1 dell'articolo 1.
Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce invece la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla disposizione abrogata nel periodo della sua vigenza. Se l'abrogazione della disposizione contrastante con il giudicato del Consiglio di giustizia amministrativa costituiva per così dire un atto dovuto da parte del legislatore, non si potevano però d'altra parte ignorare i problemi pratici sorti a seguito dell'annullamento del concorso per l'amministrazione scolastica regionale siciliana. Basti pensare che verrebbero meno all'improvviso centinaia di dirigenti, i cui posti rimarrebbero vacanti e che gli atti posti in essere dei dirigenti assunti con il concorso annullato sarebbero da ritenere conseguentemente travolti.
Per porre rimedio a questi problemi, nel corso dell'esame in sede referente ho presentato, in qualità di relatore, un emendamento che introduce nell'articolo 1 il comma 2-bis. L'emendamento, che è stato approvato, reca un contenuto analogo a quello della condizione posta dalla Commissione cultura nel suo parere: il nuovo comma prevede che il personale che è in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui ad esercitare le funzioni dirigenziali medesime in via transitoria, fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale in questione. L'emendamento precisa che sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale. Pag. 45
Nel corso dell'esame è stato altresì approvato un subemendamento dell'onorevole Vincenzo Antonio Fontana, volto a precisare che i dirigenti in questione continuano a lavorare nelle sedi di rispettiva assegnazione.
L'articolo 2 del decreto-legge, infine, dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, le cui necessità ed urgenza nascono, come chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge, dall'esigenza di evitare l'ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati di concorsi che, in quanto vincitori o idonei, sono già stati assunti in servizio. Vale la pena ricordare che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, l'Assemblea del Senato, dopo la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa in sede di giudizio di ottemperanza, ha accolto l'ordine del giorno G1.12 del relatore, con il quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad affrontare tempestivamente la questione del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004.
Sul testo iniziale del decreto-legge sono stati acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni giustizia, cultura e lavoro. La Commissione bilancio ha espresso invece il proprio parere direttamente all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zazzera. Ne ha facoltà.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Presidente, la materia in discussione mi porta a ripercorrere brevemente la storia di questa vicenda: nel 2004 viene indetto e bandito questo concorso in Sicilia per dirigenti scolastici-presidi, nel 2006 viene celebrato, permettendo a 378 presidi di prendere servizio.
Due degli esclusi hanno perso il ricorso che avevano presentato al TAR; in seguito, il 10 novembre, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (in altri termini, il Consiglio di Stato della regione Sicilia) ha dato ragione ai ricorrenti, e il concorso, di fatto, è stato annullato.
Nell'analisi degli esami, è emersa una serie - tra virgolette - di errori e di strafalcioni di chi ha partecipato ed è risultato idoneo, ma anche di correzioni durate la bellezza di quindici secondi per pagina di compito o addirittura - molto più grave - di codici identificativi visibili (quindi, ben più che semplici errori in buona fede).
Nel corso dell'approvazione del provvedimento «salva precari», che si doveva occupare di altro, improvvisamente una manina ha inserito un emendamento di sanatoria, che permetteva ai vincitori di quel concorso - di fatto, una truffa - di acquisire diritti non propri.
In questo senso, dobbiamo ringraziare l'intervento del Presidente della Repubblica, la sensibilità ed anche il mantenimento della promessa da parte del Governo, nel senso di prendere in considerazione, immediatamente dopo l'approvazione del provvedimento «salva precari», questa vicenda, che riguarda tutti i presidi esclusi illegittimamente da quel concorso, e di proporre il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire in legge. Ciò, in primo luogo, per ripristinare la sentenza di un organo equivalente al Consiglio di Stato, cioè di una magistratura amministrativa, e in secondo luogo, per sanare il vulnus dell'incostituzionalità.
Ovviamente, su questo provvedimento ci accingiamo a votare favorevolmente, perché raccoglie le istanze del territorio siciliano; tuttavia, esso non esclude alcuni dubbi che, certamente, abbiamo voluto esprimere in una serie di ordini del giorno. Mi riferisco alla tranquillità che, attraverso il provvedimento in oggetto, chi Pag. 46ha vinto il citato concorso in maniera illegittima, non acquisisca diritti permanenti, né la possibilità di stabilizzazione, e che, una volta che si celebrerà il concorso, possano, alla pari degli altri, partecipare nuovamente alle stesse condizioni.
Con il provvedimento in discussione, rimettiamo ordine in una vicenda abbastanza confusa con il timbro della legittimità e della legalità, ma, soprattutto, chiediamo che qualcuno paghi per quanto è accaduto in questa vicenda siciliana. Chiediamo che qualcuno paghi per il denaro sprecato in precedenza - caro onorevole Barbieri - e per quello che si sprecherà, poi, per bandire il nuovo concorso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Siragusa. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA SIRAGUSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto occorre sottolineare il fatto che, in questo momento, stiamo discutendo a causa di un problema nato alla Camera nel corso dell'approvazione del provvedimento «salva precari».
Il Partito Democratico aveva votato contro il subemendamento che escludeva i ricorrenti dal testo di legge e, quindi, anche contro la proposta emendativa che oggi ci accingiamo ad abrogare, proprio perché, fin da subito, ci siamo accorti che, a quel punto, diventava una norma incostituzionale.
Con altrettanta forza, in premessa, devo dire che chiaramente il Partito Democratico intende che si rispetti una sentenza della magistratura amministrativa siciliana, la quale ha annullato il concorso nel giudizio di ottemperanza.
Occorre, tuttavia, sottolineare (anche perché, in merito a questa vicenda, gli articoli di stampa si sono diffusamente soffermati su aspetti che certamente saranno esistiti, ma che non hanno riguardato la gran parte della procedura concorsuale dei partecipanti) che a questo concorso hanno partecipato 1.571 persone alle prove scritte e sono oggi in servizio 378 dirigenti scolastici, 358 dei quali in Sicilia.
Per fare chiarezza sulla vicenda vorrei rilevare che il concorso di cui stiamo parlando è stato bandito con decreto direttoriale il 22 novembre 2004. In base al numero dei partecipanti (molto alto), in applicazione del DPCM n. 341 del 2001, si prevede che: le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni (...) con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie (...)". Così è stato fatto anche in Sicilia, costituendo un'ulteriore sottocommissione formata da due componenti, stante l'unicità del presidente.
L'ufficio legislativo del Ministero, con un argomentato parere trasmesso alle direzioni regionali con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni devono essere costituite da due membri, dato che il presidente è unico. Tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia l'omogeneità dei criteri interpretativi. Tutti gli altri uffici regionali - e, quindi, non soltanto quello siciliano - che hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte hanno costituito la seconda sottocommissione, secondo le indicazioni ministeriali. A titolo di esempio, come in Sicilia, ciò è avvenuto anche in Veneto e in Puglia.
Quando il contenzioso cominciò ad avanzare dubbi sulla legittimità delle commissioni, il Ministro, con nota n. 955 del 4 agosto 2006, ribadì la portata innovativa del DPCM. Ecco, quindi, che questo concorso non è stato annullato per procedure particolari che sarebbero state seguite in Sicilia, ma a causa di una sentenza della magistratura che ritiene invalido ciò che è stato, invece, deciso a livello nazionale.
La preoccupazione che ha mosso il Partito Democratico in questa vicenda è comunque quella delle scuole, del sistema scolastico siciliano. È necessario, infatti, immaginare in che modo possa essere garantita la funzionalità delle 358 scuole interessate della regione Sicilia, sulle 1.150 esistenti. In particolare, poiché l'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005 ha abolito gli incarichi di presidenza, in Sicilia ci verremmo a trovare nella paradossale Pag. 47situazione per la quale un po' più di un terzo dei capi di istituto si troverebbero nella condizione di reggenza di scuole anche in altri comuni. È quindi necessaria, in questo senso, la proposta emendativa - che ci vede concordi - presentata in Commissione dal relatore, la quale prevede che le funzioni di presidenza continuino ad essere svolte, fino al rinnovo del concorso, dagli stessi presidi che fino ad ora l'hanno fatto.
Desideriamo, tuttavia, aggiungere che, a nostro avviso, alcune proposte emendative presentate sono abbastanza pericolose, in quanto rischiano di rendere di nuovo incostituzionale il disegno di legge che stiamo per approvare. Al contrario, è molto importante che, mentre da una parte vengano garantiti i diritti di tutti e, soprattutto, si ottemperi ad una sentenza della magistratura, dall'altra parte, però, sia garantita la funzionalità della scuola siciliana, e con la proposta emendativa del relatore, a nostro parere ciò può accadere.
Rimane la responsabilità dell'amministrazione scolastica sia a livello territoriale, sia soprattutto a livello centrale, che dovrà assumere le decisioni migliori sul come ripetere il concorso (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

da www.camera.it

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

       Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (PdL), il quale osserva con soddisfazione che il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, risolve la dibattuta questione del corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004, con riferimento alla Regione siciliana. Rammenta in proposito che il concorso ha portato in Sicilia alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici; come precisa la relazione al disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento, le commissioni giudicatrici sono state composte secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente, in base alla quale esse potevano essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superassero complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, restando unico il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non poteva essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. In Sicilia, considerato il numero di candidati, la commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza di un unico presidente, così come prescriveva la normativa.

       Segnala inoltre che alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al TAR lamentando che le due sottocommissioni operavano contestualmente e che, pertanto, non poteva essere assicurata la costante presenza del presidente violando in tale modo il principio del «collegio perfetto». Il TAR, con ordinanza cautelare, ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, prosegue il relatore, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali hanno chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, perciò, dell'intero concorso. Dopo la pronuncia di inammissibilità del TAR per un vizio nella notifica del ricorso, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione, nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione. 

Puntualizza altresì che in esecuzione della decisione del CGA, il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti. Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dal dirigente generale della precedente sentenza, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso.

Fa presente poi che le ultime pronunce dell'organo di giustizia amministrativa siciliana sono intervenute durante lo svolgimento dei lavori parlamentari relativi alla conversione del decreto-legge n. 134 del 2009; in particolare, ricorda che durante la prima lettura presso la Camera dei deputati è stato approvato dall'Assemblea un emendamento (divenuto il comma 4-quinquiesdecies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009) secondo cui l'annullamento delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incideva sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, fossero già stati assunti in servizio. Nel frattempo, precisa, è intervenuta la pronuncia in ottemperanza del CGA che rende necessario l'intervento legislativo abrogativo dell'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del summenzionato decreto-legge n. 134 del 2009. Pone peraltro l'accento sul parere  reso dalla Commissione giustizia del Senato, la quale aveva avanzato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma ripresi anche nell'ambito della discussione in sede referente presso la 7a Commissione. Richiama dunque che in questa sede, benché fosse stato presentato un emendamento soppressivo del comma citato, a prima firma del senatore Giambrone, i ristretti tempi per la conversione non hanno consentito la modifica del provvedimento.

Sempre al Senato, in occasione dell'esame in Aula, è stato tuttavia accolto dal Governo un ordine del giorno a sua firma in qualità di relatore che impegnava l'Esecutivo a dare soluzione alla questione, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati. Il testo originario del decreto-legge n. 170 si inseriva pertanto in tale contesto e abrogava tout court il comma 4-quinquiesdecies, rendendo nulli gli effetti eventualmente prodottisi a seguito della sua entrata in vigore. Sottolinea inoltre che durante l'esame presso la Camera è stata rilevata l'esigenza di non penalizzare i numerosi dirigenti scolastici attualmente in servizio e di salvaguardarne gli atti adottati, pena la disfunzionalità di moltissime scuole siciliane; il provvedimento è stato dunque modificato prevedendo che, fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, "il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto". Sono altresì fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi. Fa notare in proposito che la disposizione ricalca il contenuto della condizione formulata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale aveva ritenuto necessario mantenere in carica i vincitori del concorso annullato fino alla "rinnovazione" del concorso. La precisazione che la permanenza in carica debba durare fino al "completamento" della nuova procedura concorsuale richiama una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

            Il relatore tiene a precisare che in occasione del voto finale in Commissione alla Camera, pur essendosi registrata la convergenza degli schieramenti sulle finalità del disegno di legge, è stato manifestato disappunto per le modalità di intervento, frutto di un susseguirsi di decreti-legge; detti rilievi si sono perciò tradotti nel voto di astensione dei Gruppi PD, IdV e UDC. Durante l'esame in Assemblea, conclude, è stata confermata l'astensione dell'UDC, mentre gli altri Gruppi hanno manifestato un voto favorevole, tanto che il provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità con 494 voti favorevoli, 9 astenuti e un voto contrario.

 

            Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore ASCIUTTI (PdL) propone di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinunciando a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, tenuto conto che il decreto-legge deriva da una comune richiesta avanzata in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1835 e che esso è già calendarizzato domani in Assemblea.

 

            Il PRESIDENTE precisa che l'esame in Assemblea dovrebbe iniziare domani pomeriggio, ferme restando le decisioni che assumerà la Conferenza dei Capigruppo domani mattina.

 

            In discussione generale prende la parola il senatore RUSCONI (PD) il quale, nel dichiarare di non essere contrario al provvedimento, rammenta che esso è stato motivato dall'esigenza di abrogare una norma contenuta nel decreto-legge n. 134 in quanto si è ritenuto preferibile non modificare quel provvedimento onde non rischiare di pregiudicarne la conversione.

            Chiede poi chiarimenti al Governo circa il comma 2-bis, inserito durante la prima lettura, ritenendo che la salvaguardia degli atti adottati dai dirigenti scolastici dovrebbe coprire un periodo limitato e ben identificato, cosa che invece non si evince nel testo considerato il riferimento al rinnovo e al completamento delle nuove procedure concorsuali. Nel riconoscere la necessità di preservare la continuità didattica - che pure il Governo ha in altre occasioni dimostrato di non reputare meritevole di tutela - manifesta forti dubbi circa l'illimitata tempistica prevista, mentre i dirigenti scolastici attualmente in sede dovrebbero a suo avvisto ricoprire le relative funzioni tutto al più fino al termine dell'anno scolastico, o comunque fino ad una data certa, onde non generare nuove situazioni di precariato.

Rimarca inoltre che il giudizio negativo non investe i singoli candidati bensì il concorso, in quanto gestito in maniera discutibile, e sollecita conclusivamente il Governo a fornire risposte tecniche al quesito posto, al fine di non creare nuova confusione e il rischio di dover adottare successivi interventi legislativi correttivi. Conseguentemente non ritiene di poter accedere alla richiesta del senatore Asciutti di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, insistendo per la fissazione di un termine per gli emendamenti.

 

Il senatore GIAMBRONE (IdV) manifesta compiacimento per il provvedimento in titolo, rivendicando la sua personale battaglia svolta in occasione del decreto-legge n. 134 nella prospettiva di affermare il principio di legalità e di rispetto delle sentenze della magistratura. Precisa altresì che la sua parte politica non nutre alcun accanimento nei confronti dei partecipanti al concorso in questione.

Ammette a sua volta l'esistenza di un problema di continuità didattica che occorre assicurare, invitando l'Esecutivo a provvedere celermente alla rinnovazione della procedura concorsuale. Sottolinea peraltro che lo stesso giudizio di ottemperanza del Consiglio di giustizia amministrativa fissa a 60 giorni il termine per il nuovo concorso, altrimenti sarà nominato un commissario ad acta.

            Plaude comunque che attraverso tale provvedimento sia stato riconosciuto il principio della non interferenza legislativa nelle pronunce del giudice e che, conseguentemente, il concorso espletato vada annullato nella direzione di quanto deciso dal giudice amministrativo.

            Nel preannunciare che la propria parte politica non intende presentare emendamenti, domanda rassicurazioni al Governo circa la tempistica da seguire per il rinnovo del predetto concorso.

 

            La senatrice ADERENTI (LNP) nel concordare a sua volta che il concorso debba essere annullato, fa presente che accanto ai dirigenti scolastici titolari è prevista la figura del dirigente scolastico incaricato, svolta da docenti con un incarico temporaneo privi perciò di specifica abilitazione. In proposito puntualizza che ad essi è corrisposta una lieve maggiorazione dello stipendio, comunque inferiore a quanto percepito dal dirigente scolastico titolare. Nel condividere la salvaguardia degli atti adottati fino ad ora dai dirigenti vincitori del concorso, chiede delucidazioni circa la retribuzione che spetterà loro a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali.

            Domanda a sua volta maggiori dettagli circa i tempi di svolgimento del nuovo concorso.

 

            Il senatore BATTAGLIA (PdL), nel manifestare assoluto rispetto per le sentenze della magistratura, rivendica la legittimità del Parlamento a disciplinare la posizione dei dirigenti scolastici dopo l'annullamento del concorso, tenuto conto dei tempi imposti dal giudizio di ottemperanza.

            Tiene comunque a precisare che detti soggetti risultano vincitori di un concorso svolto secondo le stesse modalità di altre Regioni, in cui tuttavia non si è verificato il contenzioso riscontrato in Sicilia. Reputa peraltro imprescindibile assicurare la continuità didattica ed evitare il vuoto di gestione.

            Nega poi con forza che i vizi della procedura concorsuale siano il sintomo di una realtà manipolata, deplorando che l'Italia si è disabituata a svolgere pubblici concorsi nella scuola, costituita perciò da precari su cui è costretto ad intervenire il Parlamento con sanatorie. Ritiene quindi che, nel caso della Sicilia, sia stato messo in atto un meccanismo volto a scardinare tutto il concorso a causa di alcune esclusioni, peraltro riconfermate nella correzione degli elaborati ad opera di diverse sottocommissioni.

            Avviandosi alla conclusione, dà atto al Governo e ai Gruppi parlamentari della sensibilità manifestata nei confronti della situazione in cui versano i 400 dirigenti, salvaguardandone gli atti adottati. Reputa infine che l'intera vicenda mortifichi quanti hanno duramente studiato per partecipare al concorso in questione.

 

            Il senatore ASCIUTTI (PdL) invita a immedesimarsi nella condizione dei dirigenti scolastici siciliani, penalizzati da un vizio procedurale non attribuibile a loro ma a una scorretta gestione delle sottocommissioni. Detti soggetti, prosegue, dovranno sostenere un nuovo concorso, svolgendo per ora solo l'incarico di dirigente senza alcun riconoscimento in ruolo. Giudica quindi positivo il comma 2-bis nell'ottica di assicurare la continuità didattica e ribadisce la volontà di non presentare emendamenti.

 

            La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) reputa utile il provvedimento per il buon funzionamento della scuola siciliana nel corrente anno scolastico, atteso che si è verificato un vulnus non addebitabile ai vincitori del concorso. Occorre pertanto tener conto dei diritti degli studenti e delle aspettative delle famiglie in termini di funzionalità del servizio scolastico.

Nel ricordare che il suo Gruppo ha votato favorevolmente presso l'altro ramo del Parlamento, sollecita una risposta dal Governo circa i tempi della nuova tornata concorsuale, rimarcando l'esigenza di una data perentoria di conclusione.

Coglie altresì l'occasione per lamentare che, a dispetto dei proclami sulla progressione di carriera dei docenti, si possono verificare penalizzazioni causate da episodi che nulla hanno a che fare con lo svolgimento della professione.

Nega poi che vi siano pregiudizi circa la situazione siciliana che, al pari degli altri territori, deve essere disciplinata secondo uguaglianza, trasparenza e regolarità. Si interroga inoltre sulle responsabilità del dirigente scolastico regionale che ha causato un oggettivo danno per i vincitori del concorso. Al riguardo pone l'accento sull'opportunità di rendere più chiare le modalità di espletamento delle procedure concorsuali onde evitare interpretazioni fuorvianti.

Osserva altresì che detti dirigenti debbano essere considerati come meri incaricati e non più come titolari, con conseguente riduzione dello stipendio. In conclusione, nell'evidenziare che il concorso rappresenta il principale strumento selettivo nella pubblica amministrazione, si augura che anche nella scuola possano essere previste periodiche tornate concorsuali.

 

Il senatore FIRRARELLO (PdL) rimarca la gravità dell'episodio accaduto in Sicilia che ha generato conseguenze irreparabili, a causa di una cattiva gestione. Registra con soddisfazione il mutamento di atteggiamento della Commissione rispetto alla vicenda, a differenza di quanto si è verificato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 134.

Richiamandosi alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in ordine alla violazione del principio del "collegio perfetto", fa presente che le stesse modalità di espletamento con la suddivisione in più sottocommissioni sono state adottate in altre realtà territoriali, ai sensi della normativa vigente. Sarebbe stato quindi necessario che le sottocommissioni, con a capo lo stesso presidente, non fossero state convocate negli stessi orari.

Paventa poi il rischio di numerosi ricorsi anche in altre Regioni, nonché di una rivalsa dei dirigenti siciliani nei confronti del Ministero.

Coglie infine l'occasione per riflettere sulla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa che è diventato, a suo giudizio, uno strumento politico, data l'eccessiva presenza di componenti nominati dal Presidente della Regione. Stigmatizza conclusivamente i contrasti tra istituzioni che mettono a repentaglio la funzionalità della scuola siciliana.

 

            Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) dichiara di essere favorevole al provvedimento che offre una risposta adeguata ad una situazione ritenuta inaccettabile. Nell'affermare il pieno rispetto del Parlamento per le sentenze della magistratura, rammenta che in occasione del decreto-legge n. 134 si era convenuto sulla necessità di abrogare l'articolo 1 comma 4-quinquiesdecies in un successivo provvedimento onde non pregiudicare la conversione del decreto. In ossequio a tali finalità, reputa preferibile approvare il testo come trasmesso dalla Camera dei deputati senza ulteriori emendamenti.

 

            Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA (PdL) il quale ritiene che la responsabilità sia da imputare esclusivamente al presidente delle sottocommissioni, convocate contestualmente inficiando perciò il principio del "collegio perfetto". Si interroga peraltro sulla mancata verifica della illegittimità nel funzionamento di tali sottocommissioni durante lo svolgimento del concorso.

            Reputa dunque necessario il provvedimento, che tiene conto anche della posizione dei vincitori del concorso. Quanto alle osservazioni della senatrice Aderenti, fa presente che, a fronte dell'annullamento della procedura concorsuale, i dirigenti percepiranno solo un incremento stipendiale correlato alle funzioni di presidi incaricati, non essendo più valida la relativa abilitazione.

            Domanda a sua volta al Sottosegretario chiarimenti circa i tempi per il nuovo concorso.

 

            Il sottosegretario PIZZA ripercorre l'origine dell'emendamento che ha portato al comma 4-quinquiesdecies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134, precisando che inizialmente esso constava di due parti ed era perciò più equilibrato della formulazione approvata definitivamente dalla Camera. Rammenta altresì che durante l'iter di conversione del predetto decreto-legge è intervenuto il giudizio di ottemperanza che ha imposto lo svolgimento di un nuovo concorso. In ossequio a tale decisione il provvedimento in esame ribadisce l'annullamento senza tuttavia compromettere definitivamente il sistema scolastico siciliano.

            Assicura comunque che il testo approvato dalla Camera dei deputati non ingenera alcuna aspettativa giuridica sui presidi che continueranno in via transitoria a svolgere la relativa funzione, atteso che sarà espletata una nuova tornata concorsuale. Auspica conclusivamente che non siano presentati emendamenti e garantisce l'impegno del Governo a portare a termine tutti gli adempimenti in tempi realmente ristretti, pur prefigurando il rischio di nuovi contenziosi.

 

            In una breve interruzione il senatore FIRRARELLO (PdL), alla luce delle affermazioni del Sottosegretario, suggerisce la presentazione di un ordine del giorno firmato da tutti i Commissari con il quale si impegna il Governo a concludere tutti gli adempimenti entro il 12 gennaio, che rappresenta il termine ultimo imposto dal giudice amministrativo, oltre il quale occorrerà procedere al licenziamento dei dirigenti.

 

            Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a oggi, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

            Il seguito dell'esame è rinviato.

da www.senato.it







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