Prove Invalsi. I Cobas sul piede di guerra: è il collegio dei docenti che le delibera.
Data: Martedì, 04 maggio 2010 ore 07:09:37 CEST Argomento: Rassegna stampa
LE PROVE INVALSI NON SONO OBBLIGATORIE!
Ci risiamo. Anche quest’anno molti Dirigenti Scolastici stanno
solertemente candidando le nostre scuole per le prove INVALSI.
Ricordiamo che nessun Dirigente può arrogarsi il diritto di iscrivere
la propria scuola alle prove; è il Collegio Docenti, unico organo
competente in materia didattica, che può eventualmente deliberare
l’adesione della scuola. Nel corrente anno scolastico nulla è stato
innovato e, allo stato, non esiste alcuna norma che preveda
l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle
scuole italiane. L’unica indicazione in tal senso è inserita nella
circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009, con la quale il dott.
Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro che: “La valutazione
riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi
delle istituzioni scolastiche, statali, e paritarie, del primo ciclo di
istruzione.”. Pare chiaro che quanto affermato da un dirigente del
Ministero non può innovare il quadro normativo poiché (non essendo lo
stesso fonte del diritto) le norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA
OBBLIGATORIETA’ ma, anzi, indicano che su tale materia l’unico titolato
a decidere sia il Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle
singole classi. Sono anni che i vari Ministri stanno cercando di
piegare i docenti italiani a meccanismi di valutazione degli
apprendimenti che, giustamente, vengono sentiti come estranei alle
pratiche didattiche delle scuole. E sono anni che in tutto il paese
moltissime Istituzioni Scolastiche decidono di non
somministrare i test, moltissimi insegnanti si rifiutano di sottoporre
i loro ragazzi alle prove e in alcuni casi i genitori, soprattutto
quelli dei bimbi della scuola elementare, tengono a casa i bambini per
i giorni della somministrazione. E’ stato infatti subito chiaro a tutti
il significato di tali prove: classificare le scuole, dare ad ognuna il
suo punteggio che influirà sui finanziamenti, proseguire e anzi elevare
a sistema quella didattica dei quiz che resta la sola capace di fornire
una “valutazione oggettiva” a ciò che per definizione non può
esserlo: la scuola resta una moltitudine di comunità viventi, ciascuna
con la sua storia, le sue abitudini, i suoi conflitti, dove si
incontrano esseri umani diversi per età, sesso, carattere, visioni del
mondo, provenienze geografiche e culturali. La noncuranza per
l’esperienza reale di insegnanti e studenti è particolarmente evidente
nelle prove Invalsi: esse rappresentano un asse portante dei processi
di cosiddette “riforme” che ormai da 15 anni stanno infestando la
scuola italiana. OGGI I TEST INVALSI RISCHIANO DI ESSERE ANCORA PIÙ
PERICOLOSI: il D.L.vo n° 150/2009 (cd decreto Brunetta) ed il disegno
di legge Aprea, in discussione in Parlamento, prevedono infatti la
differenziazione di carriera per gli insegnanti: 3 livelli stipendiali,
un portfolio del docente in cui
siano registrati “l’efficacia dell’azione didattica e formativa”.
Insomma, il passaggio da un livello stipendiale all’altro sarà
determinato dai risultati didattici; e tali risultati, per essere
Oggettivi, saranno basati su prove oggettive quali quelle proposte
dall’INVALSI. LE PROVE INVALSI RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER LA LIBERTÀ
DI INSEGNAMENTO! RESPINGIAMO LA DIDATTICA DEI QUIZ DI EMANAZIONE
MINISTERIALE RIFIUTIAMO DI SOTTOPORRE I NOSTRI BAMBINI/E AI TEST
PRETENDIAMO CHE I COLLEGI DEI DOCENTI SI ESPRIMANO
COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org
Al Dirigente Scolastico
____________________
____________________
e. p. c.
Alle RSU d’Istituto
Al Collegio dei Docenti
____________________
____________________
Oggetto: non disponibilità attività di rilevazione degli apprendimenti
INVALSI.
La/lo scrivente _________________________ insegnante elementare, scuola
media presso ________________________________, in relazione all’oggetto
espone quanto segue.
La S.V. ha previsto (indicare la circolare interna se emessa) la
partecipazione della nostra scuola al progetto dell’INVALSI sulla
rilevazione degli apprendimenti degli alunni ed ha pianificato ed
organizzato le prove in oggetto per le classi seconde e quinte (prima
per le medie) per i prossimi giorni secondo il calendario previsto
dall’INVALSI.
A tale proposito si ricorda che il Collegio dei Docenti del nostro
Circolo Didattico,
………………….
ha deliberato a maggioranza di NON ADERIRE al progetto INVALSI sulla
rilevazione degli apprendimenti degli alunni;
(o in alternativa)
pur convocato non gli è stato consentito di deliberare sulla materia;
non è stato convocato per l’eventuale delibera di approvazione del
progetto INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni.
………………….
La/lo scrivente insegnante segnala che la vigente normativa non prevede
alcuna obbligatorietà alla partecipazione dei test di valutazione
nazionali INVALSI e che la S.V. non ha alcuna facoltà/potere di aderire
agli stessi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del
Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti
di classe, i quali possono decidere di aderire o meno.
Tale adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei
Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata
dall’INVALSI quale “scuola campione” poiché anche in tale eventualità
non esiste alcuna norma che prevede la obbligatorietà della
partecipazione delle scuole, delle classi, delle/dei singoli insegnanti
alle stesse anche nel caso in cui le prove fossero organizzate con
l’intervento di somministratori ed osservatori esterni.
Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999
(Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994
(Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri
del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente nota i due commi
citati).
Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece,
esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del
D.L.vo n° 165/2001).
Nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non
esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione
delle prove INVALSI nelle scuole italiane. L’unica indicazione in tal
senso è inserita nella circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009,
con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro
che: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti
delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e
paritarie, del primo ciclo di istruzione.”.
Pare chiaro che quanto affermato dal dott. Dutto non può innovare il
quadro normativo poiché (non essendo lo stesso fonte del diritto) le
norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’ ma anzi
indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il
Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi.
Tutto ciò evidenziato e premesso, si comunica che la/il sottoscritto
insegnante NON E’ DISPONIBILE all’effettuazione dei test INVALSI, né
nelle proprie né in altre classi, e che non è, altresì, disponibile a
farle effettuare nelle proprie ore di lezione poiché le attività sono
state previste nel POF d’Istituto, nella programmazione annuale e nella
programmazione settimanale ed i test INVALSI non rientrano tra queste.
Si segnala che gli atti unilaterali della S.V. sulla
materia in oggetto non possono avere alcun carattere imperativo per il
personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche l’articolo 33
della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di
insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla
somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale
organizzazione delle stesse.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
________, ___ aprile 2010
L’insegnante
___________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999 n. 275
Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche
…omissis…
articolo 4
…omissis…
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali
in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2,
lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano
inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 7 - Collegio dei docenti
…omissis…
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
…omissis…
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica
per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica;
…omissis…
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
…omissis…
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60 - www.cobas-scuola.it - e-mail:
mail@cobas-scuola.org
Ai Dirigenti Scolastici
____________________
____________________
e. p. c.
Alle RSU d’Istituto
Ai componenti degli Organi Collegiali
____________________
____________________
Oggetto: rilevazione degli apprendimenti INVALSI 2010 - DIFFIDA.
Lo scrivente _________________ in nome dell’Organizzazione Sindacale
COBAS - Comitati di Base della Scuola, in relazione all’oggetto espone
quanto segue.
Si è avuta notizia che nella Vostra Istituzione Scolastica sia stata
prevista la partecipazione al progetto dell’INVALSI sulla rilevazione
degli apprendimenti degli alunni e che siano state pianificate le prove
in oggetto (per le classi seconde e quinte delle scuole elementari e
classi prime delle scuole medie) secondo il calendario previsto
dall’INVALSI, 6, 11 e 13 maggio 2010.
Si è saputo, altresì, molti Collegi dei Docenti abbiano deliberato di
NON ADERIRE al progetto INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti
degli alunni ovvero non siano stati convocati per l’eventuale delibera
di approvazione dello stesso progetto o la Presidenza (Dirigente
Scolastico) non abbia, illegittimamente, consentito al Collegio di
deliberare sull’argomento.
Molti dirigenti scolastici hanno comunicato alle/ai docenti (senza che
si consentisse ai componenti dell’Organo Collegiale di intervenire sul
punto) che si sarebbero assunti la responsabilità di aderire alle prove
INVALSI.
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che la vigente normativa
non prevede alcuna obbligatorietà della partecipazione alle valutazioni
nazionali INVALSI e che i Dirigenti Scolastici non hanno alcuna
facoltà/potere di aderire alle stesse poiché tale decisione è nella
esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità
delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di
svolgerle o meno.
Tale adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei
Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata
dall’INVALSI quale “scuola campione” poiché anche in tale eventualità
non esiste alcuna norma che prevede la obbligatorietà della
partecipazione delle scuole, delle classi, delle/dei singoli insegnanti
alle stesse anche nel caso in cui le prove fossero organizzate con
l’intervento di somministratori esterni.
Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999
(Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994
(Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri
del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente nota i due commi
citati).
Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece,
esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad
attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del
D.L.vo n° 165/2001).
Nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non
esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione
delle prove INVALSI nelle scuole italiane. L’unica indicazione in tal
senso è inserita nella circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009,
con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro
che: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti
delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e
paritarie, del primo ciclo di istruzione.”.
Pare chiaro che quanto affermato dal dott. Dutto non può innovare il
quadro normativo poiché (non essendo lo stesso fonte del diritto) le
norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’ ma anzi
indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il
Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi.
* * *
Tutto ciò evidenziato e premesso, si
DIFFIDANO
i Dirigenti Scolastici, in assenza della delibera dei Collegi dei
Docenti e della disponibilità delle/degli insegnanti delle classi
coinvolte, dall’organizzare le prove di valutazione INVALSI e si chiede
che venga comunicata alla stessa Agenzia la non partecipazione alle
stesse.
Si segnala che gli atti unilaterali dei Dirigenti
Scolastici sulla materia in oggetto non possono avere alcun carattere
imperativo per il personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche
l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla
libertà di insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla
somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale
organizzazione delle stesse ed, infine, si ricorda che ciascun docente
ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di decidere quali attività
debbano essere svolte (sulla base del POF d’Istituto e della
programmazione annuale e settimanale) senza che chicchessia possa
imporre altre attività prive dell’adesione dell’insegnante e della
delibera del Collegio dei Docenti.
Tanto si segnala per gli urgenti adempimenti di competenza e si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
_______________, __ aprile 2010
Per l’Esecutivo
COBAS - Comitati di Base della Scuola
___________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999 n. 275
Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche
…omissis…
articolo 4
…omissis…
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali
in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2,
lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano
inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 7 - Collegio dei docenti
…omissis…
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
…omissis…
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica
per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica;
…omissis…
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
…omissis…
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Diciamo NO alle prove IN-FALSI !
(da Retescuole)
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di miha
Tornano sulla scena i contestati quizzoni scolastici: dopo qualche anno
di basso profilo, a seguito delle proteste degli anni passati, da
quest'anno i test sono obbligatori per tutti. Molti pensano che a
fronte dei devastanti tagli che stanno colpendo le scuole italiane
queste prove siano solo dei dettagli ma la caparbietà con la quale il
MIUR insiste nella loro somministrazione dovrebbe come minimo
insospettirci. Lo stesso accadde anni fa in Inghilterra e oggi i test
sono diventati la principale preoccupazione di insegnanti e alunni
inglesi mentre a New York ci si prepara con attenzione ai test di
ingresso ERB somministrati a bambini di 4 anni per poter entrare nelle
migliori scuole private.
E come mai in una situazione di complessivo degrado dell'istituzione
scolastica, si trovano tante energie e soldi per far svolgere agli
alunni di 4 classi di elementari e medie, ma prossimamente anche delle
superiori, questi lunghi e complicati test? Perchè le famiglie devono
auto-schedarsi dichiarando da quanti anni sono in Italia o che lavoro
fanno? Perchè gli insegnanti dovrebbero perdere due mattine di lezione,
più svariate altre ore per compilare moduli e riportare risultati
seguendo attività non presenti nel POF e spesso non deliberate dal
Collegio? Perchè il personale di segreteria deve lavorare per un ente
esterno?
Nel dubbio meglio astenersi e credo che in questo caso attenersi ad un
saggio proverbio sia anche, e soprattutto, un atto di difesa della
nostra libertà.
Non collaboriamo con la schedatura dei nostri alunni.
Saluti.
Miha
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