Dirigenti scolastici, sentenza del Cga
Data: Sabato, 01 maggio 2010 ore 09:15:00 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Con ordinanze n. 399 e n. 400 del 27.04.2010 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, accogliendo i ricorsi in appello proposti dalle professoresse Gugliotta e Cucciniello, assistite dall’avv. Caterina Giunta e dall’avv. Salvatore Leone Giunta, nonché gli atti di intervento ad adiuvandum proposti dal prof. Alagna Antonino più 38 e prof.ssa Cerniglia Lucia più 38, anche essi assistiti dall’avv. Caterina Giunta unitamente dall’avv. Maria Diliberto, ha annullato le ordinanze del TARS – Palermo n. 81/2010 e n. 96/2010, che avevano sospeso il provvedimento di avvio del nuovo concorso e la nomina della nuova Commissione dichiarando testualmente in motivazione che “appaiono interamente travisati i chiari contenuti della decisione emessa da questo Consiglio di Giustizia in sede di esecuzione di giudicato di cui costituisce ottemperanza il provvedimento oggetto della misura cautelare; - “che l’Amministrazione Scolastica è tenuta a conformarsi alla decisione emessa in sede di esecuzione di giudicato, e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza cautelare proposta in primo grado” , dichiarando l’accoglimento del ricorso e in riforma dell’ordinanza impugnata “la reiezione dell’istanza cautelare” proposta in primo grado, fermo l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare seguito all’attività di confermazione alla decisione emessa da questo Consiglio in sede di esecuzione di giudicato, secondo quanto disposto nell’atto impugnato di primo grado”.
Dichiara l’avv. Caterina Giunta che dalle superiori ordinanze discende senza ombra di dubbio l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla immediata fissazione del nuovo concorso, nei termini specificatamente indicati nella nota del 23.12.2009 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione che ha consigliato vivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Sicilia di fare intercorrere dalla data di notifica a tutti i possibili candidati e la data della prima prova scritta lo stesso lasso di tempo intercorso a suo tempo tra la pubblicazione delle graduatorie di coloro che aveva superato la selezione per titoli e le prove scritte.
Mi auguro a questo punto conclude l’avv. Giunta che l’Amministrazione Regionale non trovi qualche altro motivo per ritardare, ancora una volta, di ottemperare al giudicato del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

fonte: www.agrigentoflash.it/






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