Ordinanza del giudice del lavoro in merito al diritto alla esclusione dalla graduatoria di soprannum
Data: Martedì, 11 maggio 2010 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Normativa Utile


Il tribunale di Modica, sezione lavoro, con ordinanza del 22/09/09, nella persona del giudice monocratico, ha espresso parere favorevole al ricorrente avverso il provvedimento di trasferimento per soprannumerarietà applicato dall'amministrazione scolastica. Il ricorrente, infatti, ai sensi dell'art.3 comma 3 e comma 5 ex legge 104/92 risultava essere l'unico soggetto in grado di assistere il genitore disabile in condizione di gravità. Secondo gli artt. 9 e 21 CCNI ( contratto sulla mobilità) egli aveva provveduto in tempo a depositare le dichiarazioni sostitutive dei fratelli che attestavano la loro impossibilità oggettiva ad assistere il genitore disabile. Pertanto, considerati gli atti ed i requisiti richiesti per legge, il giudice stabiliva la legittimità del ricorso fatto ex art. 700 c.p.c ( codice procedura civile) ovvero con procedura d'urgenza , in quanto esistevano i presupposti necessari per ottenere l'urgenza del provvedimento. Innanzittutto il fumus bono iuris; cioè i requisiti necessari atti a far valere il diritto che si vanta, ed inoltre, il periculum in mora, cioè il pericolo derivante dal ritardo di un provvedimento da cui potrebbero derivare danni irreparabili ( es. la morte del soggetto in stato di gravità). Il fumus bono iuris, inoltre, è causale della sommarietà dell'ordinanza in merito: cioè un giudizio di probabilità e verosimiglianza della sussistenza del diritto di cui sopra, fino a prova contraria. Considerati il fatto ed il diritto, il giudice ordinava all'amministrazione scolastica di valutare il requisito della precedenza di cui all'art. 7 punto V CCNI 12/2/09, e quindi l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei docenti soprannumerari. Per inciso,il provvedimento giudiziario in questione è un'ordinanza e non una sentenza.Infatti, mentre la sentenza può essere dichiarativa, cioè deve accertare l'esistenza del diritto, o costituiva, cioè deve creare o estinguere una situazione giuridica in atto,l'ordinanza, invece, impone un fare o un non fare,in ambito amministrativo, in virtù di diritti presenti, fino a prova contraria. Nell'ordinanza in oggetto, infatti, non si tratta di accertare la sussistenza di un diritto, in quanto esso risulta facilmente acclarato e deducibile dagli atti ( il fumus bono iuris che ne costituisce premessa) bensì nell'ordinare che in base ad essa si proceda ad adottare il provvedimento conseguenziale.





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