Sentenza del Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA - BARI concernente CORSO CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 141 DIRIGENT
Data: Venerdì, 23 aprile 2010 ore 08:29:28 CEST
Argomento: Comunicati


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2009 il dott. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Felice, e Colagrande per delega di Manca - Pezzuto - Giannini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con l’atto di appello in esame è stata impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, con la quale veniva respinto il ricorso dell’attuale appellante avverso i verbali della commissione
giudicatrice del corso concorso, per il reclutamento di n. 141 dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia, indetto con D.D.G. del 22.11.2004, nella parte in cui le prove scritte dell’appellante stesso venivano valutate negativamente, nonché avverso l’ulteriore verbale (n. 35 del 10.11.2005), con cui erano stabiliti i criteri di valutazione delle predette prove.
Nella citata sentenza, redatta in forma semplificata, si rilevavano la necessità di votazione superiore alla mera sufficienza matematica (18/30) per
superare la prova scritta, l’adeguatezza del voto numerico come espressione sintetica di giudizio, il carattere di prova – fino a querela di falso – delle attestazioni contenute nei verbali impugnati (sia in relazione all’affermata presenza del Presidente della Commissione, sia circa l’avvenuta assegnazione agli elaborati di una numerazione progressiva) ed infine la sottrazione al sindacato del Giudice Amministrativo del controllo sui tempi
medi di correzione degli elaborati stessi.
In sede di appello, in opposizione alle predette argomentazioni venivano ribadite le seguenti prospettazioni difensive:
I) violazione o falsa applicazione dell’art. 11, commi da 1 a 8, del D.D.G.
del 22.11.2004, pubblicato sulla G.U. – serie speciale – n. 94 del
26.11.2004; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità,irragionevolezza ed errore nei presupposti; violazione dei principi generali
delle procedure concorsuali, in quanto – in base alla “griglia” di criteri valutativi, elaborata dalla Commissione esaminatrice – poteva non raggiungere una valutazione di sufficienza (21/30, a norma dell’art. 11 del bando di concorso) anche una prova scritta cui fosse assegnato il punteggio corrispondente al giudizio “accettabile” e quindi, necessariamente, sufficiente; illegittimamente, inoltre, non sarebbe stato formulato il previsto giudizio analitico;
II) violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, nonché del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001; eccesso di potere per violazione dei criteri e delle modalità di valutazione predeterminati dalla Commissione, nonché ancora violazione dei principi generali delle procedure concorsuali,essendo stata la Commissione esaminatrice suddivisa in due sottocommissioni,
che avrebbero dovuto riunirsi in collegio perfetto con la presenza del medesimo presidente e che non avrebbero potuto quindi operare simultaneamente (come viceversa avvenuto), con conseguente impossibilità – o falsità – di quanto attestato a verbale;
III) eccesso di potere per violazione dei criteri e delle modalità di valutazione predeterminati dalla Commissione e violazione dei principi generali delle procedure concorsuali sotto altro profilo, in considerazione dei ridotti e non omogenei tempi di correzione delle prove (da poco più di
mezzo minuto a 18 minuti);
IV) difetto di motivazione della sentenza appellata, che non giustificherebbe adeguatamente il rigetto del ricorso
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, tenuto anche conto del fatto che, in secondo grado di Giudizio, il Giudice è chiamato a valutare tutte le domande, integrando – ove necessario – la motivazione della sentenza appellata e senza che
rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest’ultima (carenze nella fattispecie segnalate nel quarto motivo di gravame, che si esamina antecedentemente per ragioni di priorità logica; cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824; Cons. St., sez. VI, 24.2.2009, n. 1081).
Per quanto riguarda, inoltre, il primo ordine di censure, prospettato sia in primo che in secondo grado di giudizio, non appare rilevante che la Commissione esaminatrice – per articolare il proprio apprezzamento discrezionale sulla base di una “griglia” di indicatori, assunti a parametri
numerici di valutazione – abbia contrassegnato con espressioni non nettamente negative (“adeguata solo in parte” – “accettabile”) i singoli gradini di una scala di valori, la cui sommatoria poteva non raggiungere il limite di sufficienza prescritto nel bando di concorso (21/30): quanto sopra, essendo il criterio di sufficienza un criterio relativo ed avendo, a loro volta, le espressioni utilizzate dalla Commissione carattere convenzionale, finalizzato alla valutazione comparativa dei concorrenti nei limiti numerici prefissati. Quanto al secondo motivo di gravame, si deve ricordare come – a norma dell’art. 8 del medesimo bando di concorso – la Commissione fosse costituita e dovesse operare a norma del DPCM n. 341 del 30.5.2001 (regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici). In base a tale decreto (conforme, sul punto, al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici, approvato con D.P.R. 9.5.1994, n. 487) le commissioni avrebbero dovuto essere composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, in presenza di un numero di concorrenti superiore a 500 unità (1000 per gli impieghi di cui al citato D.P.R. n. 487/94), avrebbero potuto essere costituite sotto-commissioni, con integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, ma con un unico Presidente: quanto sopra, evidentemente, per assicurare maggiore celerità di svolgimento alla procedura concorsuale, salvaguardando però – attraverso la supervisione dell’unico Presidente – la massima possibile omogeneità di giudizio. Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sottocommissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. E’ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell’uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell’unico Presidente nei termini sopra indicati.
La terza ed ultima censura da esaminare, infine, si riduce sostanzialmente ad una contestazione dei tempi ridotti di correzione degli elaborati; anche tale censura non può che essere respinta, in quanto frutto di estrapolazione,
inidonea ad evidenziare i tempi effettivi impiegati rispetto alle diverse esigenze di lettura dei singoli elaborati (alcuni dei quali potevano prestarsi a valutazioni particolarmente rapide), nonché in quanto avulsa da specifiche rilevazioni di incongruità di giudizio.
L’ulteriore argomentazione, riferita ad assenza di giudizio analitico, appare a sua volta infondata, in quanto tale giudizio risultava espresso in modo oggettivo dalla griglia di parametri valutativi, predisposta dalla commissione, in un quadro di rigorosa procedimentalizzazione del giudizio, che non può non essere considerato indice di trasparenza e imparzialità.
In tale ottica, l’espressione del giudizio stesso con voto numerico esprimeva, in forma sintetica, un apprezzamento di valore, in termini da ritenere - per prassi e comune conoscenza - comprensibili, come riconosciuto da un’ampia benché non univoca giurisprudenza (cfr. Cons.St., sez. VI, 28.7.2008, n. 3710 e 4.10.2002, n. 5254; Cons. St., sez. IV,5.8.2005, n. 4165 e 22.6.2006, n. 3924).
Non può non essere ricordata, infine, l’insindacabilità nel merito degli apprezzamenti, che siano espressione di discrezionalità tecnica, pur potendo il Giudice avere cognizione piena anche in tale ambito, ma solo quando sia possibile riscontrare errori di fatto, ovvero elementi di irrazionalità del giudizio, o deviazioni da regole tecniche univoche e generalmente accettate
(cfr. in tal senso, per il principio CdS, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201 e 9.4.1999, n. 601).
Nella situazione in esame, nessuno degli elementi sopra indicati appare sussistente, non essendo stato evidenziato alcun indizio di valutazione incongrua o di sviamento, così come non risultano superati – sulla base argomentazioni svolte – i limiti di una procedura formalmente corretta.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello in esame debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto delle difficoltà di accertamento, sussistenti nella materia in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione VI – RESPINGE
l’appello; COMPENSA le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009
con l'intervento dei Signori:
Paolo Buonvino, Presidente FF
Aldo Fera, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione







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