Valutazione del servizio militare e DM 64 del 28 luglio 2004
Data: Martedì, 08 febbraio 2005 ore 20:36:48 CET
Argomento: Normativa Utile


Il Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 ha istituito a decorrere dall'A.S.2001/02 le graduatorie d'Istituto con la formulazione nelle tre fasce.
All'ART.8 (Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce) il comma 2 così recita:
2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
Il Decreto Ministeriale del 25/05/2000 n. 201, precedente il DM 103/2001 istitutivo delle graduatorie ed a cui lo stesso DM 103/2001 fa riferimento come "Regolamento" reca le "norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo". Nelle note al Punto E (Titoli di servizio) tra l'altro vi si può leggere:"Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico"
La sequenza temporale delle norme potrebbe far propendere da sé per la descrizione del servizio militare con ascrizione agli anni scolastici.
Giungiamo infine al Decreto n. 64 del 28 luglio 2004, l'ultimo in vigore, che ha per il secondo triennio ridefinito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
All'Art. 9 (Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce) il legislatore al comma 2 ha precisato tra l'altro quanto segue:
"2- Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici".
Non pare che debbano esserci ulteriori dubbi interpretativi sulla norma e quindi sulle operazioni di valutazione.
Altro discorso è quello della opportunità di una simile norma...





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