SCIOPERO DEGLI SCRUTINI, SI PUO'!!!
Data: Giovedì, 15 aprile 2010 ore 05:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
La
legge del 12 giugno 1990, n. 146, che regola l'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, limita fortemente il diritto
di sciopero dei lavoratori della scuola durante il periodo degli
scrutini, rendendo nei fatti illegale bloccare gli scrutini di fine
anno, tuttavia tale legge non
impedisce ai lavoratori di scioperare durante gli scrutini.
Se entriamo nel merito dell'attuazione della legge 146/90 all'interno
dell'art. 3 del CCNL 1998/2001 leggiamo infatti che:
(da Professione Insegnante)
a. Non saranno effettuati
scioperi a tempo indeterminato; [...]
c. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o
di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di
scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve
intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; [...]
g.Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento de-ll’attività
valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei
cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono
comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione;
i. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e
di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi
eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Si può quindi affermare che:
- E' assolutamente legale fare uno sciopero di due giorni durante gli
scrutini finali (sono escluse solo le classi quinte delle superiori e
le terze delle medie) e tale sciopero può portare al rinvio di cinque
giorni degli scrutini.
- Lo scrutinio deve essere bloccato e rimandato anche se un solo membro
del consiglio di classe fa sciopero e il docente non può assolutamente
essere sostituito.
E SE DALLO SCIOPERO SI PASSA AL
BLOCCO?
CHE COSA ACCADE?
La violazione della limitazione dei due giorni di sciopero (ad esempio
prolungando lo sciopero a tre o più giorni) può comportare sanzioni
fino a 500 euro al giorno solo se dopo essere stati precettati con
specifica ordinanza si prosegua nello sciopero.
Infatti solo nel caso la convocazione dello sciopero fosse ritenuta
dalla Commissione di garanzia pregiudizievole e se il tentativo di
conciliazione tra OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il
Presidente del Consiglio, o un Ministro, può emanare un'ordinanza con “le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1” (art. 8
comma 1 L. 146/1990) e “l'inosservanza da parte dei singoli prestatori
di lavoro ... delle disposizioni contenute nell'ordinanza ... è
assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di
mancata ottemperanza, determinabile ... da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 1.000.000” (art. 9 comma 1 L. 146/1990 come
modificato dalla L. 83/2000). Mentre
le azioni disciplinari non possono comportare in alcun modo il
licenziamento infatti “i lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione delle disposizioni ... sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure
estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso” (art. 4 comma 1 L. 146/1990 come modificato dalla L.
83/2000).
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