Riflettori di nuovo accesi sul concorso ordinario per Dirigente Scolastico in Sicilia
Data: Domenica, 06 giugno 2010 ore 16:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


I Segretari Generali delle OO.SS. Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e ANP Cida hanno chiesto al ministro Gelmini un incontro urgente relativamente alla situazione del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici espletato in Sicilia e poi annullato con legge dello Stato a seguito di sentenza del CGA Sicilia. Nella lettera le OO.SS. chiedono di poter fare un’analisi sulla situazione e soprattutto conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione.
Intanto si ha notizia che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un candidato non ammesso alle prove orali del concorso perché il voto non era supportato da giudizio alcuno, “non desumibile neppure in via induttiva, stanti l’assoluta genericità dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione” e l’assenza di qualunque traccia, sugli elaborati stessi, attestante, quanto meno, i principali profili di demerito sui quali si era soffermata l’attività valutativa della Commissione stessa.
“Nel caso di specie - si osserva nel dispositivo - alla genericità dei criteri stabiliti dalla Commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso”.
Ne consegue che il punteggio numerico di insufficienza attribuito al candidato non ammesso, in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, “non soddisfa il principio di trasparenza” che doveva adottare la Commissione esaminatrice che, in definitiva, aveva l’obbligo di motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi. A tanto si aggiunge l’assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.
Al riguardo si osserva che pur non esistendo “un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza  dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari”.
È chiaro che il tempo di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati (e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.
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