Ricorso genitore - scrutini finali - verifiche scritte - ferie e permesso retribuito
Data: Venerd́, 16 aprile 2010 ore 11:55:00 CEST
Argomento: Redazione


Ricorso di un genitore

Domanda

Un genitore che abbia sospetto che il docente non sia giusto nei confronti della valutazione delle verifiche del proprio figlio, può, presentando ricorso con tanto di avvocato, visionare tutte le verifiche scritte degli studenti presenti nella classe del figlio? Oppure può solo visionare quella del proprio figlio? Cosa dice la Legge a tal proposito? Inoltre questo è indipendente dal grado della scuola oppure cambia qualcosa tra la scuola media inferiore e quella superiore?

Risposta

Il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia (l’organo giurisdizionale che in Sicilia svolge mansioni analoghe a quelle del Consiglio di Stato) in una sentenza di qualche anno fa (25/10/1996 n. 384) ha stabilito che il genitore ha titolo ad accedere ai registri dei docenti “al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni e degli scrutini relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale in effetti raggiunto dalla propria figlia e, conseguentemente, di sindacare l’attività dell’istituto scolastico”. Non di meno, sempre secondo il Collegio, tale accesso non può essere consentito ”con riguardo ai soggetti diversi dal richiedente, dato che deve essere riconosciuta l’esistenza, in capo agli alunni diversi … di un interesse alla riservatezza meritevole di tutela, trattandosi di notizie la cui divulgazione potrebbe comportare per essi pregiudizi morali ed anche materiali.”. In buona sostanza, dunque, l’accesso ai registri è un diritto che vale solo per le valutazioni del proprio figlio e non per gli altri alunni. Il diritto di accesso vale anche per i compiti scritti, nei confronti dei quali, per contro, non vale la preclusione vigente per i registri. Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, infatti, gli elaborati scritti “possono contribuire a giudicare l’esatta preparazione dell’alunno rispetto agli altri e la correttezza delle valutazioni compiute dall’istituto scolastico.”. Ferme restando le esigenze di tutela del diritto alla riservatezza degli altri alunni, al quale l’Istituzione scolastica “potrà ovviare garantendo l’anonimato dei temi medesimi, ossia coprendo i nomi degli autori dei temi.”.

Accesso agli atti delle operazioni di scrutinio finale

Domanda

Come ogni anno, alla pubblicazione dei risultati finali molti genitori si riversano in segreteria producendo domanda di accesso agli atti dello scrutinio finale. Si richiedono in particolare fotocopie dei compiti, fotocopie dei registri personali dei docenti, fotocopie dei verbali dello scrutinio. Premesso e constatato che questo vezzo tipicamente italiano (sono stato a lavorare all'estero e non ho mai visto un fenomeno del genere) indice della cultura del sospetto dell'imbroglio dove la colpa è sempre dell'altro, causa ai docenti stati d'ansia o complessi di colpa che andrebbero evitati. Mi chiedo come ci si deve comportare di fronte a questo fenomeno dilagante. Si deve fare copia o estratto del registro personale? Si deve fare copia o estratto del verbale dello scrutinio? La domanda di accesso agli atti della scuola deve essere motivata o no? Se non è motivata ad esempio causa ricorso giuridico, può il docente rifiutare la consegna delle copie dei compiti? Vista l'assenza del Dirigente scolastico, che scarica completamente sui docenti ogni responsabilità, cosa può fare il Collegio dei docenti per frenare questo fenomeno divenuto ormai nel nostro istituto fortemente "irritante" e intimidatorio?

Risposta

L’accesso agli atti amministrativi è facoltà dei soggetti titolari di interesse giuridico qualificato ai sensi della legge 241/90.In tale qualificia rientrano i genitori degli alunni, se minori o gli alunni medesimi se maggiorenni. Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’accesso va concesso in ogni caso, tenuto conto, però, che la riservatezza degli altri alunni va protetta rendendo illeggibili i nominativi dei soggetti coinvolti. La gestione delle domande di accesso e dei relativi adempimenti è di stretta competenza del Dirigente scolastico, fatto salvo il diritto di delega.

Ferie e permesso retribuito

Domanda

Vorrei sapere se quando si chiede un giorno di ferie usufruendo dell'art. 15 e 19 del CCNL 24.7.2003., il dirigente scolastico può rifiutare la richiesta adducendo come motivo la presenza di oneri per la scuola.

Risposta

Dalla normativa contrattuale citata sembrerebbe evincersi che l’interessato è un docente a tempo determinato, che vorrebbe fruire di un giorno di ferie, in alternativa al permesso per motivi personali. In questo caso il dirigente ha titolo a negare il giorno di ferie qualora non sia possibile effettuare la sostituzione ricorrendo a docenti con ore a disposizione. Ciò ai sensi dell’art.13, comma 6 del vigente contratto di lavoro che così dispone: “Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni (le ferie n.d.r.) è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. ”Tale limite vale anche per il personale di ruolo, fermo restando che questa tipologia di personale ha diritto ai permessi personali retribuiti. Non così, invece, il personale a tempo determinato che, per contro, può fruire di detti permessi, ma senza retribuzione.

Divieto di effettuare verifiche scritte

Domanda

Il Dirigente della mia scuola attraverso una circolare rivolta ad alunni "porta a conoscenza che, a partire dal corrente mese di dicembre, a norma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 297/94 e del Decreto Legislativo 249/98, ogni classe di questo liceo deve svolgere esclusivamente prove scritte di verifica in classe per le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Inglese. Per tutte le rimanenti materie, ogni classe è obbligata a rifiutare di svolgere qualsiasi verifica scritta in classe. Diversamente se gli alunni accetteranno per pigrizia o per timori o imposizioni, a vario titolo, il Dirigente scolastico annoterà sul registro di classe l’aver accettato tali imposizioni dei docenti e ne trarrà le dovute conseguenze per il voto quadrimestrale di condotta e di profitto. I docenti interessati sono pregati di non rivolgersi al Dirigente scolastico per nessuna spiegazione o deroga a tali adempimenti". Chiedo può un dirigente entrare con questa procedura in questioni didattiche?

Risposta

In primo luogo va chiarito che le fonti citate a supporto dell’ordine impartito dal dirigente sono assolutamente inconferenti. L’art.1 del decreto legislativo 297/94, peraltro, dà attuazione all’art. 33 della Costituzione, garantendo la libertà di insegnamento “intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. Quanto alla citazione del decreto legislativo 249/98, probabilmente si tratta di un errore, atteso che la disposizione citata è inesistente. Probabilmente il dirigente voleva fare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che risulta rubricato con lo stesso numero e la stessa data, ma è un decreto del Presidente della Repubblica. Non di meno, quand’anche avesse voluto fare riferimento a quest’ultima fonte, si sarebbe trattato comunque un riferimento inconferente. Giova ricordare, peraltro, che la libertà di insegnamento è un bene costituzionalmente tutelato, nei confronti del quale è assolutamente inibito qualsivoglia intervento gestionale volto a comprimere il diritto del singolo docente di fruire pienamente di detto bene. E’ opportuno dunque che i docenti interessati presentino un atto di rimostranza di cui al combinato disposto degli articoli 17 del decreto del Presidente della Repubblica e 146 del vigente contratto di lavoro, salvo ulteriori azioni.







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