Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (…….) avverso la mancata ammissione alle prove orali del corso-concorso per dirigenti
Data: Domenica, 16 maggio 2010 ore 17:02:04 CEST Argomento: Opinioni
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Prima 11 Marzo 2009
N. Sezione 989/07
La Sezione
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OGGETTO:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (…….)
avverso la mancata ammissione alle prove orali del corso-concorso per
dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.
VISTA la relazione trasmessa con nota n. A00DGPER.09/4089/B/1 del 1
marzo 2007, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, ha chiesto il
parere sul ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe
Minicone;
PREMESSO :
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14
settembre 2006, il docente indicato in oggetto ha impugnato,
chiedendone la sospensiva, il provvedimento n. 11375 del 18 maggio
2006, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
regionale per la Sicilia ha approvato l’elenco degli ammessi alla prova
orale del corso-concorso di formazione per il reclutamento di dirigenti
scolastici nell’ambito della Regione Sicilia di cui al D.D.G. 22
novembre 2004, nonché il giudizio della commissione giudicatrice che ha
assegnato un punteggio alle sue prove scritte insufficiente per
l’ammissione alla prova orale anzidetta.
A sostegno del gravame, ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e omessa applicazione
dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, giacché il punteggio
attribuito a ciascun elaborato dalla Commissione non sarebbe sorretto
né da una motivazione che dia conto della corretta applicazione dei
criteri generali di valutazione stabiliti dalla stessa Commissione né
da segni apposti sugli elaborati medesimi, atti a rendere palese l’iter
logico che ha condotto al giudizio numerico o, quanto meno, a
dimostrare l’avvenuta lettura dei compiti;
2) eccesso di potere sotto vari profili, dal momento che il tempo medio
impiegato per la correzione di ciascun elaborato (due minuti e quaranta
secondi circa) sarebbe palesemente inadeguato ad una attenta
valutazione dello stesso, in considerazione anche del livello e della
complessità delle prove.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel
trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha sostenuto
l’infondatezza, alla luce della giurisprudenza prevalente in subiecta
materia.
Con parere reso all’Adunanza del 4 aprile 2007, la domanda cautelare di
ammissione con riserva alle prove orali è stata respinta.
CONSIDERATO :
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Con un primo profilo dell’unico articolato motivo di gravame
l’istante lamenta, in sintesi, l’assenza di ogni motivazione a sostegno
del giudizio numerico di insufficienza assegnato ai due elaborati,
motivazione, oltre tutto, non desumibile neppure in via induttiva,
stanti l’assoluta genericità dei criteri di massima stabiliti dalla
Commissione nella riunione del 15 febbraio 2006 e l’assenza di
qualunque traccia, sugli elaborati stessi, attestante, quanto meno, i
principali profili di demerito sui quali si era soffermata l’attività
valutativa della Commissione stessa.
2.1. Osserva la Sezione che la questione della sufficienza o no del
mero punteggio numerico a fornire la motivazione del giudizio delle
Commissioni esaminatrici è stata oggetto di un vivace dibattito
giurisprudenziale, le cui conclusioni prevalenti sono state nel senso
della idoneità di tale punteggio ad esprimere ex se detta motivazione
(cfr., fra le ultime, Cons. St., IV Sez., n. 406 del 26 gennaio 2009).
Merita di essere, tuttavia, sottolineato il diverso indirizzo espresso
dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, attraverso ripetute pronunce,
talune delle quali proprio con riferimento alle prove concorsuali di
cui trattasi, volto ad affermare che il giudizio circa la sufficienza
del punteggio numerico quale motivazione di valutazione delle prove
concorsuali non può essere espresso in via aprioristica ed assoluta in
favore dell’una o dell’altra tesi, ma va condotto in concreto e, cioè,
valutando se il voto numerico sia posto o no in connessione con altri
elementi dai quali trarre la motivazione (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.
2331 del 30.4.2003; n. 2128 dell’8.5.2008; n. 6228 del 16.12.2008).
Alla stregua di tale indirizzo, posto che i “criteri e modalità di
valutazione delle prove concorsuali”, da stabilirsi, ai sensi dell’art.
12 del d.P.R. n. 487/1994, nella prima riunione della commissione
esaminatrice, risultano necessariamente improntati ad un certo grado di
astrattezza (dovendo trovare applicazione ad una molteplicità di
profili di cui sono espressione gli elaborati dei concorrenti), occorre
che ad essi si raccordino puntuali indicatori delle modalità con cui i
criteri stessi abbiano trovato in concreto applicazione: il che può
avvenire, ad esempio, allorché la commissione abbia predisposto una
griglia, cui fare riferimento per rendere stringente e comprensibile la
sfera di discrezionalità valutativa da essa esercitata ovvero abbia
apposto tracce, anche sommarie, sui singoli elaborati, dirette a
segnalare i passaggi da essa ritenuti negativi o non rispondenti ai
criteri predeterminati.
Una siffatta soluzione, che raccorda i criteri di valutazione stabiliti
in astratto con la dimostrazione della loro osservanza nei casi
concreti, appare a questa Sezione da condividere, giacché, da un lato,
consente di non rendere del tutto indecifrabile, al sindacato
giurisdizionale, l’iter logico seguito dalla Commissione (offrendo
anche dimostrazione della effettiva spendita di un minimo di attenzione
nella lettura di ciascun compito); dall’altro, non appare porre
ostacoli eccessivi alle pur importanti ragioni di ordine pratico,
relative alla speditezza delle operazioni concorsuali, spesso connotate
da un numero elevato di partecipanti, che sono talvolta addotte a
sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio
numerico.
Oltretutto, in procedure, come quella in esame, fortemente selettive,
nelle quali la sorte favorevole o negativa del concorso è affidata
spesso a differenze minime di punteggio, deve essere assicurata la
possibilità di un (sia pur debole) sindacato, se non sul merito del
giudizio (che è precluso al giudice amministrativo), almeno sulla
circostanza che il giudizio stesso sia scaturito da una ponderazione
del contenuto della prova, in relazione logica con i criteri di
valutazione fissati.
Del resto, sarebbe privo di razionale spiegazione che il bando
prescriva criteri vincolanti di valutazione da parte della Commissione
senza che ne segua la possibilità di verificare se tali criteri siano
stati (e in quale misura) osservati.
2.2. Orbene, nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti
dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con
la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla
forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una
più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri
né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori
grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei
parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il
concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori
fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti
del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non
contraddittorietà del giudizio espresso.
Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di
insufficienza attribuito all’istante (che gli ha precluso l’ammissione
agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione
con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di
trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione
esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di
motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990,
concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso
concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel
motivo in esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del
tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.
Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non
esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la
correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di
per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o
positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza
dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari
d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati
a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che
l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata,
nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo
incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti,
della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della
lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti
caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza
professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del
4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè,
in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto,
e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte
sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità
sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso,
Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n.
3666 del 20.6.2006).
4. Il ricorso va in conclusione accolto, restando demandata alla
successiva attività amministrativa ogni ulteriore determinazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso straordinario sia accolto.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Giuseppe Minicone)
(Alessandro Pajno)
IL SEGRETARIO
(Giovanni Mastrocola)
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