Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (…….) avverso la mancata ammissione alle prove orali del corso-concorso per dirigenti
Data: Domenica, 16 maggio 2010 ore 17:02:04 CEST
Argomento: Opinioni




Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima  11  Marzo 2009

N. Sezione  989/07             La Sezione
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OGGETTO:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da (…….) avverso la mancata ammissione alle prove orali del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 22 novembre 2004.
VISTA la relazione trasmessa con nota n. A00DGPER.09/4089/B/1 del 1 marzo 2007, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione,  ha chiesto il parere sul ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe Minicone;
PREMESSO :
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2006, il docente indicato in oggetto ha impugnato, chiedendone la sospensiva, il provvedimento n. 11375 del 18 maggio 2006, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ha approvato l’elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici nell’ambito della Regione Sicilia di cui al D.D.G. 22 novembre 2004, nonché il giudizio della commissione giudicatrice che ha assegnato un punteggio alle sue prove scritte insufficiente per l’ammissione alla prova orale anzidetta.
A sostegno del gravame, ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e omessa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, giacché il punteggio attribuito a ciascun elaborato dalla Commissione non sarebbe sorretto né da una motivazione che dia conto della corretta applicazione dei criteri generali di valutazione stabiliti dalla stessa Commissione né da segni apposti sugli elaborati medesimi, atti a rendere palese l’iter logico che ha condotto al giudizio numerico o, quanto meno, a dimostrare l’avvenuta lettura dei compiti;
2) eccesso di potere sotto vari profili, dal momento che il tempo medio impiegato per la correzione di ciascun elaborato (due minuti e quaranta secondi circa) sarebbe palesemente inadeguato ad una attenta valutazione dello stesso, in considerazione anche del livello e della complessità delle prove.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha sostenuto l’infondatezza, alla luce della giurisprudenza prevalente in subiecta materia.
Con parere reso all’Adunanza del 4 aprile 2007, la domanda cautelare di ammissione con riserva alle prove orali è stata respinta.
CONSIDERATO :
1. Il ricorso  merita accoglimento.
2. Con un primo profilo dell’unico articolato motivo di gravame l’istante lamenta, in sintesi, l’assenza di ogni motivazione a sostegno del giudizio numerico di insufficienza assegnato ai due elaborati, motivazione, oltre tutto, non desumibile neppure in via induttiva, stanti l’assoluta genericità dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nella riunione del 15 febbraio 2006 e l’assenza di qualunque traccia, sugli elaborati stessi, attestante, quanto meno, i principali profili di demerito sui quali si era soffermata l’attività valutativa della Commissione stessa.
2.1. Osserva la Sezione che la questione della sufficienza o no del mero punteggio numerico a fornire la motivazione del giudizio delle Commissioni esaminatrici è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, le cui conclusioni prevalenti sono state nel senso della idoneità di tale punteggio ad esprimere ex se detta motivazione (cfr., fra le ultime, Cons. St., IV Sez., n. 406 del 26 gennaio 2009).
Merita di essere, tuttavia, sottolineato il diverso indirizzo espresso dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, attraverso ripetute pronunce, talune delle quali proprio con riferimento alle prove concorsuali di cui trattasi, volto ad affermare che il giudizio circa la sufficienza del punteggio numerico quale motivazione di valutazione delle prove concorsuali non può essere espresso in via aprioristica ed assoluta in favore dell’una o dell’altra tesi, ma va condotto in concreto e, cioè, valutando se il voto numerico sia posto o no in connessione con altri elementi dai quali trarre la motivazione (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2331 del 30.4.2003; n. 2128 dell’8.5.2008; n. 6228 del 16.12.2008).
Alla stregua di tale indirizzo, posto che i “criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali”, da stabilirsi, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, nella prima riunione della commissione esaminatrice, risultano necessariamente improntati ad un certo grado di astrattezza (dovendo trovare applicazione ad una molteplicità di profili di cui sono espressione gli elaborati dei concorrenti), occorre che ad essi si raccordino puntuali indicatori delle modalità con cui i criteri stessi abbiano trovato in concreto applicazione: il che può avvenire, ad esempio, allorché la commissione abbia predisposto una griglia, cui fare riferimento per rendere stringente e comprensibile la sfera di discrezionalità valutativa da essa esercitata ovvero abbia apposto tracce, anche sommarie, sui singoli elaborati, dirette a segnalare i passaggi da essa ritenuti negativi o non rispondenti ai criteri predeterminati.
Una siffatta soluzione, che raccorda i criteri di valutazione stabiliti in astratto con la dimostrazione della loro osservanza nei casi concreti, appare a questa Sezione da condividere, giacché, da un lato, consente di non rendere del tutto indecifrabile, al sindacato giurisdizionale, l’iter logico seguito dalla Commissione (offrendo anche dimostrazione della effettiva spendita di un minimo di attenzione nella lettura di ciascun compito); dall’altro, non appare porre ostacoli eccessivi alle pur importanti ragioni di ordine pratico, relative alla speditezza delle operazioni concorsuali, spesso connotate da un numero elevato di partecipanti, che sono talvolta addotte a sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico.
Oltretutto, in procedure, come quella in esame, fortemente selettive, nelle quali la sorte favorevole o negativa del concorso è affidata spesso a differenze minime di punteggio, deve essere assicurata la possibilità di un (sia pur debole) sindacato, se non sul merito del giudizio (che è precluso al giudice amministrativo), almeno sulla circostanza che il giudizio stesso sia scaturito da una ponderazione del contenuto della prova, in relazione logica con i criteri di valutazione fissati.
Del resto, sarebbe privo di razionale spiegazione che il bando prescriva criteri vincolanti di valutazione da parte della Commissione senza che ne segua la possibilità di verificare se tali criteri siano stati (e in quale misura) osservati.
2.2. Orbene, nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.     
Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di insufficienza attribuito all’istante (che gli ha precluso l’ammissione agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.
Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza  dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).
4. Il ricorso va in conclusione accolto, restando demandata alla successiva attività amministrativa ogni ulteriore determinazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso straordinario sia accolto.
  L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE
(Giuseppe Minicone)                    (Alessandro Pajno)


       IL SEGRETARIO
         (Giovanni Mastrocola)





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