Proroghe dei contratti dei docenti per scrutini ed esami
Data: Venerdì, 11 giugno 2010 ore 12:18:13 CEST Argomento: Comunicati
In
questi giorni in cui le lezioni sono terminate e si sta procedendo agli
scrutini e agli esami molte scuole sono in difficoltà nella corretta applicazione delle procedure sulle proroghe
dei contratti dei docenti previste dal Contratto nazionale e dalle
specifiche normative.
Con il contratto 2006/09 è stata introdotta (art. 37 comma 1) una
ulteriore precisazione rispetto alla durata delle supplenze dei docenti
nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (o mancato
rientro).
Nel caso in cui l'assenza del titolare sia stata di almeno 150 giorni
continuativi (90 nel caso di classi terminali) il supplente è mantenuto
in servizio sulla/e classe/i anche per gli scrutini e le valutazioni
finali (compresi gli esami).
Questo significa che per quel
supplente il contratto sarà prorogato fino al termine delle attività di
valutazione finali (compresi gli esami).
In tutti gli altri casi
(mancato rientro del titolare, ma assenza inferiore ai limiti fissati),
qualora la scuola abbia necessità di utilizzare il supplente nelle
operazioni di scrutinio e/o di valutazione finale, sarà attivato uno
specifico contratto dal primo all'ultimo giorno di durata di tali
attività.
Le due diverse casistiche sono state chiarite dal Ministero con le note
8556/09 e 9038/09.
Per quanto riguarda gli esami di stato della scuola secondaria di II
grado sono tutt'ora in vigore le norme fissate dalla nota 14187/07 che
riepiloghiamo di seguito:
• il personale supplente fino al termine
dell’attività didattica (30 giugno) nominato commissario interno o
commissario esterno sarà prorogato col medesimo trattamento che aveva
in corso d’anno fino al termine degli esami (questa scelta penalizza
tuttavia i supplenti su spezzone che continuano a percepire uno
stipendio base parziale a differenza del personale di ruolo in
part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio
intero);
• il personale supplente fino al termine delle
lezioni nominato come commissario interno percepisce la retribuzione
fondamentale, anch’esso come in corso d’anno, pur avendo una nuova
nomina e un nuovo contratto di lavoro per l'intero periodo di durata
degli esami di stato (anche in questo caso quindi sono penalizzati gli
“spezzonisti”);
• il personale supplente temporaneo o fino al termine
delle lezioni (o comunque semplicemente inserito in graduatoria)
nominato come commissario esterno (evidentemente in sostituzione di
personale di ruolo) riceve solo il compenso per gli esami senza nessuna
retribuzione fondamentale anche se il servizio è valutabile (è in
sostanza assimilato al personale esterno all’amministrazione).
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