Il regolamento per la formazione iniziale dei docenti
Data: Venerdì, 28 maggio 2010 ore 07:12:29 CEST
Argomento: Rassegna stampa


L’accesso ai nuovi percorsi formativi sarà a numero programmato, definito annualmente con decreto del Miur. Il numero dei posti sarà determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, che a sua volta si basa sulle esigenze rilevate a livello regionale.

Redazione

La commissione Cultura della Camera ha dato parere favorevole allo schema di regolamento per la formazione iniziale dei docenti. Non sono state apportate modifiche al testo già noto.

L’accesso ai nuovi percorsi formativi sarà a numero programmato, definito annualmente con decreto del Miur. Il numero dei posti sarà determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, che a sua volta si basa sulle esigenze rilevate a livello regionale.

Per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella primaria è previsto un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico; dal secondo anno sarà attivo un tirocinio di 600 ore, che si conclude con la discussione della tesi e di una relazione finale che costituiscono esame abilitante.

Per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado si richiede la laurea magistrale (o un diploma accademico di secondo livello per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche) più un anno di  Tirocinio Formativo Attivo che si conclude con una relazione e un esame finale abilitante.

La specializzazione per il sostegno si consegue solo presso le università con la partecipazione ad un corso a numero programmato e della durata di un anno e con un tirocinio di almeno 300 ore (in attesa che della istituzione di specifiche classi di abilitazione).

In accordo con i piani di studio previsti per il liceo linguistico dai nuovi regolamenti della scuole superiori vengono istituiti corsi, di durata almeno annuale, di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera,. Il corso richiede anche lo svolgimento di un tirocinio di 300 ore. Con le stesse modalità sono istituiti anche corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Fino al 2011/2012, i docenti non abilitati che abbiano svolto, alla data dell’entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento, saranno ammessi in soprannumero al Tirocinio Formativo Attivo previo superamento di una prova di accesso e saltando la parte formativa. In questi casi il tirocinio sarà svolto senza interrompere l’eventuale attività lavorativa.







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