Dirigenti scolastici, sentenza del Cga
Data: Sabato, 01 maggio 2010 ore 09:15:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Con ordinanze n. 399 e n. 400 del 27.04.2010 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Siciliana, accogliendo i ricorsi in
appello proposti dalle professoresse Gugliotta e Cucciniello, assistite
dall’avv. Caterina Giunta e dall’avv. Salvatore Leone Giunta, nonché
gli atti di intervento ad adiuvandum proposti dal prof. Alagna Antonino
più 38 e prof.ssa Cerniglia Lucia più 38, anche essi assistiti
dall’avv. Caterina Giunta unitamente dall’avv. Maria Diliberto, ha
annullato le ordinanze del TARS – Palermo n. 81/2010 e n. 96/2010, che
avevano sospeso il provvedimento di avvio del nuovo concorso e la
nomina della nuova
Commissione dichiarando testualmente in motivazione che “appaiono
interamente travisati i chiari contenuti della decisione emessa da
questo Consiglio di Giustizia
in sede di esecuzione di giudicato di cui costituisce ottemperanza il
provvedimento oggetto della misura cautelare;
- “che l’Amministrazione Scolastica è tenuta a conformarsi alla
decisione emessa in sede di esecuzione di giudicato, e, pertanto,
l’ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione
dell’istanza cautelare proposta in primo grado”
, dichiarando l’accoglimento del ricorso e in riforma dell’ordinanza
impugnata “la reiezione dell’istanza cautelare” proposta in primo
grado, fermo l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare seguito
all’attività di confermazione alla
decisione emessa da questo Consiglio in sede di esecuzione di
giudicato, secondo quanto disposto nell’atto impugnato di primo grado”.
Dichiara l’avv. Caterina Giunta che dalle superiori ordinanze discende
senza ombra di dubbio l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla
immediata fissazione del nuovo concorso, nei termini specificatamente
indicati nella nota del 23.12.2009 del
Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione che ha consigliato
vivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Sicilia
di fare intercorrere dalla
data di notifica a tutti i possibili candidati e la data della prima
prova scritta lo stesso lasso di tempo intercorso a suo tempo tra la
pubblicazione delle graduatorie di coloro che aveva superato la
selezione per titoli e le prove scritte.
Mi auguro a questo punto conclude l’avv. Giunta che l’Amministrazione
Regionale non trovi qualche altro motivo per ritardare, ancora una
volta, di ottemperare al giudicato del Consiglio di Giustizia
Amministrativa.
fonte: www.agrigentoflash.it/
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