IPOTESI DI ACCORDO CCNL DIRIGENTI 2006/2009- LA PARTE ECONOMICA- UN NETTO PASSO INDIETRO- QUESTIONI APERTE
Data: Sabato, 29 maggio 2010 ore 21:03:45 CEST
Argomento: Opinioni


1-LA RETRIBUZIONE FISSA

1.1-LA RETRIBUZIONE TABELLARE

Gli Aumenti

Il CCNL 2006/2009, al’art. 23, comma 1, stabilisce:
“Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL dell’11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
-dal 01/04/2006 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2006 in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386”

Il CCNL 2008/2009, all’art.2, comma 1, stabilisce:
“Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
-dal 01/04/2008 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30”

I nuovi importi

A seguito degli aumenti sopra riportati, viene stabilito il nuovo importo annuale dello stipendio tabellare al 01.01.2007 (CCNL 2006/2009, art. 23, comma 2):
“Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.”
L’importo è poi rideterminato in via definitiva al 01.01.2009 (CCNL 2008/2009, art.2, comma 2):
“Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità”

 

1.2-LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Per quanto attiene alla retribuzione di posizione, il testo contrattuale non riporta gli aumenti, ma solo il nuovo importo annuale (CCNL 2066/2009, art. 23, comma 3):
“La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL dell’11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a decorrere dall’1/1/2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.”
A decorrere dal 01.01.2007, la quota minima passa dai 2.530,72 euro annui previsti dal precedente contratto ai 3.166,68 euro di cui sopra; essendo i valori appena indicati previsti per tredici mensilità, l’incremento mensile è pari a 48,92 euro.

La stessa cosa avviene con il CCNL 2008/2009 (Art.2, comma 3):
“La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata a decorrere dall’1/1/2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.”
In questo caso, a decorrere dal 01/01/ 2009, la quota minima passa da 3.166,68 euro annui a 3.556,68, sempre per tredici mensilità, per cui l’incremento mensile è pari a 30,00 euro.

1.3 – GLI AUMENTI SULLA RETRIBUZIONE FISSA

La tabella sottostante riporta gli aumenti sia della retribuzione tabellare che della retribuzione di posizione, con gli importi e le decorrenze previsti dai testi contrattuali di cui sopra; gli aumenti sono riportati in modo “cumulativo”, vengono cioè inglobati gli aumenti precedenti, arrivando a regime dal 1 gennaio 2009:


DECORRENZA

TABELLARE

POSIZIONE FISSA

TOTALE

APRILE 2006

15,74

0,00

15,74

LUGLIO 2006

26,24

0,00

26,24

GENNAIO 2007

141,39

48,92

190,31

APRILE 2008

157,13

48,92

206,05

LUGLIO 2008

183,37

48,92

232,29

GENNAIO 2009

244,69

78,92

323,61

Gli aumenti sulla retribuzione fissa (Tabellare+Posizione) sono quindi pari a 323,61 euro mensili.

Va però considerato, agli effetti pratici, che in busta paga entrerà di meno, perché agli importi di cui sopra vanno sottratti gli importi man mano corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale; a regime, vanno sottratti 52,48 euro.

Conclusione: l’aumento a regime è pari a 271,13 euro lordi mensili, circa 150 netti.

1.4-GLI ARRETRATI

Vediamo ora gli arretrati.

Per il 2006 non si percepiscono arretrati, dato che gli aumenti coincidono con l’indennità di vacanza contrattuale; per gli anni seguenti abbiamo:

 

ANNO

TABELLARE

POSIZIONE FISSA

TOTALE

IND.VAC. CONT.

ARRETRATI

2007

1.838,02

635,96

2.473,98

341,10

2.132,87

2008

2.228,00

635,96

2.863,96

559,50

2.304,46

2009

3.180,92

1.025,96

4.206,88

682,24

3.524,64

TOTALE

7.246,94

2.297,88

9.544,82

1.582,85

7.961,97

(dal Totale degli aumenti va sottratta l’Indennità di vacanza contrattuale)

Gli arretrati per gli anni precedenti ammontano a 7.961,97 euro lordi; il netto si dovrebbe avvicinare ai 5.000 euro, considerando un 11% di ritenute previdenziali ed una ritenuta fiscale del 30%.
Naturalmente, ci saranno arretrati anche per il 2010, di importo variabile a seconda del mese di applicazione del contratto; ipotizzando che gli aumenti vengano corrisposti a settembre, gli arretrati per il 2010 saranno pari a 2.169,04 euro lordi, 1.196,88 netti considerando un 11% di ritenute previdenziali ed una ritenuta fiscale del 38%.

Il totale degli arretrati sulla retribuzione fissa si dovrebbe quindi aggirare sui 6.200 euro netti.

2-LA RETRIBUZIONE VARIABILE

Per quanto attiene alla retribuzione variabile, di posizione e di risultato, il CCNL non indica gli aumenti, com’è normale, dato che la determinazione degli importi di queste voci dello stipendio è demandato alla contrattazione regionale.

Il CCNL indica solo gli incrementi dei Fondi Regionali…e qui iniziano i problemi! Basti dire che il CCNL non affronta la questione dell’incapienza dei Fondi Regionali, non recepisce quindi in questo caso i contenuti  del famoso protocollo del 15 marzo;
come si risolve allora il problema dell’incapienza dei Fondi Regionali?
Nel contratto c’è una norma molto pericolosa: a partire dal luglio 2006 il Ministero ridetermina il budget dei Fondi per ogni Regione, per cui l’incapienza diventerà “ufficiale”, mentre oggi è “ufficiosa”. 

Vediamo comunque quanto disposto dall’ipotesi di accordo per i due bienni.

2.1 – IL FONDO UNICO NAZIONALE

Il CCNL 2006/2009, all’art.25, commi 1 e 3, stabilisce:
Art. 25-Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4 del CCNL dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).
3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 11/4/2006.

L’articolo 25 introduce alcune grosse novità rispetto ai contratti precedenti nei meccanismi che regolano la corresponsione della retribuzione variabile.

Per prima cosa, (Comma 1) viene istituito il “Fondo Unico Nazionale”, che prima non esisteva, se ne parla per la prima volta nel protocollo del 15 marzo; precedentemente, esistevano invece i Fondi Regionali.
Il budget dei  Fondi Regionali  veniva definito in sede di contrattazione integrativa nazionale (Cin del 28/05/2002  e del 22.02.2007), seguendo due logiche diverse:

  1. i fondi di origine contrattuale erano di livello nazionale, l’ammontare veniva stabiliti dal CCNL e la suddivisione veniva stabilita dal CIN
  2. il conferimento della RIA dei pensionati e della quota-parte degli incarichi aggiuntivi avveniva su base regionale, per cui il CIN prendeva atto di quanto successo nelle singole regioni.

Ora, tutte le risorse, contrattuali ed extra contrattuali, vengono riportate a livello nazionale e poi ridistribuite alle diverse regioni, tramite una ripartizione effettuata dal Miur ogni anno, entro il 31 luglio.

Seconda novità: la ripartizione tra le regioni non è più materia contrattuale, ma solo di informazione preventiva, per cui la determinazione di quanto spettante ad ogni regione non è più oggetto di uno specifico contratto (Come nel caso dei due CIN sopra citati), ma un atto unilaterale dell’Amministrazione, evidentemente di natura amministrativa.
Per la verità, sfugge la motivazione che ha spinto le OO.SS. a rinunciare ad una loro prerogativa per “appaltare” all’Amministrazione la determinazione dei budget regionali, che sono destinati a definire una quota non indifferente della retribuzione, considerata anche la proverbiale inefficienza dell’Amministrazione.
Le OO.SS. si sono lamentate fino a due mesi fa  che il MIUR non era in grado di comunicare l’ammontare dei Fondi Regionali, che rendesse possibile una quantificazione precisa della famosa in capienza; il MIUR non era cioè in grado di stabilire la confluenza della RIA e della quota parte degli incarichi aggiuntivi a livello delle diverse regioni, sarà ora in grado di farlo a livello nazionale? C’è da dubitarne…

Terza novità: la ripartizione avviene sulla base dei posti in organico, mentre prima avveniva sulla base del personale in servizio; il testo contrattuale non prevede che il nuovo principio di ripartizione venga introdotto per la suddivisione delle risorse stanziate dal contratto stesso, per cui dovrebbe essere applicato a tutto l’ammontare del nuovo Fondo Unico nazionale, compresi gli importi suddivisi fino al 2005 in base al principio dei dirigenti in servizio.
E’ chiaro che qualcuno ci guadagnerà e qualcuno ci perderà…

Il CCNL 2008/2009, all’art.4, comma 1, naturalmente conferma quanto appena detto:
“Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.”

2.2- LE RISORSE

Naturalmente, il contratto stabilisce anche un incremento del budget nazionale e ne stabilisce anche l’utilizzo; il CCNL 2006/2009 stabilisce:
Art. 25-Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall’1/1/2007 di € 6.140.615,00;
b) dal 31/12/2007 e a valere sull’anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Il CCNL 2008/2009 fa altrettanto:
“Art. 4-Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal 1/1/2009.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 2, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.”

            Nelle tabelle sottostanti viene quantificato l’incremento delle risorse ed il nuovo budget nazionale, partendo da quanto stabilito nel CIN del 2007:


DECORRENZA

INCREMENTO

MONTANTE

01.01.2007

6.140.615,00

6.140.615,00

31.12.2007

1.879.804,00

8.020.419,00

01.01.2009

6.073.602,00

14.094.021,00

Nella seconda colonna sono riportati gli incrementi, nella terza il montante, la somma cioè degli incrementi precedenti, arrivando a regime nel 2009, da notare: anche in questo contratto assistiamo al “giochetto” di stabilire degli incrementi a decorrere dal 31 dicembre, utilizzandoli chiaramente l’anno seguente.
Si arriva così al nuovo budget a regime, considerando naturalmente solo gli incrementi contrattuali, a cui va aggiunto il conferimento della RIA dei pensionati e della quota-parte degli incarichi aggiuntivi:


FONTE

IMPORTI

CIN 2007

100.628.008,63

CCNL 2006/09

14.094.021,00

A REGIME

114.722.029,63

2.3-L’UTILIZZO DELLE RISORSE  E GLI AUMENTI

Per quanto attiene all’utilizzo delle risorse, il contratto è molto chiaro:

  1. prima di tutto, vengono utilizzate per la corresponsione degli aumenti della retribuzione di posizione-parte fissa, di cui abbiamo parlato al punto 1.2
  2. la parte residua, andrà utilizzata per aumentare la retribuzione di risultato, naturalmente in sede di contrattazione integrativa regionale

Per la prima volta, niente viene destinato all’incremento della retribuzione di posizione-parte variabile; evidentemente, la complessità della prestazione lavorativa legata alla complessità dell’istituzione scolastica affidata ad incarico dirigenziale non ha più alcuna importanza.
Diciamo che le risorse erano talmente scarse che non valeva la pena andare ad una differenziazione della retribuzione di posizione, tanto più che era necessario obbedire ad due “imperativi categorici”:

  1. mantenere un simulacro di aggancio al’Area I
  2. muoversi nella direzione indicata dal D.Lgs 150/209, che impone a regime una retribuzione di risultato pari al 30% dello stipendio.

Secondo i sindacati, l’incremento della retribuzione di risultato a regime si dovrebbe aggirare sui 40 euro mensili; ci riserviamo di approfondire in seguito il nuovo scenario del Fondo Unico e della ripartizione alle regioni in base all’organico, ma va qui ribadito che il CCNL non affronta minimamente il problema dell’incapienza dei Fondi Regionali a tutto il 2009, per cui dobbiamo solo sperare che i 40 euro vengano effettivamente corrisposti e non finiscano nel calderone del Fondo Unico Nazionale, al pari della Ria dei pensionati e della quota-parte degli incarichi aggiuntivi.

 

3-CONCLUSIONI

3.1-UN NETTO PASSO INDIETRO

Riteniamo si incontrovertibile che in questa tornata contrattuale si sia registrato un netto passo indietro rispetto alla precedente; considerando tutte le voci della retribuzione, abbiamo a regime:

 

TABELLARE

POSIZIONE FISSA

RISULTATO

TOTALE

AUMENTI MENSILI

244,69

78,92

40,51

364,12

 AUMENTI ANNUALI

3.385,59

1.025,96

526,63

4.733,56

Come ben sappiamo, non ci saranno altri aumenti, c’è solo da sperare che non spariscano i 40,51 euro del risultato. Nella precedente tornata contrattuale, abbiamo avuto:

 

TABELLARE

POSIZIONE FISSA

POS.VAR. + RISULTATO

TOTALE

AUMENTI MENSILI

306,00

81,00

417,52

804,52

AUMENTI ANNUALI

3.978,00

1.053,00

5.427,75

10.458,75

            Non riteniamo che ci sia bisogno di molti commenti; la piccola differenza sulla retribuzione tabellare si spiega con il diverso tasso di inflazione, inferiore nel quadriennio 2006/2009 rispetto al quadriennio 2002/2005; la differenza sta tutta nella retribuzione variabile, che nella precedente tornata contrattuale è aumentata in modo più che proporzionale grazie al conferimento della RIA dei pensionati; nella tornata attuale questa è stata “scippata”, è cioè stata utilizzata per riempire l’incapienza dei Fondi regionali, come più volte abbiamo argomentato in precedenza.

 

3.2-QUESTIONI APERTE

Assegno ad personam

L’assegno ad personam è stato “salvato”, almeno per il momento; l’art. 23, comma 5 del CCNL 2006/2009 stabilisce

“Al fine di non pregiudicare la perdita del potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).”
In modo identico si esprime l’art. 2, comma 5 del CCNL 2008/2009.

Il testo contrattuale dice che gli aumenti sul trattamento economico fisso (Tabellare+Posizione quota fissa) non vengono riassorbiti, di conseguenza gli ex Presidi Incaricati percepiranno gli aumenti di cui al punto 1.3 e i relativi arretrati, di cui al punto 1.4.
Non si dice niente degli aumenti sulla retribuzione variabile, dato che è passata l’interpretazione che gli aumenti stabiliti dai contratti integrativi non rientrano tra quelli da riassorbire, ma forse era meglio dire qualcosa di più chiaro.
In ogni caso, la soluzione trovata è provvisoria, nel senso che riguarda solo questo contratto, mentre il principio della riassorbibilità non è stato cancellato.

Perequazione esterna

Ben più pesante la situazione per quanto riguarda la perequazione esterna; non avendo a monte della trattativa contrattuale acquisito alcuna risorsa aggiuntiva, nel contratto non ce n’è traccia.
Per la verità, abbiamo un comma inserito nel testo contrattuale, l’art. 5, comma 2 del CCNL relativo al secondo biennio:
“In relazione all’obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti dell’Area V con la restante dirigenza pubblica, in coerenza con quanto stabilito dall’ordine del giorno della Camera dei Deputati (A.C. 1746 Bis – A), le parti concordano di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle autonome determinazioni del comitato di settore, l’ulteriore esame delle connesse problematiche e la definizione delle più opportune soluzioni, nella direzione del suddetto riallineamento retributivo.”
Sicuramente l’obiettivo era quello di dare maggior forza alla dichiarazione di intenti, ma l’effetto è opposto: le parti concordano…Come se anche le OO.SS. condividessero la necessità di rimandare la perequazione esterna al prossimo contratto…Almeno prima ce lo imponevano!

Comunque, non poteva mancare una dichiarazione a verbale:
“Le organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL e ANP-CIDA all’atto di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del secondo biennio economico, assumono congiuntamente l’impegno ad operare in tutte le sedi per dare concreta applicazione alla norma programmatica di cui all’art.5, comma 2, relativa al raggiungimento dell’obiettivo della perequazione esterna.”

Perequazione interna

Per quanto attiene alla perequazione interna, ricompare nel testo contrattuale l’Intesa del 29 aprile, all’art.5, comma 1, del CCNL 2008/2009
“In attuazione dell’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010, le parti torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello specifico atto normativo e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi stanziamenti aggiuntivi.”
Viene qui stabilita una specie di sequenza contrattuale, in modo che si possa riaprire la trattativa non appena stanziati i 5 milioni dell’Intesa; certo, appare problematico nella situazione odierna sperare in questo stanziamento aggiuntivo, sia pur minimo…ma cerchiamo di non essere pessimisti!

Oltre al comma appena citato, abbiamo anche una dichiarazione congiunta:
“In relazione all’art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna all’area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente CCNL.”
Più che giusto: nel caso si rendessero disponibili risorse aggiuntive, queste vanno utilizzate prima di tutto in direzione della perequazione interna.
Certo, ammesso che vengano stanziati, 5 milioni sono pochini e riesce difficile capire come sia possibile, essendo in base all’Intesa una tantum, possano essere utilizzati per colmare almeno in parte la sperequazione interna, che è invece un elemento strutturale e richiede quindi soluzioni permanenti.







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