LE PRINCIPALI NOVITA’ SU TRASFERIMENTI E PASSAGGI
Data: Mercoledì, 09 febbraio 2005 ore 06:35:00 CET
Argomento: Redazione


LE PRINCIPALI NOVITA’ SU TRASFERIMENTI E PASSAGGI CNI SULLA MOBILITA’ PER L’A.S. 2005/06 Di seguito, la sintesi delle principali modifiche apportate( a cura della CISl scuola) CADENZA ANNUALE DEL CONTRATTO Come richiesto da tutte le organizzazioni sindacali, è stata mantenuta la cadenza annuale del contratto in assenza di una diversa durata di definizione degli organici, pertanto il CCNI ha validità solo per l’anno scolastico 2005/06 (art. 4, comma 2, del CCNL). E’ stato inoltre previsto che il contratto stipulato mantiene validità anche in presenza di provvedimenti attuativi della legge 53/2003. LIMITAZIONE DELLA MOBILITA’ PER I DOCENTI NEO ASSUNTI La limitazione della mobilità per i docenti neo assunti (biennale provinciale e triennale interprovinciale) è stata mantenuta in quanto disposta dall’art. 1 della legge 124/99. La validità della decorrenza giuridica delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente al 31 agosto (art. 1, comma 4 bis, della legge 333/2001), è stata estesa al quinquennio di permanenza obbligatorio sul sostegno (art. 26, comma 4). MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E’ stato ripristinato su specifica richiesta dell’Amministrazione il trasferimento per eccezionali motivi di ordine pubblico e sicurezza personale, in deroga alle disposizioni del CCNI (art. 2, comma 4). MOBILITA’ PROFESSIONALE E’ stato rivisitato il testo dell’articolo 3 per una più chiara elencazione delle possibilità e dei requisiti necessari per chiedere il passaggio di ruolo e/o di cattedra. RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO/QUALIFICA DI PROVENIENZA Per il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo è stata introdotta la possibilità di presentare domanda di trasferimento qualora, prima dell’avvio dei movimenti, non risultino disponibili le sedi richieste per il rientro al ruolo/qualifica di provenienza (art. 5, comma 2). Sono state unificate nell’art. 5, mediante l’inserimento del nuovo comma 4, le disposizioni relative alla restituzione alla qualifica di provenienza del personale ATA che nel precedente CCNI erano disciplinate dall’art. 53, ora abrogato. E’ stato, inoltre, introdotto il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti, per effettuare, sui posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità, le restituzioni al ruolo di provenienza richieste. SEDI DISPONIBILI PER LA MOBILITA’ DELLA TERZA FASE (PROFESSIONALE E INTERPROVINCIALE) Come detto sopra è stato concordato di non recepire quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 143/2004 in merito al limite del 20% dei posti disponibili per i passaggi di ruolo. L’aliquota dei posti prevista al comma 5 dell’art. 6, è rimasta, pertanto, equamente ripartita (50%) tra le disponibilità per la terza fase e le assunzioni a tempo indeterminato. E’ rimasta inalterata anche l’ulteriore ripartizione tra la mobilità professionale e quella interprovinciale, con la specifica che l’eventuale posto dispari è utilizzato per le nuove assunzioni. MOBILITA’ SUI POSTI DI STRUMENTO MUSICALE Il comma 1 dell’art. 6, nella parte relativa alla mobilità sui posti di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso A077), è stato riformulato per maggiore chiarezza. Fatti salvi gli accantonamenti dei posti per i docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie permanenti, è stata introdotta la possibilità di effettuare i passaggi di cattedra richiesti dai docenti di ruolo di educazione musicale nella scuola media che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, della legge 143/2004 (docenti inseriti nelle graduatorie permanenti di strumento musicale e in possesso di 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077). SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI (art. 7) Rientro nella scuola di precedente titolarità In merito alla precedenza prevista al punto II) dell’art. 7 per il rientro, nel corso del quinquennio successivo, nella scuola di precedente titolarità sono state apportate le seguenti precisazioni. • E’ stato previsto, mediante l’introduzione di una nuova nota (6), che il beneficio viene riconosciuto anche a coloro che sono stati trasferiti d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda. Tale riconoscimento è previsto anche per il rientro nel comune di precedente titolarità (punto IV dell’art. 7) ed è precisato negli articoli 22 e 24 . • E’ stato precisato che la precedenza al rientro opera esclusivamente per la tipologia di titolarità - posto comune, cattedra, posto di sostegno - posseduta al momento del trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. • E’ stata introdotta una ulteriore tutela (la massima possibile allo stato) per il personale che nel corso del quinquennio viene più volte individuato soprannumerario (vedi al riguardo anche le modifiche introdotte sin dallo scorso anno nei criteri di individuazione del soprannumerario agli articoli 21, 23 e 48). Il sistema informativo, per problemi di complessità di gestione, non è in grado di prendere in considerazione contemporaneamente la domanda di trasferimento condizionata relativa alla scuola di attuale titolarità insieme alla richiesta di rientro con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo quinquennio. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata, qualora si ricrei il posto nella scuola di attuale titolarità, annulla qualunque altra richiesta di movimento, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Per esigenze di chiarezza ed evitare il ripetersi di contenzioso conseguente alle situazioni citate, è stato chiarito nel contratto che l’esercizio del diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata. A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati intendano presentare comunque la domanda condizionata, rinunciando per quell’anno alla possibilità di rientrare nella scuola di precedente titolarità, negli anni successivi e nei limiti del quinquennio iniziale, mantengono sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato. Personale in situazione di handicap La precedenza prevista al punto III) dell’art. 7 è stata estesa anche alla prima fase dei movimenti (trasferimenti nell’ambito del comune) al personale che ha bisogno per motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo e al personale handicappato in situazione di gravità (beneficiario dell’art. 33, comma 6, della legge 104/92). Con ciò è stato possibile eliminare, nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall’art. 21 della legge 104/92, una distinzione non sempre desumibile dalla stessa certificazione e che aveva alimentato un vasto contenzioso. Assistenza al genitore in situazione di handicap grave Facendo seguito all’esperienza di anni di applicazione della precedenza in parola e ai contenziosi, e conseguenti giudicati, sviluppatisi sulla materia, sono stati introdotti rispetto al precedente CCNI ulteriori “affinamenti” al testo e modifiche nella documentazione necessaria per la fruizione del beneficio, che consentono, in presenza di più figli, di individuare con maggior rigore il solo figlio (dizione sostituita alla precedente di “figlio unico”) in grado di prestare assistenza al genitore con handicap grave. Sarà necessario, infatti, presentare da parte di ciascun figlio la dichiarazione di responsabilità che attesti le ragioni oggettive dell’impossibilità nella prestazione di assistenza. E’ stato sottolineato e chiaramente evidenziato che le casistiche riportate sono solo a titolo esemplificativo e non esauriscono la molteplicità di situazioni riconoscibili ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Dall’art. 8 è stata stralciata la parte che si richiamava alle disposizioni degli articoli 41 e 85 del CCND del 20 gennaio 1998. Ciò in quanto si è esaurito il quinquennio nel quale il personale che aveva usufruito della precedenza prevista per l’assistenza ai parenti handicappati (non più riconosciuta a decorrere dall’a.s. 2000/01) era tenuto a documentare il permanere dell’attività di assistenza ai fini della conferma o meno del trasferimento ottenuto. Si è ritenuto opportuno mantenere la parte del testo che specifica che per i familiari handicappati (diversi dal figlio, coniuge o genitore) è possibile fruire di precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni/assegnazioni provvisorie). TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO Gli articoli relativi all’individuazione e al trattamento dei perdenti posto (personale docente articoli da 20 a 24; personale ATA articolo 48) sono stati oggetto di lievi aggiustamenti lessicali, delle integrazioni necessarie a recepire l’interpretazione autentica del 20 febbraio 2004 e di alcune precisazioni. Segnaliamo in particolare: • gli articoli 21 e 23 e 48 sono stati integrati con una nota che riprendendo i contenuti dell’interpretazione autentica del 20.2.2004 precisa che ai fini dell’individuazione del soprannumerario si considera come trasferito a domanda il personale perdente posto che nell’ambito del quinquennio, pur avendo chiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, sia stato soddisfatto per una preferenza diversa. • all’articolo 22 è previsto che i docenti soprannumerari di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria in caso di indisponibilità di posti di sostegno nell’ambito dell’intera provincia, sono trasferiti d’ufficio su posto comune. E’ stato precisato che agli stessi docenti, qualora permanga l’indisponibilità di posti di sostegno, è assicurata nel corso delle operazioni l’assegnazione ad un posto comune di una scuola o sede (comune) più vicina rispetto a quella di precedente titolarità. INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA Gli articoli 27 e 28, con riferimento ai titoli di accesso all’insegnamento su posti di sostegno sono stati integrati con il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria. L’art. 27 è stato integrato, in analogia a quanto precisato nell’art. 28, con l’indicazione dell’ordine seguito per l’assegnazione alle diverse tipologie di handicap (minorati psicofisici, dell’udito, della vista) nei casi di trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posto di sostegno. TERZA FASE DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ Al fine di superare le difficoltà di interpretazione ed il contenzioso che si è sviluppato lo scorso anno nella redistribuzione dei posti che si rendono disponibili a seguito dei movimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo (residui da ripartire al 50% tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali), è stata inserita la nota 2 che propone un esempio pratico di corretta ripartizione. BONUS Il bonus era stato introdotto dal CCNI del 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione ad un impegno di stabilità degli organici. Poiché tale ultimo obiettivo non si è evidentemente raggiunto, e il bonus si è rivelato una esperienza di difficile gestione, il tavolo ha convenuto di portarne ad esaurimento la maturazione con il prossimo triennio garantendone comunque la “spendibilità” successiva. A tale fine sono state opportunamente integrate le note relative, oltre che con la precisazione contenuta nell’interpretazione autentica del 20.2.2004, con l’indicazione che l’A.S. 2007/2008 sarà l’ultimo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo che potrà essere utilizzato anche successivamente a tale data. ALTRE PRECISAZIONI IN MERITO ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE E’ stato precisato per il personale docente: • che ai fini dei trasferimenti è valutabile un solo dottorato di ricerca; • che il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria è valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza (lettera A della tabella); • che il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 33 del CCNL è valutabile come servizio non di ruolo e se prestato per più di 180 giorni, interrompe la continuità; • è stato rettificato l’esempio relativo alle modalità di calco del raddoppio del punteggio prestato nelle piccole isole, precedentemente applicato in modo erroneo in quanto si raddoppiavano gli anni e non il punteggio; • ai fini della valutazione della continuità è stato chiarito che, con riferimento al sostegno, si prescinde dalla tipologia di handicap; • deve essere riconosciuta, entro il quinquennio, anche ai docenti trasferiti d’ufficio su posti DOP la continuità del servizio prestato nella scuola di precedente titolarità; • con riferimento alla valutazione dei concorsi ordinari è stato precisato che il concorso a posti della scuola materna non è valutabile nell’ambito della scuola primaria; • sono state ulteriormente precisate le condizioni per la valutazione dei concorsi indetti ai sensi del D.M. 5 maggio 1973; • è stato evidenziato che non rientrano tra i titoli di specializzazione valutabili il titolo di specializzazione per il sostegno e la specializzazione SSIS; • non si valuta come titolo di studio aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza la laurea in scienze della formazione primaria.





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