Dirigenti congelati-Esposto della dirpresidi sicilia al CSM e al Guardasigilli
Data: Martedì, 04 maggio 2010 ore 23:15:51 CEST
Argomento: Comunicati


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-           Al Ministro Guardasigilli, on. Angelino Alfano, Via Arenula, 70 - 00186 Roma
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Oggetto: Sentenze contrastanti sul concorso a dirigente scolastico in Sicilia- Grave nocumento ai vincitori - ESPOSTO

La DIRPRESIDI Sicilia, sindacato di dirigenti scolastici dell’area V, chiede, un urgente e immediato intervento delle autorità in indirizzo sulla questione che sotto si espone, a tutela e con patrocinio dei propri rappresentati, che riteniamo vittime di una disparità di trattamento per le pronunce palesemente contrastanti sulla stessa questione tra il CS e il CGA Sicilia.
Il Consiglio di Stato si é pronunciato infatti su appelli analoghi a quelli  trattati  in Sicilia dal CGA.
I due Consessi pervengono , nell’esaminare le identiche eccezioni , afferenti alle presunte violazioni legate al DPR n.487/94 e DPCM n.341/2001, nell’ambito della procedura di espletamento del concorso a D.S., a decisioni diametralmente opposte.
Ciò ha comportato che la medesima procedura posta in essere da diverse commissioni (italiane) e dalla commissione siciliana ( che pare proprio non appartenga all’Italia) è stata ritenuta valida nella penisola ed invalida , anzi nulla , nell’isola.
Cosicché paradossalmente i Dirigenti Scolastici della Penisola, sono legittimati ad esercitare le loro funzioni ed i Dirigenti Scolastici dell’Isola NO!
Ecco i fatti con quadri comparativi.

Motivo di appello al CGA

Motivo di appello al CdS

Violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2, comma 7°, del D.P.C.M. 30/5/2001, n. 341, in relazione al principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, nonché del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001; eccesso di potere per violazione dei criteri e delle modalità di valutazione predeterminati dalla Commissione, nonché ancora violazione dei principi generali delle procedure concorsuali, essendo stata la Commissione esaminatrice suddivisa in due sotto-commissioni, che avrebbero dovuto riunirsi in collegio perfetto con la presenza del medesimo presidente e che non avrebbero potuto quindi operare simultaneamente (come viceversa avvenuto), con conseguente impossibilità – o falsità – di quanto attestato a verbale;

É interessante leggere le conclusioni a cui sono pervenute il CGA ed CdS .


CGA

CdS – sezione sesta

Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.
Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri. ... omissis ...
Al riguardo non è contestato che l’unico Presidente si spostasse ora dall’una ed ora dall’altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima.
Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.

 

Quanto al secondo motivo di gravame, si deve ricordare come – a norma dell’art. 8 del medesimo bando di concorso – la Commissione fosse costituita e dovesse operare a norma del DPCM n. 341 del 30.5.2001 (regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici).
In base a tale decreto (conforme, sul punto, al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici, approvato con D.P.R. 9.5.1994, n. 487) le commissioni avrebbero dovuto essere composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, in presenza di un numero di concorrenti superiore a 500 unità (1000 per gli impieghi di cui al citato D.P.R. n. 487/94), avrebbero potuto essere costituite sotto-commissioni, con integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, ma con un unico Presidente: quanto sopra, evidentemente, per assicurare maggiore celerità di svolgimento alla procedura concorsuale, salvaguardando però – attraverso la supervisione dell’unico Presidente – la massima possibile omogeneità di giudizio. Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. E’ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell’uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell’unico Presidente nei termini sopra indicati.

Il pensiero del CGA viene ancora una volta confermato  nel giudizio di ottemperanza, che così si è espresso: “ ... omissis ... in concreto, la valutazione della interessata è stata effettuata da un organo collegiale in formazione monca.
L’alternarsi indeterminato della presenza del presidente a talune e non ad altre valutazioni vale soltanto ad evidenziare – nell’impianto motivazionale della decisione di appello – come al vizio del provvedimento sia corrisposta, in concreto, una modalità operativa che ha eluso in radice, con la violazione della collegialità, anche le garanzie complessive del procedimento concorsuale, irrimediabilmente compromesse.
Le decisioni tutte del CGA sono state emesse in  data antecedente a quella della sentenza del CdS.
Da quanto sopra si evince in modo certo ed inequivocabile che la cosiddetta “certezza del diritto” nel Paese che è stato definito  “culla del diritto” non esiste più.
Oggi le ordinanze n. 399 e n. 400 del 27.04.2010 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, accogliendo i ricorsi in appello ha annullato le ordinanze del TARS – Palermo n. 81/2010 e n. 96/2010, che avevano sospeso il provvedimento di avvio del nuovo concorso e la nomina della nuova Commissione dichiarando testualmente in motivazione che “appaiono interamente travisati i chiari contenuti della decisione emessa da questo Consiglio di Giustizia in sede di esecuzione di giudicato di cui costituisce ottemperanza il provvedimento oggetto della misura cautelare;” - “che l’Amministrazione Scolastica è tenuta a conformarsi alla decisione emessa in sede di esecuzione di giudicato, e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza cautelare proposta in primo grado” – “dare seguito all’attività di confermazione alla decisione emessa da questo Consiglio in sede di esecuzione di giudicato, secondo quanto disposto nell’atto impugnato di primo grado”.
Lascia perplessi apprendere che con la nota del 23.12.2009 il “Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione consigliava vivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Sicilia di fare intercorrere dalla data di notifica a tutti i possibili candidati e la data della prima prova scritta lo stesso lasso di tempo intercorso a suo tempo tra la pubblicazione delle graduatorie di coloro che aveva superato la selezione per titoli e le prove scritte.
Il 23.12.2009 é data posteriore al deposito della sentenza del Consiglio di Stato, anche il Ministero gioca con i presidi coinvolti?
Il Ministero é convenuto in tutti i processi, venendo a conoscenza della sentenza del CdS, non sente il bisogno di chiedere un pronunciamento a sezioni unite?
Pare proprio di vivere nel regno delle due Sicilie allorché le sentenze degli stessi erano fondate sull’oscura e “nuda autorità“ degli arcana juris esercitata dai magistrati o sull’arbitrio del sovrano.
Ma vi è di più le Commissioni a venire in presenza di più di 500 candidati come dovranno comportarsi?!
Dipenderà dal territorio in cui verranno ad operare?!
Converrà non partecipare più ai concorsi  a svolgere nell’Isola ed optare per quelli della Penisola?!
Chi dovrà fare chiarezza?
Nelle more che pervengano risposte certe ed inequivocabili ed applicabili sull’intero territorio nazionale (siamo ancora una Nazione?) guardiamo,… sulle sponde del fiume…, lo scorrere dello stesso.
Per tutto quanto in premessa esposto
SI CHIEDE
L’intervento autorevole delle autorità in indirizzo per l’esercizio dei  poteri in capo alle rispettive amministrazioni per accertare l’eventuale esistenza di responsabilità in ordine alla vistosa disparità di trattamento.
In allegato le sentenze di cui all’oggetto.

Il presidente regionale della DIRPRESIDI/SICILIA
Preside Indelicato Salvatore, s.indelicato@tin.it







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