ALLA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ORDINARISTI
Lettera aperta agli idonei del concorso pubblico scuola
Forse c'eravamo illusi, cari colleghi ordinaristi! Forse qualcuno di noi, in un improvviso quanto improvvido soprassalto di ottimismo, aveva creduto, superato il famigerato concorso pubblico del 1999-2001, che sarebbe bastato sedersi ed aspettare il proprio turno: il postino avrebbe presto o tardi depositato il sospirato telegramma d'immissione in ruolo. Ah… la certezza del diritto… chimera in un paese dove la via della legge è lastricata di deliri amministrativi!
È ora di svegliarsi, cari amici, e ognuno di noi deve provarlo a fare nel suo piccolo orto. L'Italia è una grande palude, non v'è certezza di alcunché quando si mettono in moto le spirali corporative, quando meschini egoismi s'incontrano col genio politico-burocratico. Credevate che il “maxi concorso” fosse un porto di salvezza, e forse ancora non vi rendete conto che da più parti si sta lavorando, giorno dopo giorno di soppiatto, per frantumarne le minime garanzie.
Tutto ciò offende i fondamenti costituzionali del nostro ordinamento, che prevede la selezione dei meritevoli, attraverso concorso pubblico, per servire la pubblica istruzione. Tutto ciò ha offeso, per due anni di dure lotte, un piccolo manipolo di testardi, che non intendono più doversi vergognare di aver superato l'esame di abilitazione PUBBLICO E SELETTIVO, UNICO E NAZIONALE, e che solo un parodista della Costituzione potrebbe paragonare a lotteria di stato!
Ci appelliamo ai meritevoli, a tutti i meritevoli, senza fantomatiche distinzione tra idonei e vincitori. Quando il concorso fu bandito ( 1 aprile '99 ), non vi era infatti alcuna disponibilità di cattedre, cioè di lavoro. Potevamo allora ritenerci idonei e vincitori allo stesso tempo, tutti noi. Solo dopo, quando un grappolo di abilitati fu immesso in ruolo, pochissimi furono chiamati “vincitori”, tanti altri solo “idonei”.
ADACO non è un gruppo di interessati in cerca di autore o di tutore giuridico. Non ha bisogno di leggine ad hoc, di elemosine ministeriali o di master parauniversitari. È un'associazione di persone dignitose , che ha deciso di alzare la puntata negli insopportabili scontri in atto intorno alla scuola pubblica. Ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale, nostra suprema magistratura, per chiedere che non venga più offeso il buon senso e la personalità di chi ha dimostrato il proprio valore.
Forse non tutti hanno presente gli sforzi organizzativi e finanziari, necessari a mettere mano ad un ricorso costituzionale serio, ben articolato, con puntuali argomentazioni e dettagliati richiami alla giurisprudenza dell' Alta Corte . Quando quest'estate è cominciata la raccolta dei fondi, presso lo studio romano dell' Avv. Roberto Nania, che ci assiste in questa difficile battaglia, non eravamo che diciannove. Era un afoso pomeriggio, e sarebbe stato molto più comodo rinunciare a tutto e investire in circenses i nostri 150 euro.
Ma quei soldi sono stati messi sul piatto senza contarli, da chi ne pesava l'esclusivo valore morale, e oggi vi possiamo assicurare che scialacquare del vile denaro in nome di un principio è molto più appagante di ogni meschino opportunismo. Ci ha formato più di un corso di specializzazione a pagamento!!
Forse ne abbiamo avuto qualche ragione , se è vero che, nonostante la fatica estiva e la difficoltà a mettere ordine nel gruppo di attivisti visionari , siamo in due mesi arrivati a triplicare il numero dei ricorrenti, e a ricevere numerosissimi contributi economici per la nostra causa. Questa sorprendente disponibilità ha garantito entrate utili a condurre in fondo la prima partita costituzionale. Ma rimangono ancora molti passi da compiere, e ammettiamolo francamente , altre spese da affrontare, che ADACO si prodigherà a coprire!
Non credete, una raccolta di fondi è una staffetta di fiaccole nella notte, è un grido di speranzosi. Per questo andiamo avanti, a gridare, perché non ci vergognamo. Forza colleghi, ci appelliamo ad ognuno di voi : da ogni angolo d'Italia può con un click arrivare una moneta, un contributo, una quota, insomma un flash di luce che terrà viva questa corsa nella notte. Non volgere il capo, caro collega, si tratta di spiccioli etici e salutari se saremo molti. La raccolta continua, è l'ora della generosità!! Tutti ne beneficeranno, allo stesso modo tutti, senza distinzioni. Soldi, sì, non ci vergognamo a parlarne. Le spese dell'associazione sono tutte documentabili, amministrate con sobrietà e certificabile trasparenza (i soci ne ricevono il bilancio a fine anno finanziario). Riunioni e lavoro organizzativo li offrono gli attivisti stessi, non i soci.
Volete saperne di più?
Finora sono stati investiti :
a) 9000 euro per questo ricorso (Tar Lazio Sez. III Bis n. 6879/2004);
b) 4000 euro per il parere del nostro costituzionalista, presentato in audizione presso la VII Commissione del Senato , il 29 novembre 2003; (leggi)
c) 5000 euro per un intervento “ ad adiuvandum ”, che ha dato maggior risalto e rigore costituzionale ad un precedente ricorso amministrativo (Tar Lazio, Sez. III bis, n. 4731/02) ancora pendente al Tar del Lazio (impugnativa delle graduatorie permanenti del 2002, lesive per il bonus di 30 punti alle sole SSIS) e che è stato solo rinviato ( non affatto decaduto! ) per sovraggiunta nuova legislazione scolastica, dall'A.D.A.C.O. oggi impugnata.
La disponibiltà dei generosi contributi ha reso possibile questo ricorso costituzionale ( n. 6879/2004 ). E qualcosa si è mosso nella palude ! Un TAR, quello del Lazio, ha finalmente battuto un colpo, timido, ma pur sempre un colpo. Pur infatti respingendo, per prevedibili motivi di interesse amministrativo, la nostra richiesta di sospensiva delle Graduatorie permanenti (vista l'umiliazione che in esse patiscono i vincitori di concorso), il TAR del Lazio ha accolto di valutare ed approfondire, in sede più opportuna entrando nel MERITO del nostro ricorso, il rilievo di costituzionalità sollevato dall'Avv. Nania in rappresentanza di ADACO ( leggi ). Cosa significa questo?
Significa che, per la prima volta in Italia , non sarà un meschino compromesso ministeriale a decidere le sorti dei meritevoli, di tutti i meritevoli, non solo dei volenterosi ricorrenti; ma sarà il più alto garante costituzionale. Qualcuno farà spalluce, ma ci sono ancora modi e vie, per nobilitare l'azione sociale e la rivendicazione culturale.
ADACO ha scelto di percorrere la via dell'umiltà e dell'intransigenza. Non chiede prebende per i suoi appartenenti, ma soltanto:
• che sia degnamente riconosciuto nelle Graduatorie Permanenti il titolo di accesso dei vincitori di concorso pubblico;
• che sia mantenuta la Graduatoria di Merito fino al suo esaurimento, senza mortificanti stravolgimenti, che impediscano ai più meritevoli di accedere al ruolo di insegnanti.
Ma noi costruiamo ponti su una palude, e su una palude non ci si può mai muovere con beata serenità. Così, mentre il nostro primo ricorso avanza nel suo silenzioso cammino procedurale (che si concluderà probabilmente entro la fine dell'anno solare ), il genio ministeriale, nelle vesti ora del Ministro Moratti, sta già preparando nuova materia legislativa, per futuri nostri ricorsi.
Ci riferiamo al famigerato art. 5 del D.D.L. attuativo della riforma, che prevede la mortificante riduzione dal 50 al 25% , delle cattedre che saranno assegnate, ad ogni giro di nuove nomine, ai vincitori di concorso ora iscritti nelle Graduatorie di merito regionali. Si tratta di un' umiliazione analoga a quella cui abbiamo reagito col nostro primo ricorso. E a nuova umiliazione incostituzionale seguirà, a tempo debito, nuovo ricorso all'Alta Corte, senza tregua, finché ci sosterranno le energie morali e la nostra banca del cuore.
È inutile crogiolarsi in comode illusione, né vogliamo noi annoiarvi con la retorica dei fondamenti civici della democrazia. Il diritto lo si difende però con tenacia ferina , senza mollare la presa, specie se si è legittimati a farlo dal diritto stesso!
Che fare quindi?
Amici, da fare c'è tantissimo , e di spazio per contribuire alle attività di ADACO ce n'è altrettanto. Non vi nascondiamo alcune nostre difficoltà . Sono difficoltà legate all'impegno personale, all'organizzazione e al reperimento dei fondi. Troppe poche spalle hanno sorretto l'arca nei passaggi più delicati. Ora che guardiamo con gioia al primo traguardo raggiunto, vogliamo lanciarvi un nuovo appello alla mobilitazione.
1 ) La battaglia politica contro l'art. 5 sarà il banco di prova per la nostra crescita. In vista di questa mobilitazione ADACO si propone di definire una linea d'azione ancora più decisa, indipendente ed aperta al confronto critico. La nostra prima proposta è rivolta alle istituzioni e a tutte le forze sociali e politiche interessate a sedere intorno ad un tavolo tecnico , serio e senza bari, il quale:
a) stabilisca la stima ESATTA delle cattedre attualmente ancora vacanti nelle scuole pubbliche dell'intero territorio nazionale;
b) formuli cifre realistiche sul numero di docenti da immettere in ruolo nel prossimo quadriennio , compatibilmente con le esigenze di bilancio pubblico;
c) sia disposto a valutare la miglior precondizione per il rilancio della qualità dell'istruzione pubblica: la riduzione della media di studenti per classe , ormai ingestibile, accompagnata da una chiara fissazione dell' orario cattedra a 18 ore ;
d) intenda frenare la scandalosa e incostituzionale interferenza dell'Episcopato, che ha portato molti docenti di religione, oltre che all'immissione in ruolo, ad una non più accettabile posizione di privilegio;
d) definisca un programma di allineamento agli altri paesi europei, della quota di PIL investita nel settore dell' istruzione e della ricerca . Insomma, chi deve pagare l'istruzione?
Con tutte le forze interessate al valore della formazione scolastiva, ADACO sarà sempre pronta a discutere ogni proposta, volta a dissolvere il regime di conformismo e di rassegnazione , che oggi nelle scuole, colpevoli anche gli insegnanti non meritevoli, impedisce la promozione del lavoro di qualità.
ADACO si candida , da subito, a rappresentare un numero sempre più vasto di docenti vincitori di regolare concorso!
2 ) Il nostro sito web sta ricevendo, grazie al ricorso ben avviato, sempre maggiore attenzione ed adesione. Occorre che ognuno di noi , ogni semplice ordinarista, di qualsiasi disciplina, si impegni a diffondere le notizie che lo riguardano. Chiunque si ritenga in grado di migliorare la qualità informatica dei servizi del sito, deve farsi avanti e avanzare proposte. Ma deve farlo presto! Siamo i webmaster di noi stessi !!
3 ) Poiché siamo un'associazione rigorosa con noi associati, e liberale con i nostri sostenitori e amici esterni , abbiamo istituito anche forme meno impegnative di finanziamento. Chiunque non possa sostenere subito l'intera spesa del ricorso, può comunque far sentire la sua vicinanza con contributi rateizzati. Non sono poi pochi coloro che, anche non essendo insegnanti , hanno scelto, con generose offerte, di affiancare quella che è, in primo luogo, una battaglia di principio, di cittadinanza e di civiltà costituzionale. Non temete lacciuoli o vincoli: al ricorso si può partecipare liberamente, anche da non associati ADACO. Si può persino solo sostenerlo, con un generoso obolo da 10 euro in su, fino a 140 (come partecipare).
4 ) Abbiamo bisogno di forze fresche, del contributo di poco tempo libero. Si tratterà pure di qualche breve e annosa telefonata, ma ognuna sarà essenziale a mobilitarci e renderci consapevoli. Chiunque sia in grado, in ogni regione d'Italia, di organizzare gruppi di lavoro, di mobilitazione o di semplice contatto informativo, deve sentirsi moralmente obbligato ad uscire allo scoperto, a contattare il direttivo dell'associazione, e a mostrare il cuore!!
Va di moda citare JFK: Non vi chiedete cosa ADACO possa fare per voi, chiedetevi cosa voi potete fare per un'associazione ed un movimento di idee , che si batte per tutte le persone meritevoli, senza pregiudizi politici o corporativi. Noi lanceremo presto una nuova iniziativa, la consultazione dei soci via web , per ottenere il riconoscimento dell'associazione, che ci consentirà di convocare le nostre riunioni in sedi istituzionali.
Pensate, un manipolo di volenterosi è riuscito a raccogliere e coordinare, nei soli mesi di Luglio e Agosto, un centinaio tra ricorrenti e sostenitori esterni del ricorso costituzionale, di cui oggi disponiamo una solida e convincente documentazione. Cosa potremo fare insieme , se i 100 di adesso diverranno i 1000 soci di ADACO di domani, capaci di informare e risvegliare altrettante migliaia tra le migliaia di ordinaristi dispersi per l' Italia ?
Ci vuole veramente poco ad abbattere il muro psicologico della rassegnazione e del conformismo, a scommettere sulla buona fede di chi sta tracciando, ancora troppo solo, il cammino: basta un po' di intelligenza e altrettanta passione civile! Bisogna fare una scelta, adesso, e chi non la fa sia in gloria ingoiato dalle fauci del burotauro morattiano ! Noi, per parte nostra, NON CI ROTTAMIAMO ! L'ADACO siete anche VOI !!!
L'Associazione A.D.A.C.O. si propone la difesa dei diritti ed
interessi derivanti dal superamento del Concorso Pubblico Ordinario, per esami e
titoli, a cattedre, nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di
primo e di secondo grado e dal conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
per le varie classi di concorso
Secondo la Costituzione Italiana, il concorso ordinario è il principale mezzo di
arruolamento del personale amministrativo dello Stato.
Nel bando di concorso del 13/4/1999, ai sensi del DL 16/4/94 n. 297, si
prevedeva di attingere il 50% dei posti in ruolo dalla graduatoria di merito e
l’altro 50% dalla graduatoria permanente: bisogna far rispettare tale
disposizione, che costituisce una promessa.
In passato, nelle graduatorie provinciali, venivano attribuiti trenta punti di
bonus a coloro che si erano abilitati col concorso ordinario. Vari decreti
succedutisi negli ultimi anni, nel tentativo di conferire alle diverse
abilitazioni (Concorsi Ordinari, SSIS, Corsi Abilitanti) un punteggio - ritenuto
dall'amministrazione "più equilibrato" - non hanno mai rispettato la priorità
del concorso pubblico come strumento di arruolamento del personale,
subordinandolo o, nel migliore dei casi, equiparandolo ad altre procedure
abilitanti.
Il mancato riconoscimento dei diritti degli abilitati con Concorso Ordinario
significherebbe il disconoscimento, da parte del Governo e del Parlamento
italiano, di un procedimento concorsuale che, si ricorda, ha una storia lunga
quanto lo Stato Italiano e che ha fatto della nostra classe insegnante una delle
più preparate in Europa, almeno fino agli anni Settanta. Ora gli abilitati con
Concorso Ordinario non immessi direttamente in ruolo sono destinati al
precariato a vita, venendo annualmente superati dai nuovi abilitati SSIS. Un
concorso privo di valore è uno sperpero di denaro pubblico: ci aspettiamo che
qualcuno paghi, almeno in termini di responsabilità morale, ma ci riteniamo
comunque danneggiati, perché ci siamo sottoposti ad una durissima selezione
senza averne in cambio l’adeguato riconoscimento.
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
Prof.ssa Brunella Presbiteri De Lassis (Presidente) tel. 338-1316316
Prof. Giuseppe Foglio (Segretario) tel. 328 -6529302
Prof. Marco Adorno Rossi (Vicepresidente)
Prof. Stefano Maschietti (Tesoriere)
Prof.ssa Cristina Simonetti
Prof.ssa Emanuela Candi
Partecipare in audizione alle sedute di Camera e Senato, presso la Commissione
Cultura.
Proporre soluzioni diverse al Ministro o al Direttore Generale del MIUR
Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso giornali e trasmissioni
radiotelevisive.
Partecipare alle manifestazioni sulla scuola, in maniera visibile ed
organizzata.
Informare e aggiornare i colleghi ordinaristi residenti in regioni e province
decentrate.
Intervenire a livello legale, amministrativo e costituzionale , in difesa dei
diritti degli ordinaristi, e a questo scopo raccogliere, in forma libera e
capillare, fondi e sostegno .
Studiare iniziative di qualità con le Associazioni dei Dirigenti scolastici, con
le altre Associazioni dei Docenti (sia in ruolo sia precari), dei Genitori e
degli Studenti.
Le vicissitudini dei precari sono legate alla storia delle Graduatorie
Permanenti. Vogliamo qui riproporre in modo analitico questa storia,
intrecciandola con quella di A.D.A.C.O.
STORIA DELLE GP SINO AL 2002 (Sentenza TAR del Lazio del 27/05/02)
DAL 2002 ALLA NASCITA DI ADACO (27/03/03)
DAL 2003 A OGGI
STORIA DELLE GP SINO AL 2002
Prima della legge 124/99, che istituisce di fatto le graduatorie permanenti, il
reclutamento dei docenti era rigidamente separato relativamente alla tipologia
del contratto cui si concorreva.
Per le immissioni in ruolo (oggi dette “contratti a tempo indeterminato”) vigeva
un regime di doppio binario:
a) il 50% dei posti era assegnato agli idonei al concorso a cattedre per titoli
ed esami (la cui posizione in graduatoria è da sempre ordinata per merito, ossia
è determinata dal risultato delle prove di esame e dai titoli culturali
posseduti. Ai fini della posizione in graduatoria è irrilevante il punteggio di
servizio);
b) l’altro 50% del contingente era assegnato ai docenti iscritti nelle
graduatoria del cosiddetto “Doppio Canale”, graduatoria ordinata per possesso di
soli titoli.
È opportuno sottolineare che avevano diritto all’inclusione nel Doppio Canale
esclusivamente i docenti forniti di entrambi i seguenti requisiti
1) superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per esame e
titoli, anche ai soli fini abilitativi
2) servizio di almeno 360 giorni (pari a due anni scolastici) prestato
esclusivamente nelle istituzioni scolastiche statali a partire da un anno
scolastico prefissato.
La graduatoria del concorso per soli titoli era formulata sulla base
dell’allegato “A” annesso al D.M. di indizione del concorso stesso.
Nella sua ultima formulazione (D.M. 29 Marzo 1996 – periodo di validità:
1996/97; 97/98; 98/99) il concorso per soli titoli determinava il punteggio
spettante al docente valutando
a) il voto ottenuto nelle prove concorsuali per titoli ed esami, con punti da 12
a 36;
b) e, in maniera preponderante, i titoli di servizio.
Per i titoli cosiddetti culturali era attribuibile un massimo di 12 punti (pari
a un solo anno di servizio).
Per il docente già iscritto in graduatoria la partecipazione al concorso
equivaleva a domanda di aggiornamento del punteggio. La logica sottesa a una
siffatta normativa era semplicemente quella di prendere atto – e darne contezza
nella graduatoria del “Doppio Canale” – dello stato di anzianità di servizio
venutasi a creare fra i docenti –graduando la posizione dei nuovi iscritti e
aggiornando la posizione dei già iscritti – in virtù del punteggio derivante dal
servizio eventualmente prestato nel periodo intercorrente tra una revisione e
l’altra di detta graduatoria. Generalmente la vigenza delle graduatoria era di
tre (3) anni scolastici.
È opportuno ribadire che l’inclusione nel Doppio Canale dava diritto
esclusivamente alle immissioni in ruolo per il 50% del contingente e non agli
incarichi annuali o alle supplenze brevi, assegnati con altra procedura e altre
graduatorie, formulate in base a un diverso criterio.
Con la graduatoria di soli titoli “Doppio Canale” si formalizzava infatti ciò
che si generava e accumulava, in punteggio, con il meccanismo di assegnazione
delle supplenze di vario tipo [dette allora a) “incarichi e supplenze”
(annuali), b) “supplenze temporanee e brevi”: ambedue le tipologie sono
attualmente comprese nella locuzione di “contratti a tempo determinato”].
A base della graduatoria di “Doppio Canale” erano poste, appunto,
la Graduatoria Provinciale di Incarichi e Supplenze, di competenza del
Provveditore agli Studi della provincia prescelta.
la Graduatoria di Circolo e di Istituto degli aspiranti a supplenze temporanee
di competenza del capo di circolo e di istituto.
La Graduatoria Provinciale di Incarichi e Supplenze
Come recita l’Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371 – “Disciplina per
il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne,
elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica” – “Gli
insegnanti non di ruolo sono nominati dal provveditore agli studi mediante il
conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche” (Art. 1)
Come prescrive lo stralcio – di séguito riportato – dalla OM 371/94, competenza
del Provveditore agli Studi erano
A) Supplenze annuali
3. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 520 del T.U. approvato con
D.L.vo n. 297/94, conferisce supplenze annuali per la copertura dei posti
d'insegnamento che costituiscono cattedre o posti-orario e che risultino
effettivamente vacanti e disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno
scolastico, (1) in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini
della loro copertura con personale di ruolo; le disponibilità e le vacanze dei
posti devono permanere, prevedibilmente, per l'intero anno scolastico, ferma
restando la condizione che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi
titolo, personale di ruolo.
B) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
4. Ai sensi dell'art. 521 - I comma - del D.L.vo n. 297/94, il provveditore agli
studi conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
- salvo quanto disposto dal successivo comma 9 per le supplenze temporanee fino
a sei ore settimanali- per la copertura dei posti di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario e dei posti di insegnamento
soltanto di fatto disponibili (2), sempreché si tratti di posti cavanti o
disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.
5. Per termine delle attività didattiche deve intendersi l'ultimo giorno di
conclusione di tali attività indicato dalle annuali OO.MM. sul calendario
scolastico.
6. Il provveditore agli studi conferisce altresì, ai sensi dell'art. 24, comma
14, della legge 11 marzo 1988 n. 67 che ha modificato il terzo comma dell'art.
15 della legge 270/82, nomine per la supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attività didattiche su cattedre e posti, già rispettivamente
assegnati per supplenza annuale o temporanea, rimasti disponibili dopo la data
del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in
precedenza conferita la nomina.
Per ogni aspirante a supplenze conferibili dal Provveditore agli Studi, la
determinazione della posizione, di aggiornamento o di nuova inclusione, avveniva
secondo i criteri contenuti nelle Tabelle di Valutazione Titoli, allegate a ogni
O.M. di revisione delle Graduatorie Provinciali.
A differenza della tabella di valutazione titoli della Graduatoria del Doppio
Canale – incentrate essenzialmente sul servizio – tali Tabelle di valutazione
allegate alle Graduatorie Provinciali di Incarichi e Supplenze erano ancorate a
una logica di merito, mirante a offrire agli aspiranti più meritevoli maggiori
opportunità di essere individuati come destinatari della proposta di incarico
annuale o della supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.
Il punteggio acquisito o accumulato grazie al servizio svolto con le graduatorie
Provinciali per incarichi e supplenze veniva registrato a ogni aggiornamento
triennale della Graduatoria del Doppio Canale, al fine di stabilire la
precedenza nelle immissioni in ruolo per il 50% del contingente.
A dimostrazione della logica “di merito” sottesa alle Graduatorie Provinciali di
Incarichi e Supplenze, si riporta uno stralcio della tabella C allegata alla
O.M. 371/94.
Da esso si evince la valutazione
a) del titolo di studio (laurea o diploma), in relazione al voto (lode
compresa);
b) del voto di abilitazione prescritta per l’inclusione in graduatoria;
c) degli altri titoli di studio e di altre abilitazioni (fino a massimo 18
punti).
Soprattutto si evince che al possesso di abilitazione conseguita tramite
concorso ordinato veniva attribuito un bonus di 30 punti.
Al punteggio derivante dai titoli culturali valutabili era inoltre da aggiungere
quello derivante dai titoli didattici (servizio) per massimo 12 punti/anno
Stralcio dell’allegato alla O.M 371/94
TABELLA C
tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze al
personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici e degli istituti
d'arte
Titoli culturali
a) Al titolo di studio (laurea o diploma) prescritto, ai sensi delle norme
vigenti, per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta vengono
attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto
superiore a 76/110; per la lode punti 4 (1) (2). [...]
b) All'abilitazione, ove prescritta, valida per l'inclusione nella graduatoria
provinciale richiesta (1) vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di
punti 0,20 per ogni voto superiore a 60 su 100 (1) (4).
c) Alla specializzazione all'insegnamento in scuole secondarie per handicappati
della vista e dell'udito prescritta per l'inclusione nella graduatoria
provinciale richiesta (1) (5) vengono attribuiti punti 12 in più un coefficiente
di punti 0,50 per ogni voto superiore a 60 su 100.
d) Alla inclusione nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o
all’inclusione nella terna degli idonei in concorsi a cattedre della stessa
classe di concorso per la quale si chiede l’inclusione in graduatoria (6) punti
30.
e) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla
lettera a); per le abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie e
artistiche diverse da quelle di cui alla lettera b) (6bis), ovvero
all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne; per la specializzazione
monovalente e/o polivalente (handicap vista-udito-psicofisici) di cui all’art. 8
del D.P.R. 31/10/1975, n. 970 nel caso in cui si chieda l’inclusione in
graduatoria diversa da quella in cui la specializzazione dà l’accesso (5); per
le specializzazioni monovalenti e/o polivalenti, relative all’insegnamento in
sezioni di scuola materna o di scuola elementare per handicappati psicofisici,
della vista e dell’udito e per le specializzazioni previste per l’accesso a
posti di assistente-educatore negli istituti statali per sordomuti e per non
vedenti (7); per le inclusioni nelle graduatorie degli idonei, suppletiva o di
merito o nella terna degli idonei in concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole materne, elementari, secondarie o artistiche statali, o in concorsi
indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione a posti di maestra istitutrice
negli educandati femminili dello Stato, non valutate ai sensi della lettera d);
per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o
di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle Università
statali o libere o presso istituti universitari statali o pareggiati (8); per
ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale
di studi presso Università statali o libere o presso istituti universitari
statali o pareggiati, non valutato alla lettera a) o alla lettera c); per il
diploma del corso di magistero rilasciato dagli Istituti d’arte e per
l’attestato rilasciato dagli Istituti Superiori per le industrie artistiche
limitatamente agli aspiranti all’incarico nei licei artistici e negli Istituti
d’arte punti 6 fino ad un massimo di punti 18.
Titoli didattici (9) (10)
f) Per l’insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica,
statali o pareggiati o legalmente riconosciuti, relativo alla classe di concorso
per la quale si chiede l’inclusione in graduatoria (11), per ogni anno punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12)
punti 2
Il criterio della determinazione del punteggio spettante era fondato,
essenzialmente, sui titoli culturali e, secondariamente, di servizio. Tra i
titoli culturali quello preponderante era l’idoneità al concorso ordinario nella
classe di concorso specifica.
Tale titolo era valutato punti 30, oltre il punteggio da assegnare al voto di
abilitazione per incrementi di punti 0.5 per ogni voto superiore a 75/100.
Va evidenziato che agli abilitati con Concorso Ordinario i 30 punti, oltre che
nel 1995 (O.M. 371/94), sono stati attribuiti in tutte le graduatorie di
incarichi annuali dal 1980 a oggi.
Più analiticamente:
• 1980: DM 29/04/1980
• 1988: O.M. 356 del 6 dicembre 1988 ( per il biennio 1989/90 – 1990/91) (Nota
1)
• 1992: O.M. 331 del 30 ottobre 1991, integrata e modificata con ordinanza
375 del 30 novembre 1991 (triennio 1992/1995)
• 1994: O.M. 371 del 29 dicembre 1994 (triennio 1995/1998) (Nota 2)
• Nel 2000 NESSUN docente poteva aggiornare i suoi titoli con l’ordinario perché
le procedure concorsuali non erano state ancora completate sul territorio
nazionale. Nel 2000, infatti, era possibile solo aggiornare le posizioni di chi
era già inserito, aggiungendo servizio ed eventuale riservato.
Nota 1: tra il 1980 e il 1988 non sono stati effettuati aggiornamenti di
graduatorie.
Nota 2: tra il 1994 e il 1999 non sono stati effettuati aggiornamenti di
graduatorie.
Appare evidente che la scelta di assegnare i 30 punti “anche” ai Sissini trova
(tra le altre ipotesi formulate) principalmente giustificazione nell’abitudine
storica di riconoscere tale bonus agli idonei al concorso ordinario.
La graduatoria di circolo e di istituto
Fino al Decreto Ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 – Regolamento recante norme
sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124
– per le domande di supplenza nelle scuole materne ed elementari e nelle scuole
secondarie gli aspiranti all’inclusione nelle Graduatorie di Circolo e di
Istituto, già “inclusi in graduatoria provinciale debbono altresì indicare il
punteggio ivi conseguito. La relativa domanda deve essere presentata in carta
libera secondo il modello di cui all’allegato n. 21.” (O.M. 371/94; art. 19,
punto 7)
Per la determinazione del punteggio e della conseguente posizione dell’aspirante
alle supplenze nella Graduatoria di Circolo e di istituto vengono quindi
seguiti, pari pari, i criteri della Graduatoria Provinciale di Incarichi e
Supplenze Annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Anche per la graduatoria di circolo e di istituto, il criterio della
determinazione del punteggio spettante era fondato sui titoli culturali e di
servizio e tra i titoli culturali quello preponderante era l’idoneità al
concorso ordinario nella classe di concorso specifica, valutato per la sua
stessa natura punti 30.
In altri termini, il docente aspirante alle supplenze provveditoriali annuali o
fino al termine delle attività didattiche come a quelle temporanee di competenza
del direttore didattico e del preside vedeva la propria posizione nelle
rispettive graduatorie determinata:
a) dal punteggio correlato al risultato del voto di diploma o di laurea (lode
compresa), ovvero del titolo di studio prescritto;
b) Dal punteggio correlato al risultato del voto di abilitazione, se prescritta
per l’inclusione in graduatoria: 12 punti minimo e incremento di 0,20 per ogni
voto superiore a 60 su 100;
c) Dal punteggio derivante dal possesso di titoli di studio non specifici
(altrimenti detti “culturali”), fino a un massimo di 18 punti;
d) dal punteggio accumulato per il servizio svolto;
e) dall’attribuzione di ulteriori 30 punti per l’abilitazione conseguita con
concorso ordinario.
I punti sub a), b), c); e) – tutti definibili “di merito” – incidevano
fortemente sul punto sub d):
Maggior punteggio per merito determinava più opportunità di servizio sia annuale
che temporaneo.
Registrato nella Graduatoria Provinciale di Doppio Canale, il maggior servizio
individuava l’avente diritto all’immissione in ruolo per il 50% del contingente.
Il Decreto Ministeriale del 27/03/2000 n. 123
Nel 2000 il Ministero della Pubblica Istruzione con il D.M. 27 marzo 2000, n.
123, adotta “Il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11,
comma 9,della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Tale D.M. dispone, all’Art. 1 – Trasformazione delle graduatorie provinciali dei
concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti – che “1. Le graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola
materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, e del personale educativo sono trasformate in
graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. […]”
Nella valutazione dei titoli il D.M. 123/2000 non fece previsione di alcun
punteggio aggiuntivo per il possesso di abilitazioni conseguite con Concorso
Ordinario né con Scuola di Specializzazione Universitaria (SSIS).
Peraltro, agli abilitati con concorso ordinario bandito nel 1999 non fu
possibile l’inserimento in dette graduatorie Permanenti – ex graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente –, non essendo
completate sul territorio nazionale le procedure concorsuali regionali. Nel
2000, infatti, fu possibile solo aggiornare le posizioni di chi era già
inserito, aggiungendo servizio ed eventuale titolo di abilitazione con corso
riservato.
Il Decreto Ministeriale del 25/05/2000 n. 201
Con il D.M. del 25/05/2000 n. 201, il Ministero adotta “il regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.”
Tale D.M. 201/2000
a) all’Articolo 2 (Graduatorie permanenti) dispone che “1. Per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo
401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall’articolo
1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni
contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.
123, di seguito denominato “regolamento sulle graduatorie permanenti”.
b) all’Articolo 5 (Graduatorie di Circolo e di Istituto) dispone che “1. Il
dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui
all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del
comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3”.
I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in
tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il
medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e
di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria
permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso
cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui
figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e
nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli
annessa al presente regolamento (allegato A).
Relativamente al punto sub a) – costituzione delle Graduatorie permanenti – il
D.M. 201/2000, come già il D.M. 123/2000, non fa previsione di attribuzione del
Bonus né per gli abilitati con concorso ordinario, né per gli abilitati tramite
le SSIS.
La carenza di tale previsione appare fatto “normale” considerando che le
graduatorie permanenti siano la trasformazione delle “graduatorie provinciali
dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna,
elementare, media e secondaria superiore, …”
Il D.M. 201/2000 richiama infatti “il regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato “regolamento sulle
graduatorie permanenti”, che non prevedeva attribuzioni di Bonus né per gli
“ordinaristi”, né per i “sissini” nella Graduatoria permanente.
Ma lo stesso DM 201/2000 riguardo alla costituzione delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto opera una distinzione tra gli aspiranti alle supplenze. Vi si
legge, infatti, che
1) se già inclusi nelle permanenti, essi saranno immessi nella I Fascia della
Graduatoria di Circolo e di Istituto, con posizione determinata “secondo la
graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e
del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente.”
2) Se non inclusi nelle permanenti, essi saranno immessi nella II fascia (gli
abilitati) e nella III Fascia (i non abilitati) della Graduatoria di Circolo e
di Istituto, e “… graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa
al presente regolamento (allegato A).”
Per la graduazione degli ammessi nella II Fascia della Graduatoria di circolo e
di Istituto degli abilitati non inclusi nella graduatoria permanente, il D.M.
201/2000 si ispira a una “logica di merito”.
Dispone infatti che la posizione dei docenti sia determinata:
a) dalla valutazione dei titoli di studio, con punteggio correlato al risultato
del voto di laurea (lode compresa);
b) dalla valutazione del voto di abilitazione, da un minimo di 12 punti a un
massimo di 36;
c) dalla valutazione di altri titoli di studio (detti “non specifici”);
d) dalla valutazione dei titoli culturali (dottorati, borse di studio, ecc.);
e) dal punteggio accumulato per il servizio svolto;
f) dall’attribuzione di ulteriori punti 30 per le abilitazioni conseguite da
Concorso ordinario e SSIS
Il decreto in questione, al Capo b) “titoli specifici di abilitazione e
idoneità” – punto 2, stabilisce infatti che
2) … se l’abilitazione o l’idoneità sono state conseguite tramite il superamento
delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti
30.
Parimenti se l’abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di
Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti
ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta
anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.
Il D.M. 201/2000, relativamente alle Graduatorie di Circolo e di Istituto, agli
abilitati con Concorso Ordinario attribuisce i 30 punti aggiuntivi, come già era
previsto dal 1980 al 2000 nelle ex Graduatorie di Incarichi e Supplenze e nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto. Estende tale beneficio (Parimenti …) agli
abilitati con Scuola di Specializzazione universitaria.
Dunque, al 25 maggio 2000 nelle graduatorie permanenti non vi è previsione di
Bonus, né per gli “ordinaristi” né per i Sissini”; previsione al contrario
esistente per ambedue le tipologie di abilitati nelle Graduatorie di Istituto,
che a quella data sono formulate con criteri di merito, affatto diversi da
quelli delle Permanenti.
I differenti, anzi diversi criteri trovano una spiegazione nella normativa
operante al 25 maggio del 2000:
A quella data possono chiedere l’inclusione nella permanente esclusivamente i
docenti abilitati con procedure concorsuali ordinarie: è per gli abilitati con i
concorsi ordinari a cattedre per titoli ed esami che, infatti, si dispone la
riapertura, ovvero l’integrazione delle graduatorie permanenti.
Tale determinazione trova la sua definizione nella Legge 27 ottobre 2000, n.
306, all’articolo 6-bis, che prescrive i requisiti necessari per l’accesso alle
sessioni riservate di esami di abilitazione e per tali abilitati ammette
l’inserimento nelle graduatorie permanenti di prossima integrazione a favore
degli abilitati con concorso ordinario.
L’Art. 6-bis della 306/2000, infatti, così recita:
6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000,
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica
istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma
è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle
graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito
all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti concorsi.
Peraltro l’art. 6-bis applica alla lettera quanto disposto dalla L. 124/99, che
all’art. 2 (Norme transitorie), comma 4, dispone che “4. Contemporaneamente
all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore
della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola
materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie
permanenti, secondo quanto previsto al comma 1.”
E all’Art. 1. (Accesso ai ruoli del personale docente), comma 6, dispone che
“6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi
per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono
trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo
di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso
regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo
posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
Ammessi i riservisti nelle Graduatorie Permanenti, da integrare “in esito
all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti concorsi.”, ne restano fuori i cosiddetti “sissini”.
I Sissini restano fuori dalle permanenti del 2000 per un fatto fondamentale:
La legge 341/90, all’art. 4, comma 2, stabilisce che l’esame finale ha valore di
esame di stato e abilita all’insegnamento (per una più piena comprensione: tale
titolo è abilitante all’insegnamento come lo è il diploma di maturità
magistrale. Questo abilita all’insegnamento ma non consente l’immissione nelle
Permanenti, per la quale è prescritto in possesso dell’abilitazione, di norma
conseguibile con il superamento delle prove di un concorso per titoli e esami).
Il diploma ottenuto con la frequenza della Scuola di Specializzazione
universitaria – SSIS (Diploma di abilitazione) è SOLO condizione necessaria per
l’ammissione ai Concorsi Ordinari e non per l’immissione nelle Permanenti, resa
possibile esclusivamente dal possesso del requisito dell’abilitazione conseguita
con procedura concorsuale ordinaria.
La legge 341/90 all’art. 4, infatti, così recita:
Art. 4. - Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al
termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla
formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le
attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche
attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
Ancora più chiaro, sempre nella stessa direzione, è il D.M. 460 del 24.11. 1998:
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le
università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le
quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento; Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400, comma 12, che stabilisce che fino
al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei
titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990, i candidati che
abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami,
conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed
essi ne siano sprovvisti”….
A questa data, dunque, ai possessori di un diploma di abilitazione da corso
universitario (sissini) è preclusa l’immissione nelle Permanenti, se sprovvisti
dell’abilitazione conseguita esclusivamente con procedura concorsuale
(sottintesa ordinaria).
Il requisito previsto fin qui dalla normativa per l’immissione nelle Graduatorie
Permanenti è abbattuto dall’art. 6-ter della legge 306/2000:
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole
di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nello stesso articolo 6-ter si stabilisce, inoltre, che:
“[…] Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al
presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle
graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma
6-bis.”
Il personale di cui al comma 6-bis è costituito da docenti che per il possesso
del requisito di 360 giorni di servizio sono ammessi alle sessioni riservate di
abilitazione:
“6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, …”
Tale articolo rapporta i Sissini ai “riservisti” e ne determina lo scaglione
equiparandoli a quest’ultimi, abilitati con procedura non concorsuale, ma
riservata.
I Sissini sono così immessi in Permanente nello stesso scaglione dei
“riservisti”, inseriti a loro volta “a domanda previo superamento della sessione
riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione
delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed
esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro
che superano i predetti concorsi.
La legge che indebolisce maggiormente le SSIS appare proprio la 306 del
27.10.2000, ovvero quella che conferisce all’esame finale delle scuole di
specializzazione valore di prova concorsuale. E’ proprio qui che viene messo in
una situazione di equipollenza “concorsuale” un esame che non ha nessuno dei
requisiti che regolano la disciplina dei concorsi a cattedre. Ciò perché
1) gli esami conclusivi delle SSIS sono accordati all’interno del corso e non
tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Sono esami di Stato, in origine
atti a rilasciare “un diploma di abilitazione all’insegnamento”, a sua volta –
sempre in origine - requisito per l’ammissione ai concorsi a cattedre, il cui
esito positivo consentiva l’ingresso in Permanente.
I corsi SSIS, infatti, seguono la normativa delle Scuole di Specializzazione che
è totalmente diversa dai concorsi a cattedre.
Nel caso specifico delle SSIS, si può accedere ai corsi solo tramite internet o
tramite degli sportelli appositamente insediati nelle università. Nulla che
riguardi le SSIS è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale.
2) I concorsi a cattedre, per l’appunto, sono regolati da criteri completamente
diversi, ovvero si ispirano al principio della selettività, sono aperti a tutti
(mentre le SSIS sono a numero chiuso), ma soprattutto – in quanto concorsi
pubblici – devono essere banditi tramite Gazzetta Ufficiale.
Le SSIS non rispettano nessuno dei summenzionati princìpi; pertanto lo stesso
valore di prova concorsuale è fittizio sul piano del diritto. L’abilitazione
SSIS non ha i requisiti di legge per essere resa equipollente a un concorso
ordinario.
3) Le SSIS rientrano piuttosto nei parametri di una abilitazione riservata
(riservata, appunto, a chi supera le prove di ammissione ai corsi stessi, corsi,
per di più, a pubblicizzazione limitata, a numero chiuso e a pagamento).
Ciò nonostante, l’articolo 6-ter della Legge 306 del 27.10.2000 assegna valore
di prova concorsuale all’esame conclusivo della Scuola di Specializzazione e
consente agli abilitati SSIS l’immissione in permanente.
L’immissione nelle Permanenti degli abilitati tramite le SSIS è accompagnata
dall’attribuzione del Bonus dei 30 punti, come stabilito dall’art. 8 del Decreto
Interministeriale 268/2001:
“Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti (…), al candidato
abilitato ai sensi delle disposizione che precedono, viene attribuito un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita,
pari a trenta punti.”
Per gli abilitati con le SSIS il vantaggio è triplice.
Come disposto dal Decreto Direttoriale del 12 febbraio 2002, all’art. 7 –
Utilizzazione delle graduatorie permanenti –, secondo cui “Le graduatorie
permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal
fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma
5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche”, il punteggio complessivo di graduazione
nelle Permanente è utilizzato dal CSA per le immissioni in ruolo e
l’assegnazione degli incarichi annuali e delle supplenze fino a chiusura delle
attività didattiche e si trasferisce anche nella graduazione delle Graduatorie
di circolo e di istituto.
È risaputo, infatti, che anche nelle Graduatorie di circolo e di istituto di I
Fascia il punteggio è quello delle Graduatorie Permanenti, come dimostra la
Circolare del 5.9.02 del Ministero dell’istruzione inviata a tutti i CSA.
Definizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2002/2003
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell’amministrazione
Ufficio VI
PROT. N. 2782
Roma, 5.9.02
OGGETTO: Definizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2002/2003
Dalle comunicazioni effettuate dai singoli CSA attraverso il Sistema Informativo
risulta che, alla data odierna, non sono state pubblicale in alcune Province le
graduatorie definitive di 1° fascia.
Come è noto, tali graduatorie sono l'integrale riproduzione delle graduatorie
permanenti, con l'unica (ed eventuale) variante delle preferenze espresse dagli
aspiranti per le istituzioni scolastiche.
[…]
Il Direttore Generale - Antonio Zucaro
Ricapitolando, il bonus attribuito ai Sissini si spalma su tre livelli:
1) le immissioni in ruolo dal 50% dei posti disponibili assegnato alle
Permanenti:
2) l’assegnazione dei contratti a tempo determinato (incarichi annuali e
supplenze fino al termine delle attività didattiche);
3) l’assegnazione dei contratti a tempo determinato (supplenze brevi e
temporanee, conferite dai direttori didattici e dai presidi scorrendo le
Graduatorie di circolo e di Istituto).
All’inverso gli abilitati con l’ordinario ricevono dalla mancata attribuzione
del bonus un triplice danno per gli stessi punti sopra riportati.
Si estingue così una normativa “di merito” che dal 1980 al 2000 aveva permesso
agli ordinaristi di pervenire a un maggior servizio e di riflesso a un maggior
punteggio nelle graduatorie di Istituto e nelle graduatorie Provinciali di
incarichi e supplenze e di registrare tale servizio nel Doppio Canale ai fini
dell’immissione in ruolo per il 50% del contingente.
Un titolo – l’abilitazione conseguita con concorso a cattedre per titoli ed
esami – ritenuto fino al 2000 principale requisito per l’immissione nelle
Permanenti perde di dignità.
Il Diploma di Abilitazione rilasciato dalle scuole di specializzazione
universitarie – costituente unicamente “titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie” per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento e del correlato diritto di inclusione nelle
permanenti – diventa percorso privilegiato per ruolo, incarichi e supplenze
temporanee.
Tutto ciò benché tale titolo sia stato dichiarato equipollente a quello di
abilitazione conseguito con le procedure ordinarie di concorso a cattedre per
esami e titoli.
Il T.A.R.
Come è noto, Il TAR del Lazio, a seguito del ricorso patrocinato dall’Avv.
Selvaggi, in data 27 maggio 2002, ha sentenziato la conferma del bonus di 30
punti agli abilitati SSIS, di fatto, quantificati per la prima volta nell’art.8
del Decreto Interministeriale 268/2001.
I giudici del TAR, mediante una libera e soggettiva interpretazione, hanno
esplicitato la ratio delle motivazioni che sono all’origine del bonus di 30
punti, anche se esse restano non suffragate in alcun modo da atti legislativi
e/o amministrativi.
il TAR, a conclusione di una sua libera e soggettiva interpretazione, nel
tentativo di capire la ratio su cui fonda il bonus, ha riconosciuto la
legittimità dei trenta punti considerandoli come somma di due contributi:
a) 24 punti per la semplice frequenza SSIS, equivalenti a 2 anni di servizio;
b) 6 punti di vero punteggio aggiuntivo per il titolo SSIS.
Il TAR, relativamente al punto a), giudica, testualmente, i 24 punti come
«doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e dell’elevato
livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS» nei
due anni di durata del corso. Inoltre, esso sostiene che in considerazione della
serietà della scuola SSIS, una sua compiuta e corretta frequenza non possa
essere compatibile con una contemporanea attività di supplenze nella scuola,
ritenendo che queste ultime, laddove svolte nel biennio di frequenza al corso
SSIS, debbano considerarsi come estensione dell’attività di tirocinio connessa
al corso stesso. E quindi, il mancato riconoscimento del servizio prestato in
tale periodo implica un adeguato un corrispondente compenso, valutato in 24
punti aggiuntivi (dei 30 previsti nel bonus) .
Inizio pagina
DAL 2002 ALLA NASCITA DI A.D.A.C.O.
Confermando la legittimità del bonus dei 30 punti per la SSIS, il TAR con
sentenza n. 473/2002 escludeva la valutabilità del servizio svolto
contemporaneamente al corso.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 19 novembre 2002 - 31 gennaio 2003 n. 495,
rigettando l'appello proposto dal MIUR, avverso la citata sentenza del TAR
Lazio, ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di I grado.
Esso confermava la ragionevolezza di un punteggio così elevato (30 punti), vista
la particolare pregnanza dei risultati formativi e degli obiettivi specialistici
delle SSIS (durata biennale, numero di ore previsto, esami intermedi, tirocinio
obbligatorio). Ma evidenziava l'illogicità ed incompatibilità giuridica di una
valutazione circa l'eventuale servizio prestato contemporaneamente alla
frequenza dei corsi.
Intanto già si profilava l'intenzione, in parte già realizzata in diverse
regioni, di organizzare un comitato nazionale di soli abilitati con concorso
ordinario che riuscisse a fronteggiare le ingiustizie e le evidenti
discriminazioni ai loro danni, sia per le immissioni in ruolo sia per il
reclutamento per incarichi e supplenze.
La decisione del C.d.S. ha comportato la revisione delle Graduatorie Permanenti,
con l'obiettivo di rettificare i punteggi ulteriori (relativi al servizio)
attribuiti in contrasto con essa. A tale riguardo un Ordine del Giorno in
Parlamento è stato finalizzato all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo anche
ai docenti abilitati a seguito del Concorso Ordinario per titoli ed esami.
Il 27 marzo 2003 si costituisce a Roma l'Associazione A.D.A.C.O. (Associazione
dei Docenti Abilitati con Concorso Ordinario).
Inizio pagina
DAL 2003 AD OGGI
Il CNPI ha espresso il proprio parere favorevole sulla revisione della tabella
per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2003-2004. Il DM
16/04/2003 n. 40 prevede la nuova tabelle di valutazione titoli che attribuisce
un bonus di 18 punti (oltre a quelli di abilitazione) non solo ai docenti
"ordinaristi" ma anche a quelli in possesso di abilitazione riservata.
Tale punteggio aggiuntivo, secondo il Cnpi, non deve essere cumulabile per una
stessa classe di concorso, con i 30 punti attribuiti agli abilitati SSIS, ferma
restando la possibilità di fruire del punteggio complessivo più favorevole.
Si profila intanto, come già avvenuto, un altro contenzioso: da una parte gli
abilitati SSIS, che da tempo avevano già avanzato ipotesi di ricorso, si vedono
ottenere un nuovo pronunciamento del TAR a loro favorevole: le nuove graduatorie
definitive di luglio del 2003 sono state invalidate (Sentenza TAR del Lazio del
14/07/2003). Da un'altra gli ordinaristi, a questo punto più che mai,
rivendicano non solo la legittima attribuzione del punteggio, a loro spettante
fin dalle origini della storia delle graduatorie e del reclutamento, ma anche la
necessaria distinzione di valutazione del loro titolo rispetto a quello
conseguito dagli abilitati dei corsi riservati.
Vedendosi sottratto ancora una volta un punteggio di bonus (18 p.), gli
ordinaristi di A.D.A.C.O. decidono di condurre una rivendicazione comune assieme
al MIIP (Movimento interregionale insegnanti precari), nella convinzione che,
almeno in parte, le loro richieste siano condivisibili: rispetto della
graduatoria di merito (quota del 50% per l'immissione in ruolo); immissioni in
ruolo immediate; rigetto di qualsiasi logica di prevaricazione e di ingiustizia.
Restano dubbi circa la fondatezza del principio della parità delle abilitazioni,
richiesto, come primo punto, dal MIIP.
La convocazione del 30 luglio 2003, presso il CSA di Roma, per le classi di c.
A043 e A050, rappresenta un episodio storico significativo: avendo rilevato
irregolarità diffuse all'interno delle graduatorie, nel meccanismo di
assegnazione dei punteggi soprattutto agli abilitati SSIS, A.D.A.C.O. ha
tentato, prima attraverso numerosi esposti, poi attraverso il blocco delle
nomine, di impedire che si perpetrasse l'ennesima ingiustizia ai danni dei
legittimi aspiranti a supplenze. L'esito di quella battaglia non è stato per ora
favorevole, ma ci impegnamo ad agire ancora attraverso modalità diversificate:
partecipazione a vari sit-in di protesta, assieme a tutti i precari d'Italia;
partecipazione a vari ricorsi in atto nel Paese; attivazione di numerosi
contatti con esponenti politici di diversi schieramenti; collegamenti con
esponenti di varie testate giornalistiche; incontri con i sindacati della
scuola.
Il 19 settembre, dal DDL del ministro Moratti non si evince, ancora una volta,
alcuna intenzione di conferire il giusto valore al titolo conseguito con un
concorso pubblico e non si fa menzione alcuna circa l'assegnazione agli
ordinaristi di un punteggio congruo, tale da riequilibrare la disparità di
trattamento tra le varie procedure abilitanti.