Us Sicilia.Avvio del procedimento rinnovazione della procedura concorsuale a dirigente: 4 giugno date espletamento prove
Data: Venerdì, 21 maggio 2010 ore 08:09:28 CEST Argomento: Comunicati
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, così
come integrata dalla L. 15/2005, con la presente nota questo Ufficio
comunica quanto segue.
Con ordinanze nn. 399/2010 e 400/2010 del C.G.A. per la Sicilia nonché
con provvedimenti nn. 479/2010 e 480/2010 adottati dal medesimo C.G.A.
per la Regione Siciliana ai sensi dell?art. 21 c. 9° della L.
1034/1971, così come introdotto dall' art. 3 della L. 2005/2000, sono
state rispettivamente annullate le ordinanze identificate con i numeri
81/10, 96/10, 95/10 e 107/10 rese dal TAR Sicilia.
Tale annullamento fa venir meno ogni legale impedimento all' avvio del
procedimento relativo alla rinnovazione della procedura concorsuale di
cui al D.D.G. 22.11.2004 a seguito dei provvedimenti giurisdizionali di
annullamento emanati dal medesimo C.G.A. per la Regione siciliana
contraddistinti dai nn. 477/09, 478/09, 1064/09 e 1065/09.
Conseguentemente in ottemperanza ai testè citati provvedimenti
giurisdizionali questa Direzione Generale ha ripreso il procedimento di
riconvocando per il 24 maggio p.v. la Commissione esaminatrice già
costituita con provvedimento prot. n. AOO DIRSI REG UFF.245
dell?8.01.2010.
Si dà avviso, altresì, che d' intesa con il Presidente della predetta
Commissione esaminatrice saranno individuate le date di espletamento
delle prove scritte previste dal bando di concorso, di cui sarà dato
formale avviso in data 4 giugno p.v., mediante pubblicazione sul sito
istituzionale di questo U. S.R.
La collocazione temporale dello svolgimento delle prove scritte terrà
necessariamente conto dell?esigenza di assicurare tempestiva
informazione a ciascuno degli aventi diritto, con congruo anticipo
rispetto allo svolgimento, e terrà conto, altresì, degli adempimenti
istituzionali propri del sistema scolastico in concomitanza con le
procedure di conclusione dell' anno scolastico.
Il Direttore Generale
Guido Di Stefano
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS, GHIZZONI, CAPITANIO SANTOLINI, GRANATA,
ZAZZERA, ANTONINO RUSSO, GIAMMANCO
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004
Presentata il 9 marzo 2010
Onorevoli Colleghi! — Con decreto direttoriale 22 novembre 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, veniva bandito il corso-concorso per dirigente
scolastico. In Sicilia i candidati che si sono presentati alle prove
scritte sono stati 1.571 dei quali più di un terzo ammessi con riserva
per decisione dei tribunali amministrativi regionali (TAR).
In base al numero dei partecipanti, in
applicazione del regolamento relativo ai criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di
formazione dei dirigenti scolastici di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, che all'articolo 2,
comma 7, prevede: «Le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise
in sottocommissioni (...) con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle
Commissioni originarie (...)» e al comma 4 dell'articolo 2: «Gli altri
due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche
o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro
fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione
direttiva della scuola di
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almeno cinque anni», e che quindi definiva chiaramente l'entità
numerica delle sottocommissioni, è stata costituita una ulteriore
sottocommissione formata da due componenti, stante l'unicità del
presidente.
In questo quadro normativo l'ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con un argomentato parere trasmesso alle direzioni regionali
con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali
sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il
presidente era unico. Tale nota è stata diramata al fine di assicurare
in Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi».
Tutti gli altri uffici regionali, che
hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte, hanno
costituito la seconda sottocommissione secondo l'indicazione
ministeriale, in Sicilia come in Veneto e in Puglia.
Il Ministro pro tempore con nota n. 915
del 4 agosto 2006 ribadì la portata innovativa del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio di giustizia amministrativa
(CGA) per la Regione siciliana, con decisioni n. 477/09 e n. 478/09, ha
annullato il decreto n. 2571/1 del 10 febbraio 2006 con il quale
l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia aveva integrato –
dopo lo svolgimento delle prove scritte di cui all'articolo 1 del bando
di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004 – la commissione
esaminatrice del corso – concorso, dichiarando la caducazione di tutte
le operazioni di valutazione effettuate dalle due sottocommissioni
avendo le stesse alternativamente operato come collegio perfetto e
imperfetto, a seconda della presenza dell'unico presidente a volte
nell'una e a volte nell'altra sottocommissione.
Il giudice siciliano, come era sua
facoltà, ha ritenuto che, contrariamente al combinato disposto
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 maggio 2001, n. 341, e dell'articolo 8 del bando, la
normativa ed «i princìpi generali» imponessero sottocommissioni di tre
membri, con la conseguenza che ciò che è stato ritenuto legittimo nel
resto del Paese (si veda la sentenza del TAR di Lecce n. 412/07), non
lo fosse in Sicilia.
Pur tuttavia il giudice amministrativo
d'appello ha dichiarato nelle sentenze n. 477/09 e n. 478/09 del 25
maggio 2009 che sono «salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'Amministrazione» ed ha riconosciuto, nelle sentenze n. 1064/09 e
n. 1065/09, che esistono soggetti per i quali non ha operato l'arresto
procedimentale subìto dai ricorrenti.
Il CGA ha, inoltre, chiarito che spetta
«all'Amministrazione di definire le posizioni di coloro nei confronti
dei quali non ha operato l'arresto procedimentale subìto dall'attuale
ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende
e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e
la relazione eventualmente corrente fra intervenienti ad opponendum e
l'Amministrazione scolastica».
L'USR per la Sicilia, con decreto prot.
n. AOO.DIRSI.REG.Uff. 245 dell'8 gennaio 2010, ha estensivamente
applicato il giudicato amministrativo estendendo il procedimento di
rinnovazione a tutti i candidati che hanno sostenuto le due prove
scritte.
Avverso tale provvedimento è stato
prodotto da parte di alcuni dirigenti scolastici, vincitori del
concorso in questione, ricorso al TAR di Palermo, il quale con
ordinanze del 28 gennaio e del 5 febbraio 2010 ha disposto la
sospensiva del decreto del dirigente scolastico regionale, eccependo
che il concorso non dovesse essere rinnovato secondo l'interpretazione
data dall'USR e riservandosi il giudizio di merito. Afferma infatti il
TAR che è necessario procedere dal momento in cui operano le
statuizioni del CGA ovvero dal momento in cui è stato annullato il
decreto che aveva integrato la commissione base, con il conseguente
effetto di imporre all'amministrazione non il rifacimento delle prove
scritte ma, con le opportune cautele, la nuova correzione di quelle già
effettuate.
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In un caso quasi analogo verificatosi in
Puglia, l'amministrazione ha viceversa immesso in ruolo dirigenti
scolastici che non avevano superato le prove scritte o orali, ma che,
in forza di ordinanze giurisdizionali del TAR di Lecce che sospendevano
la loro esclusione, avevano partecipato al corso di formazione
successivo, conseguendo l'attestato finale positivo. A tal proposito,
l'allora Viceministro della pubblica istruzione, in data 2 gennaio
2008, ribadì in Aula ai parlamentari Sasso, Vico e Duranti, che «con
sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007 il
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce,
richiamando le disposizioni dell'articolo 1, comma 619, della legge
finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che il superamento
delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene, nei
confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti
nella seconda fascia, dopo i candidati pleno iure, con la produzione di
una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un
attestato positivo. La relazione finale medesima e l'attestato positivo
rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle
prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione. L'amministrazione,
pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla
predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente
dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in
questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei
vincitori del concorso in parola – conclude il Viceministro – siano
state condotte in totale correttezza».
Si aggiunge a questa situazione, già di
per sé molto complessa, la sentenza del Consiglio di Stato n.
7964/2009. Quest'ultimo, nel rigettare il ricorso presentato avverso la
sentenza del TAR della Puglia concernente «Corso concorso per il
reclutamento di n. 141 Dirigenti scolastici», stabiliva che in base al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio
2001 «Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la
divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come
non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra
ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e
l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo
tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a
livello di supervisione e di coordinamento. È di tutta evidenza, del
resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a
tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime avrebbero dovuto
riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell'intento
acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati
dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la
partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due
sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni
garantistiche dell'uniformità di giudizio e dovendo, comunque,
eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari,
che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione
– conducevano necessariamente ad una partecipazione dell'unico
Presidente nei termini sopra indicati».
D'altronde già con sentenza n. 6228/2008
il Consiglio di Stato, al punto 2.2, stabiliva che «Non vanno condivisi
i motivi di impugnativa che investono la composizione ed il numero
delle sottocommissioni da istituire in presenza di un numero di
candidati eccedente le 500 unità. Va in primo luogo osservato che, ai
fini della nomina e della composizione delle commissioni di esame per
l'espletamento del concorso cui ha partecipato la ricorrente, non
assumono rilievo le disposizioni dettate dall'articolo 418, comma
ottavo, del decreto legislativo n. 297/1994. Relativamente al
reclutamento dei dirigenti scolastici la materia ha formato invero
oggetto di nuova e speciale disciplina in relazione alla delega di cui
all'articolo 29, comma settimo, del decreto legislativo n. 165/2001,
con effetto abrogativo di ogni precedente e diversa regolamentazione.
Stabilisce
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il menzionato articolo 29 che “con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (...) sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici”. La regolamentazione attuativa, per ciò che
interessa l'oggetto della contestazione (articolo 2, comma settimo, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001), ha
stabilito che qualora i candidati partecipanti alle prove scritte per i
diversi settori formativi superino le 500 unità “le commissioni
esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni”. Ove
l'Amministrazione si determini in tal senso – con scelta che in base
alla lettera della disposizione regolamentare su richiamata non è
dovuta, ma è rimessa ad una sua valutazione discrezionale – si dà luogo
ad un’“integrazione del numero dei componenti, unico restando il
presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
assegnato un numero di candidati inferiori a cento”. L'Amministrazione
nel corso del giudizio avanti al TAR ha documentato che, in presenza
del presupposto indicato dall'articolo 2, comma settimo, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001 (numero di
candidati eccedente le 500 unità) ha proceduto all'integrazione della
composizione della commissione con componenti in possesso degli stessi
requisiti e della stessa qualificazione professionale di quelli
inizialmente nominati e nel numero utile alla formazione di una
sottocommissione, fermo restando il componente in funzione di
presidente. Nel disporre l'integrazione dei componenti della
commissione di esame il Ministero resistente ha, quindi, operato in
coerenza con il dettato di cui all'articolo 2, comma settimo, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341/2001 mentre,
quanto al numero dei candidati da assegnare a ciascuna sottomissione,
la disposizione in precedenza richiamata prevede un numero minimo, che
non deve essere “inferiore a cento”, ma non un numero massimo, la cui
determinazione è rimessa all'apprezzamento di merito
dell'Amministrazione, tenendo conto delle modalità e dei tempi di
svolgimento delle operazioni concorsuali, nonché dell'esigenza di
garantire su un piano di effettività l'esercizio dei compiti del
presidente, che resta unico anche in caso di istituzione di
sottocommissioni».
Preso atto che non esiste, ad oggi, un
unico orientamento giurisprudenziale nella materia oggetto della
presente proposta di legge, si rende urgente risolvere la questione del
concorso a dirigente scolastico in Sicilia che sta rendendo difficile e
quanto mai incerta la gestione complessiva del sistema di istruzione in
Sicilia (i 358 dirigenti scolastici interessati dirigono un terzo delle
scuole della Sicilia, mentre 20 prestano servizio nel resto del Paese),
senza considerare che restituire 378 persone al ruolo di provenienza
significa metterli a disposizione per supplenze con evidente aggravio
dei costi; mentre appare impossibile, a distanza di anni, ricostituire
la posizione originaria di titolarità dato il succedersi delle
operazioni di mobilità che hanno riguardato altri docenti.
In questo quadro, appare assai probabile
che la vicenda si trascini suscitando un ulteriore e diffuso
contenzioso tra le parti interessate, che non potrà che danneggiare
ulteriormente il sistema scolastico siciliano nonché, con buona
probabilità, vedere l'amministrazione soccombente di fronte a legittime
richieste risarcitorie.
Il rispetto del principio di
imparzialità e della par condicio dei concorrenti, nonché il comune
sentimento di giustizia, alla luce della soluzione adottata
dall'amministrazione scolastica per il caso Puglia, nonché i diversi
orientamenti giurisdizionali tra il CGA e il Consiglio di Stato,
impongono il superamento dell’empasse nel senso di rinnovare le
procedure concorsuali, come richiesto dalle sentenze del CGA,
differenziandone opportunamente le modalità.
Alla luce delle considerazioni esposte,
pertanto, si profila urgente e indispensabile:
che
l'amministrazione ottemperi al giudicato giurisdizionale;
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che
l'amministrazione assicuri la celerità della rinnovazione delle
procedure concorsuali, al fine di garantire in primis i candidati che
supereranno le prove, nel rispetto assoluto della ratio del giudicato;
che
l'amministrazione garantisca la par condicio tra i candidati,
differenziando le modalità concorsuali di coloro che hanno acquisito
maggiori conoscenze e competenze che li avvantaggerebbero rispetto agli
altri concorrenti, e sui quali la stessa amministrazione ha già
investito risorse per la loro formazione professionale, assicurando nel
contempo economicità, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa anche riducendo l'attività della commissione
giudicatrice.
Pertanto
la presente proposta di legge prevede che, al fine di accelerare la
rinnovazione della procedura concorsuale allo scopo di garantire la
continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un decreto volto
a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri:
1) coloro che a suo tempo parteciparono alle prove concorsuali,
completandole positivamente, e che prestano attualmente servizio con
funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato,
sosterranno un colloquio sull'esperienza maturata;
2) coloro che si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria
sosterranno un colloquio su un progetto elaborato su un argomento
scelto tra quelli svolti nel corso di formazione svolto con esito
positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella
graduatoria;
3) coloro che parteciparono a suo tempo, completandole, alle due prove
scritte, sono ammessi alla rinnovazione del procedimento concorsuale,
che sarà effettuata attraverso una nuova valutazione degli elaborati,
nonché, per coloro le cui prove saranno ritenute idonee, con un
corso-concorso di durata semestrale e un colloquio selettivo.
La
presente proposta di legge prevede, inoltre, che le nuove graduatorie
relative ai rispettivi settori formativi resteranno in vigore per
ventiquattro mesi dalla loro approvazione.
Agli
oneri derivanti dalla procedura concorsuale si provvederà mediante
utilizzo delle economie realizzate dai singoli USR nella gestione delle
precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse
agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.
Le
assunzioni saranno effettuate su tutti i posti che si renderanno
disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, nei limiti
della validità delle graduatorie.
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