Prove Invalsi. I Cobas sul piede di guerra: è il collegio dei docenti che le delibera.
Data: Martedì, 04 maggio 2010 ore 07:09:37 CEST
Argomento: Rassegna stampa


LE PROVE INVALSI NON SONO OBBLIGATORIE!
Ci risiamo. Anche quest’anno molti Dirigenti Scolastici stanno solertemente candidando le nostre scuole per le prove INVALSI.
Ricordiamo che nessun Dirigente può arrogarsi il diritto di iscrivere la propria scuola alle prove; è il Collegio Docenti, unico organo competente in materia didattica, che può eventualmente deliberare l’adesione della scuola. Nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane. L’unica indicazione in tal senso è inserita nella circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009, con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro che: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e paritarie, del primo ciclo di istruzione.”. Pare chiaro che quanto affermato da un dirigente del Ministero non può innovare il quadro normativo poiché (non essendo lo stesso fonte del diritto) le norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’ ma, anzi, indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi. Sono anni che i vari Ministri stanno cercando di piegare i docenti italiani a meccanismi di valutazione degli apprendimenti che, giustamente, vengono sentiti come estranei alle pratiche didattiche delle scuole. E sono anni che in tutto il paese moltissime Istituzioni Scolastiche decidono di non
somministrare i test, moltissimi insegnanti si rifiutano di sottoporre i loro ragazzi alle prove e in alcuni casi i genitori, soprattutto quelli dei bimbi della scuola elementare, tengono a casa i bambini per i giorni della somministrazione. E’ stato infatti subito chiaro a tutti il significato di tali prove: classificare le scuole, dare ad ognuna il suo punteggio che influirà sui finanziamenti, proseguire e anzi elevare a sistema quella didattica dei quiz che resta la sola capace di fornire una “valutazione oggettiva” a ciò che per definizione non può
esserlo: la scuola resta una moltitudine di comunità viventi, ciascuna con la sua storia, le sue abitudini, i suoi conflitti, dove si incontrano esseri umani diversi per età, sesso, carattere, visioni del mondo, provenienze geografiche e culturali. La noncuranza per l’esperienza reale di insegnanti e studenti è particolarmente evidente nelle prove Invalsi: esse rappresentano un asse portante dei processi di cosiddette “riforme” che ormai da 15 anni stanno infestando la scuola italiana. OGGI I TEST INVALSI RISCHIANO DI ESSERE ANCORA PIÙ PERICOLOSI: il D.L.vo n° 150/2009 (cd decreto Brunetta) ed il disegno di legge Aprea, in discussione in Parlamento, prevedono infatti la differenziazione di carriera per gli insegnanti: 3 livelli stipendiali, un portfolio del docente in cui
siano registrati “l’efficacia dell’azione didattica e formativa”. Insomma, il passaggio da un livello stipendiale all’altro sarà determinato dai risultati didattici; e tali risultati, per essere Oggettivi, saranno basati su prove oggettive quali quelle proposte dall’INVALSI. LE PROVE INVALSI RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO! RESPINGIAMO LA DIDATTICA DEI QUIZ DI EMANAZIONE MINISTERIALE RIFIUTIAMO DI SOTTOPORRE I NOSTRI BAMBINI/E AI TEST PRETENDIAMO CHE I COLLEGI DEI DOCENTI SI ESPRIMANO
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Al Dirigente Scolastico
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e. p. c.
Alle RSU d’Istituto
Al Collegio dei Docenti
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Oggetto: non disponibilità attività di rilevazione degli apprendimenti INVALSI.


La/lo scrivente _________________________ insegnante elementare, scuola media presso ________________________________, in relazione all’oggetto espone quanto segue.
La S.V. ha previsto (indicare la circolare interna se emessa) la partecipazione della nostra scuola al progetto dell’INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti  degli alunni ed ha pianificato ed organizzato le prove in oggetto per le classi seconde e quinte (prima per le medie) per i prossimi giorni secondo il calendario previsto dall’INVALSI.
A tale proposito si ricorda che il Collegio dei Docenti del nostro Circolo Didattico,
………………….
ha deliberato a maggioranza di NON ADERIRE al progetto INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni;
(o in alternativa)
pur convocato non gli è stato consentito di deliberare sulla materia;
non è stato convocato per l’eventuale delibera di approvazione del progetto INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni.
………………….
La/lo scrivente insegnante segnala che la vigente normativa non prevede alcuna obbligatorietà alla partecipazione dei test di valutazione nazionali INVALSI e che la S.V. non ha alcuna facoltà/potere di aderire agli stessi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno.
Tale adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata dall’INVALSI quale “scuola campione” poiché anche in tale eventualità non esiste alcuna norma che prevede la obbligatorietà della partecipazione delle scuole, delle classi, delle/dei singoli insegnanti alle stesse anche nel caso in cui le prove fossero organizzate con l’intervento di somministratori ed osservatori esterni.
Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999 (Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente nota i due commi citati).
Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001).
Nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane. L’unica indicazione in tal senso è inserita nella circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009, con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro che: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e paritarie, del primo ciclo di istruzione.”.
Pare chiaro che quanto affermato dal dott. Dutto non può innovare il quadro normativo poiché (non essendo lo stesso fonte del diritto) le norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’ ma anzi indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi.
Tutto ciò evidenziato e premesso, si comunica che la/il sottoscritto insegnante NON E’ DISPONIBILE all’effettuazione dei test INVALSI, né nelle proprie né in altre classi, e che non è, altresì, disponibile a farle effettuare nelle proprie ore di lezione poiché le attività sono state previste nel POF d’Istituto, nella programmazione annuale e nella programmazione settimanale ed i test INVALSI non rientrano tra queste.
    Si segnala che gli atti unilaterali della S.V. sulla materia in oggetto non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

________, ___ aprile 2010
               L’insegnante
                
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999  n. 275
Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche

…omissis…
articolo 4
…omissis…

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.



DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 7 - Collegio dei docenti

…omissis…

2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
…omissis…
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

…omissis…

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
…omissis…
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.


COBAS - Comitati di Base della Scuola
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Ai Dirigenti Scolastici
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e. p. c.
Alle RSU d’Istituto
Ai componenti degli Organi Collegiali
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Oggetto: rilevazione degli apprendimenti INVALSI 2010  - DIFFIDA.



Lo scrivente _________________ in nome dell’Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola, in relazione all’oggetto espone quanto segue.
Si è avuta notizia che nella Vostra Istituzione Scolastica sia stata prevista la partecipazione al progetto dell’INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni e che siano state pianificate le prove in oggetto (per le classi seconde e quinte delle scuole elementari e classi prime delle scuole medie) secondo il calendario previsto dall’INVALSI, 6, 11 e 13 maggio 2010.
Si è saputo, altresì, molti Collegi dei Docenti abbiano deliberato di NON ADERIRE al progetto INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti degli alunni ovvero non siano stati convocati per l’eventuale delibera di approvazione dello stesso progetto o la Presidenza (Dirigente Scolastico) non abbia, illegittimamente, consentito al Collegio di deliberare sull’argomento.

Molti dirigenti scolastici hanno comunicato alle/ai docenti (senza che si consentisse ai componenti dell’Organo Collegiale di intervenire sul punto) che si sarebbero assunti la responsabilità di aderire alle prove INVALSI.
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che la vigente normativa non prevede alcuna obbligatorietà della partecipazione alle valutazioni nazionali INVALSI e che i Dirigenti Scolastici non hanno alcuna facoltà/potere di aderire alle stesse poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di svolgerle o meno.
Tale adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata dall’INVALSI quale “scuola campione” poiché anche in tale eventualità non esiste alcuna norma che prevede la obbligatorietà della partecipazione delle scuole, delle classi, delle/dei singoli insegnanti alle stesse anche nel caso in cui le prove fossero organizzate con l’intervento di somministratori esterni.
Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999 (Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente nota i due commi citati).
Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001).
Nel corrente anno scolastico nulla è stato innovato e, allo stato, non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane. L’unica indicazione in tal senso è inserita nella circolare del MIUR n° 86, del 22 ottobre 2009, con la quale il dott. Mario G. Dutto, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, afferma tra l’altro che: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali, e paritarie, del primo ciclo di istruzione.”.
Pare chiaro che quanto affermato dal dott. Dutto non può innovare il quadro normativo poiché (non essendo lo stesso fonte del diritto) le norme vigenti NON PREVEDONO L’AFFERMATA OBBLIGATORIETA’ ma anzi indicano che su tale materia l’unico titolato a decidere sia il Collegio dei Docenti e le/gli insegnanti delle singole classi.
*  *  *
Tutto ciò evidenziato e premesso, si
DIFFIDANO
i Dirigenti Scolastici, in assenza della delibera dei Collegi dei Docenti e della disponibilità delle/degli insegnanti delle classi coinvolte, dall’organizzare le prove di valutazione INVALSI e si chiede che venga comunicata alla stessa Agenzia la non partecipazione alle stesse.
    Si segnala che gli atti unilaterali dei Dirigenti Scolastici sulla materia in oggetto non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse ed, infine, si ricorda che ciascun docente ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del POF d’Istituto e della programmazione annuale e settimanale) senza che chicchessia possa imporre altre attività prive dell’adesione dell’insegnante e della delibera del Collegio dei Docenti.
Tanto si segnala per gli urgenti adempimenti di competenza e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.


_______________, __ aprile 2010

              Per l’Esecutivo
                                                         COBAS - Comitati di Base della Scuola
                
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1999  n. 275
Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche

…omissis…
articolo 4
…omissis…

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.



DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 7 - Collegio dei docenti

…omissis…

2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
…omissis…
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

…omissis…

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
…omissis…
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.


Diciamo NO alle prove IN-FALSI !  (da Retescuole)
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di miha

Tornano sulla scena i contestati quizzoni scolastici: dopo qualche anno di basso profilo, a seguito delle proteste degli anni passati, da quest'anno i test sono obbligatori per tutti. Molti pensano che a fronte dei devastanti tagli che stanno colpendo le scuole italiane queste prove siano solo dei dettagli ma la caparbietà con la quale il MIUR insiste nella loro somministrazione dovrebbe come minimo insospettirci. Lo stesso accadde anni fa in Inghilterra e oggi i test sono diventati la principale preoccupazione di insegnanti e alunni inglesi mentre a New York ci si prepara con attenzione ai test di ingresso ERB somministrati a bambini di 4 anni per poter entrare nelle migliori scuole private.
E come mai in una situazione di complessivo degrado dell'istituzione scolastica, si trovano tante energie e soldi per far svolgere agli alunni di 4 classi di elementari e medie, ma prossimamente anche delle superiori, questi lunghi e complicati test? Perchè le famiglie devono auto-schedarsi dichiarando da quanti anni sono in Italia o che lavoro fanno? Perchè gli insegnanti dovrebbero perdere due mattine di lezione, più svariate altre ore per compilare moduli e riportare risultati seguendo attività non presenti nel POF e spesso non deliberate dal Collegio? Perchè il personale di segreteria deve lavorare per un ente esterno?
Nel dubbio meglio astenersi e credo che in questo caso attenersi ad un saggio proverbio sia anche, e soprattutto, un atto di difesa della nostra libertà.
Non collaboriamo con la schedatura dei nostri alunni.
Saluti.
Miha








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