Precisazioni CISL Scuola sul sostegno
Data: Mercoledì, 28 aprile 2010 ore 15:06:57 CEST Argomento: Rassegna stampa
Dalla Cisl-Scuola Sicilia riportiamo quanto è apparso sul
sito http://www.cislscuolasicilia.it/cisl-index.htm che
è di grande importanza relativamente alla dotazione organica degli
insegnanti di sostegno.
Contrariamente a quanto affermato da alcune notizie apparse su siti
specializzati, la sentenza n.
2231/2010 della sesta sezione del Consiglio di Stato non ha
assolutamente contraddetto la recente pronuncia della Corte
Costituzionale (sentenza n. 80/2010) in materia di determinazione della
dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella scuola statale.
Lo precisa la Segreteria Nazionale della CISL Scuola con una nota
articolata.
Accogliendo, infatti,
l’appello dei genitori di un alunno della scuola primaria di un
istituto comprensivo in provincia di Udine, avverso una sentenza di
primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. di Trieste, il
Consiglio di Stato ha affermato il diritto di quest’ultimo alla
riconsiderazione del numero delle ore di sostegno assegnate, numero
contestato dai genitori. Nel riconoscere il diritto il giudice
amministrativo di seconda istanza ha comunque precisato quali sono i
limiti entro i quali si può addivenire all’assegnazione delle ore di
sostegno in deroga: nel caso in questione, infatti, l’alunno svolgeva
un modulo didattico di 32 ore e i genitori sostenevano che doveva
essere garantita la copertura dell’intero orario di permanenza
scolastica del figlio. Ciò, però, contraddirebbe con la
regolamentazione legislativa della figura dell’insegnante di sostegno,
che non svolge una funzione di assistenza dell’alunno in
situazione di handicap ma – assumendo la contitolarità delle classi e
sezioni in cui opera – svolge una attività di sostegno all’integrazione
dell’alunno, partecipando alla programmazione didattica ed educativa al
pari degli altri docenti.
Tra l’altro è di tutta evidenza che l’orario obbligatorio di servizio
del docente (in questo caso 24 ore settimanali) non potrebbe essere
sufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza dell’alunno.
Questa eventualità, afferma il Collegio, «tradirebbe lo spirito della
normativa volta a favorire in ogni caso la integrazione scolastica
degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e
commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno».
Il Consiglio di Stato, quindi, nel pieno rispetto della pronuncia della
Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto ad una
rideterminazione del numero di ore di sostegno assegnate per
l’integrazione dell’alunno – tenendo conto anche degli ulteriori
strumenti (come il servizio socio-educativo) che potrebbero consentire
anche la copertura integrale del periodo di frequenza – ma senza venir
meno alle finalità che le norme assegnano all’attività di sostegno, che
non è finalizzata all’assistenza dell’alunno in situazione di handicap
ma alla sua integrazione scolastica. In ogni caso, contrariamente alle
affermazioni di qualcuno, il Collegio non ha mai preso in
considerazione l’eventualità che esigenze di natura finanziaria
potessero limitare il diritto dell’alunno. """
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