Più contratti di supplenza, purchè di 180 gg, danno diritto all’inserimento negli elenchi prioritari
Data: Mercoledì, 05 maggio 2010 ore 17:01:11 CEST
Argomento: Comunicati


Dall’avv. Dino Caudullo, che ha seguito il ricorso di un insegnante supplente al quale l’amministrazione non riconosceva il servizio perché svolto con più contratti di lavoro, riceviamo quanto stabilito dal Giudice del lavoro di Siracusa.
Il Giudice del lavoro di Siracusa ha dichiarato il diritto di un docente ad essere inserito negli elenchi prioritari di cui al D.M. n. 100 del 17.12.2009, sebbene avesse maturato il requisito richiesto dalla legge 167/2009 di conversione del d.l. 134/2009 c.d. “salvaprecari” (ovvero aver svolto una supplenza di almeno 180 giorni), in virtù di più contratti di lavoro.
Avv. Dino Caudullo
dino.caudullo@tin.it


redazione@aetnanet.org

Il Giudice del lavoro di Siracusa ha dichiarato il diritto di un docente ad essere inserito negli elenchi prioritari di cui al D.M. n. 100 del 17.12.2009, sebbene avesse maturato il requisito richiesto dalla legge 167/2009 di conversione del d.l. 134/2009 c.d. “salvaprecari” (ovvero aver svolto una supplenza di almeno 180 giorni), in virtù di più contratti di lavoro.
L’Ufficio scolastico provinciale in particolare, in applicazione delle disposizioni restrittive previste dal d.m. n.100 del 17.12.09, riteneva che fosse indispensabile aver stipulato un unico contratto di supplenza della durata di almeno 180 giorni presso un'unica istituzione scolastica, respingendo quindi le domande di inserimento negli elenchi prioritari presentate da tutti quei docenti che, sebbene avessero svolto supplenze anche per più dei 180 giorni previsti, avevano maturato detto requisito in virtù di più contratti di supplenza presso più scuole.
Il Tribunale del lavoro di Siracusa, accogliendo il ricorso d’urgenza predisposto dall’Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania nell’interesse di un docente cui era stato negato l’inserimento negli elenchi prioritari, sebbene avesse prestato servizio per oltre 200 giorni nella medesima scuola, ma in virtù di più contratti di supplenza, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione, rilevando che è del tutto indifferente che il requisito richiesto dal decreto ministeriale sia stato maturato in virtù di uno o più contratti di supplenza, anche su più scuole, considerato che la legge n. 167/2009 ha inteso ricomprendere nel novero dei beneficiari, tutti coloro che hanno comunque prestato servizio per almeno 180 giorni nell’a.s. 2008/2009.
                                    Avv. Dino Caudullo
                                    dino.caudullo@tin.it








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