UNICOBAS: BASTA PIANGERE SUI TAGLI, LOTTIAMO
Data: Giovedì, 27 maggio 2010 ore 20:35:22 CEST
Argomento: Rassegna stampa


MODALITA’ DEL BLOCCO DEGLI SCRUTINI: Lo sciopero è regolarmente indetto. La trattenuta è giornaliera, per cui ci si deve astenere da tutte le attività previste per quel giorno. Può scioperare anche il personale ATA, in particolare quello coinvolto con le attività di scrutinio. Poiché il consiglio di classe durante le attività di scrutinio deve essere perfetto, basta un solo docente scioperante per bloccare lo scrutinio. Lo scioperante non può essere sostituito perché lo sciopero non è assenza bensì astensione dal lavoro. Lo sciopero è indetto per soli due giorni perché la legge antisciopero 146/’90, voluta fortemente da CGIL, CISL e UIL, inserendo gli scrutini tra i servizi minimi essenziali, impedisce il blocco per più di 2 giorni. Sono escluse le classi terminali e le attività di esame. NELLE MEDIE E NELLA PRIMARIA, NEGLI STESSI GIORNI NON VANNO CONSEGNATE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE (la scuola dovrà riprogrammare).

 

Docenti ed ATA sciopereranno per l’intera giornata, non svolgendo gli scrutini né alcuna altra attività, il 7-8 giugno nelle regioni Emilia-Romagna, Calabria e nella Provincia di Trento; 10-11 giugno nelle regioni Marche, Puglia e Veneto; 11-12 giugno per le regioni Sardegna e Umbria; 14-15 giugno per le regioni Lazio, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e per la Provincia di Bolzano.

 

MODALITA’ DELLE DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL C.D.C.: il coordinatore del consiglio di classe è una figura non prevista dalla normativa attuale (T.U. e CCNL). In genere viene fatto coincidere con il Presidente del C.D.C. ma in realtà sono due figure distinte. Il comma 8 dell’art. 5 del T. U. (D.lgs 297/94) prevede solo la possibilità che un docente, membro del consiglio di classe, sia delegato dal dirigente a presiederne le sedute. Tale designazione non è declinabile.

Nella maggioranza delle scuole i dirigenti scolastici hanno scaricato sui coordinatori dei consigli di classe tutto il lavoro preliminare necessario per lo scrutinio e spesso anche quello successivo, specialmente laddove la procedura dello scrutinio è stata informatizzata, retribuendoli nelle migliore delle ipotesi con una manciata di ore del FIS. Ma l’incarico in parola, in quanto non rientra tra le attività previste dall’art.29 del CCNL, non è obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli in qualsiasi momento.

Pertanto invitiamo i coordinatori dei c.d.c. a dimettersi nei giorni precedenti allo scrutinio, facendo protocollare la dichiarazione che alleghiamo, in modo che non si svolgano tutte le operazioni preliminari allo scrutinio stesso per cui in sede di scrutinio, anche se nessuno sciopera, le cose andranno a rilento facendo sballare il calendario degli scrutini successivi. In sintesi non ci si può dimettere da Presidente del C.D.C. ma da coordinatore sì, per cui il Presidente sarà costretto a svolgere tutte le operazioni preliminari in sede di scrutinio.

Trattasi di attività volontaria, quindi non richiede dichiarazione di sciopero in merito. Il costo delle dimissioni è minimo. Infatti se un coordinatore si dimette il primo giugno perde la quota ore di FIS per quell’attività per i mesi di giugno, luglio e agosto, quindi 3/12 del monte ore totale.


DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL C.D.C. (SU APPOSITO FOGLIO):

Al Dirigente scolastico del _______________________

Il/La sottoscritt _, coordinatore della classe ____ rassegna le proprie irrevocabili dimissioni da tale incarico per il corrente anno scolastico a partire dal giorno ___________. Distinti Saluti ______________________________ (firma)

 

 Unicobas  Scuola

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