Antonino Russo: Disposizioni per il miglioramento dell'offerta didattica per l'anno scolastico 2010-
Data: Domenica, 25 aprile 2010 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Redazione


Interrogazione parlamentareL'on. Antonino Russo in data 8 marzo 2010 rispondendo ad una interrogazione presentata nella VII Commissione cultura alla Camera, volta a conoscere le disposizioni per il miglioramento del’offerta didattica per i prossimo anno scolastico, in merito ad uno specifico quesito riguardante i posti di sostegno, il sottosegretario Viceconte ha replicato che la tematica relativa all'assegnazione ad ogni alunno delle ore di sostegno richieste, in deroga al tetto massimo consentito, in presenza di certificazione di handicap grave è stata affrontata nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010, con la quale è stato trasmesso alle direzioni scolastiche regionali lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2010/2011.

“In particolare, nella suddetta circolare si è preliminarmente richiamata la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge finanziaria 2008, varata durante la precedente legislatura, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; l'illegittimità dell'articolo 2, comma 414, della stessa legge finanziaria, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della Consulta, il Ministero si è riservato di fornire ulteriori, specifiche indicazioni nella circolare sull'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, indicazioni che dovranno scaturire da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

Nella sopra citata circolare si è, fra l'altro, evidenziato che la Corte Costituzionale non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra menzionato, nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'anno scolastico 2010/2011, ultimo anno del triennio, determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'anno scolastico 2010/2011, comprensiva dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. La terza quota del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

Per completezza di quadro espositivo, nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili in ciascuna regione nell'anno 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto che di quella di organico di fatto.

Inoltre, sempre nella citata circolare n. 37, si è fatto presente che, ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

Si è pure fatto presente che i direttori scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
E ancora, si è ricordato che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del Regolamento sul dimensionamento.
Infine, si è raccomandata la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.






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