Una proposta che risolve per via legislativa con vantaggio di tutti la questione del concorso cassato dal cga sicilia
Data: Giovedì, 03 giugno 2010 ore 20:27:59 CEST
Argomento: Associazioni


PROPOSTA DI LEGGE DIRPRESIDI/CONFEDIR PER I DIRIGENTI SCOLASTICI SICILIANI

 

1 –  Relazione di accompagnamento

Con provvedimenti giurisdizionali emanati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia, aventi il carattere della definitività, contraddistinti dai nn. 477/09, 478/09, 1064/09 e 1065/09, è stata integralmente annullata l’intera procedura del concorso a dirigente scolastico per la regione Sicilia, in applicazione del D.D.G. 22-11-04.

Le citate decisioni del massimo consesso amministrativo siciliano hanno suscitato, invero, non poche perplessità, sia con riguardo ad opposte pronunce, sulla stessa questione, della sesta sezione del Consiglio di Stato, sia soprattutto nel richiamo di una presunta consolidata giurisprudenza dello stesso, secondo cui l’annullamento giurisdizionale di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo;

ma con riguardo a fattispecie più circoscritte, nel mentre qui, impropriamente, sono stati incisi tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali, conseguito l’immissione nelle funzioni dirigenziali ed esercitato le stesse, anche per più anni, senza mai essere incorsi in valutazioni negative, infine senza mai essere stati chiamati in causa in sede contenziosa.

Tal che i vincitori del concorso ora annullato non possono subire pregiudizi per non avere a suo tempo l’Amministrazione ottemperato correttamente all’ordine del giudice di costituire una nuova commissione, completamente terza ed estranea ai fatti di causa, onde fosse assicurata la revisione delle prove scritte già sostenute con esito negativo da alcune ricorrenti, rendendo le stesse anonime con gli opportuni accorgimenti.

Ciò premesso, dovendo comunque l’Amministrazione corrispondere ad una decisione giurisdizionale definitiva, ben può darvi esecuzione in modo da realizzare un giusto equilibrio tra esigenze di legalità e salvaguardia di posizioni giuridiche soggettive acquisite e consolidate; altresì assicurandosi il regolare, continuo funzionamento delle istituzioni scolastiche coinvolte ed il generale buon andamento dell’amministrazione.

La presente proposta di legge [il presente decreto-legge, motivato da straordinarie ragioni di necessità e di urgenza] vuole, per l’appunto, realizzare la cennata ed equilibrata soluzione, rispettando la statuizione definitiva del giudice e nel contempo assicurando il rispetto dei diritti di terzi, peraltro mai evocati in giudizio onde poter rappresentare e difendere le loro rispettive ragioni, in uno con l’esigenza di garantire un ordinato, regolare e continuo andamento dell’amministrazione. Del pari è ragionevole presumersi la cessazione di un contenzioso, altrimenti destinato a trascinarsi su tempi lunghi, con pregiudizio, oltre che degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, del buon funzionamento dell’amministrazione e del prestigio della medesima.

Nell’articolo 1, richiamandosi le decisioni giurisdizionali definitive, si dispone la conseguente rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.

Nei successivi articoli 2, 3 e 4 la medesima procedura viene articolata per corrispondere alle posizioni differenziate per i vari soggetti coinvolti, assicurando medio tempore il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L’articolo 5 precisa che il rinnovo della procedura concorsuale deve, in parte qua, conformarsi alle nuove disposizioni recate, in tema di reclutamento della dirigenza scolastica, dal d.p.r. 140/08, attuativo del disposto figurante nell’art. 1, comma 618, legge 296/06, che ha abolito la distinzione per settori formativi.

Dispone poi che l’immissione nei ruoli regionali della dirigenza scolastica di coloro che supereranno le prove concorsuali rinnovate avvenga sui posti medio tempore resisi disponibili, nonché sui nuovi posti disponibili nel nuovo concorso ordinario, con priorità rispetto ai neocandidati vincitori del medesimo, che, allo stato, non possono vantare (e dunque non risultando incisi) una posizione giuridicamente tutelabile, bensì un’aspettativa di mero fatto.

Infine, devesi evidenziare che il rinnovo della procedura concorsuale, così come configurata, è suscettibile di contenere sia i tempi di espletamento che i costi finanziari.

 

 

 

2 – Proposta di legge [Disposizioni urgenti] per la rinnovazione del concorso a dirigente scolastico nella regione Sicilia, di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.

Art. 1 – In ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali di annullamento delle procedure concorsuali di cui al D.D.G. 22-11-204, emanati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, contraddistinti dai nn. 477/09, 478/09, 1064/09 e 1065/09, la suddetta procedura concorsuale è rinnovata nei termini e nelle modalità che seguono.

 

 

 

Art. 2 – I candidati a suo tempo partecipanti alla procedura concorsuale di cui all’art. 1, che hanno consegnato le prove scritte valutate, nel loro complesso, non positivamente, sono ammessi, a domanda, a risostenere le medesime per poi proseguire, in caso di esito positivo lungo l’iter concorsuale.

 

 

 

Art. 3 – I candidati di cui all’art. 1 che, superate le prove scritte a suo tempo sostenute, non siano stati positivamente valutati nei colloqui di gruppo e individuale, ripeteranno, a domanda, la procedura a partire da questa seconda fase, con salvezza delle suddette prove scritte e del relativo punteggio conseguito.

 

 

 

Art. 4 – I candidati risultanti nella graduatoria regionale dei vincitori e/o nelle graduatorie di merito in esito al citato concorso ordinario di cui al D.D.G. 22-11-2004, ai quali è stato conferito l’incarico dirigenziale, sono medio tempore confermati nella loro attuale posizione.

I suddetti candidati, nell’ambito della rinnovata procedura concorsuale, ai sensi degli articoli precedenti, dovranno produrre una relazione documentata sulle attività svolte nell’esercizio dell’espletata funzione dirigenziale, cui seguirà una discussione con un giudizio finale. La positività del giudizio finale, corredato da una sintetica motivazione, comporta il consolidamento della loro attuale posizione.

 

 

 

Art. 5 – Coloro che, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, supereranno la rinnovata procedura concorsuale e sulla base del punteggio acquisito nell’unica graduatoria di merito, in esito all’abrogazione dei distinti settori formativi, di cui al d.p.r. n. 140 del 10 luglio 2008, in attuazione dell’art. 1, comma 618, legge n. 296 del 27 dicembre 2006, saranno immessi nei ruoli della dirigenza scolastica nella regione Sicilia sui posti di fatto disponibili alla data di pubblicazione della menzionata graduatoria di merito e, nel caso di una loro incapienza, sui posti disponibili per il prossimo concorso ordinario e con priorità rispetto ai vincitori di quest’ultimo.

preside Salvatore Indelicato

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