MODALITA’
DEL BLOCCO DEGLI SCRUTINI: Lo
sciopero è regolarmente indetto. La trattenuta è
giornaliera, per cui ci si deve astenere da tutte le attività previste
per quel
giorno. Può scioperare anche il personale ATA, in particolare quello
coinvolto
con le attività di scrutinio. Poiché il consiglio di classe durante le
attività
di scrutinio deve essere perfetto, basta un solo docente scioperante
per
bloccare lo scrutinio. Lo scioperante non può essere sostituito perché
lo
sciopero non è assenza bensì astensione dal lavoro. Lo sciopero è
indetto per
soli due giorni perché la legge antisciopero 146/’90, voluta fortemente
da
CGIL, CISL e UIL, inserendo gli scrutini tra i servizi minimi
essenziali,
impedisce il blocco per più di 2 giorni. Sono escluse le classi
terminali e
le attività di esame. NELLE MEDIE E NELLA PRIMARIA, NEGLI
STESSI GIORNI
NON VANNO CONSEGNATE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE (la scuola dovrà
riprogrammare).
Docenti
ed ATA sciopereranno per l’intera giornata, non svolgendo gli scrutini
né alcuna
altra attività, il 7-8 giugno nelle regioni Emilia-Romagna, Calabria e
nella
Provincia di Trento; 10-11 giugno nelle regioni Marche, Puglia e
Veneto; 11-12
giugno per le regioni Sardegna e Umbria; 14-15 giugno per le regioni
Lazio,
Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Toscana,
Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e per la Provincia di
Bolzano.
MODALITA’
DELLE DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL C.D.C.: il coordinatore del consiglio di classe è
una figura
non prevista dalla normativa attuale (T.U. e CCNL). In genere viene
fatto
coincidere con il Presidente del C.D.C. ma in realtà sono due figure
distinte.
Il comma 8 dell’art. 5 del T. U. (D.lgs 297/94) prevede solo la
possibilità che
un docente, membro del consiglio di classe, sia delegato dal dirigente
a
presiederne le sedute. Tale designazione non è declinabile.
Nella
maggioranza delle
scuole i dirigenti scolastici hanno scaricato sui coordinatori dei
consigli di
classe tutto il lavoro preliminare necessario per lo scrutinio e spesso
anche
quello successivo, specialmente laddove la procedura dello scrutinio è
stata
informatizzata, retribuendoli nelle migliore delle ipotesi con una
manciata di
ore del FIS. Ma l’incarico in parola, in quanto non rientra tra le
attività
previste dall’art.29 del CCNL, non è obbligatorio per il docente che
potrà
dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico
conferitogli in
qualsiasi momento.
Pertanto
invitiamo i
coordinatori dei c.d.c. a dimettersi nei giorni precedenti allo
scrutinio,
facendo protocollare la dichiarazione che alleghiamo, in modo che non
si
svolgano tutte le operazioni preliminari allo scrutinio stesso per cui
in sede
di scrutinio, anche se nessuno sciopera, le cose andranno a rilento
facendo
sballare il calendario degli scrutini successivi. In sintesi non ci si può dimettere da
Presidente
del C.D.C. ma da coordinatore sì, per cui il Presidente
sarà
costretto a svolgere tutte le operazioni preliminari in sede di
scrutinio.
Trattasi di
attività
volontaria, quindi non richiede dichiarazione di sciopero in merito. Il
costo delle dimissioni è minimo. Infatti se un coordinatore si
dimette il
primo giugno perde la quota ore di FIS per quell’attività per i mesi di
giugno,
luglio e agosto, quindi 3/12 del monte ore totale.
DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI DA
COORDINATORE DEL C.D.C. (SU APPOSITO FOGLIO):
Al Dirigente
scolastico del
_______________________
Il/La sottoscritt _,
coordinatore
della classe ____ rassegna le proprie irrevocabili dimissioni da tale
incarico
per il corrente anno scolastico a partire dal giorno ___________.
Distinti
Saluti ______________________________ (firma)
Unicobas
Scuola
Federazione sindacale dei Comitati di Base
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