Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola
Data: Domenica, 11 aprile 2010 ore 19:00:00 CEST Argomento: Comunicati
Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale
della scuola
Personale docente/educativo
In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla
sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le
graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono
regole diverse per definire il momento della chiamata.
Personale educativo
Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la
durata dell’assenza.
Scuola dell’infanzia
Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata
dell’assenza.
Scuola primaria
Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della
supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le
ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per:
“attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri,
in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005
Art. 26 C. 5).
Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con
personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore
di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza
per garantire l’intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa
di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull’organizzazione del
lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di
sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.
Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento
di incarichi a tempo determinato.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
La finanziaria 2002 (L 448/2001 Art. 22 C. 6) ha previsto la
possibilità (non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale
interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di
conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno
tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a
seguito di più certificati o richieste.
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Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare
il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale
interno a disposizione o che si è reso disponibile.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare
l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza
classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a
disposizione della scuola.
Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno
dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio
orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.
In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta
sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente
ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo
studio.
A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di
istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si
provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva
il supplente.
La norma restrittiva contenuta nel DPR 399 Art. 14 C. 12 è invece da
considerarsi superata dalla L. 124/99 Art. 4 (“C.10. Il conferimento
delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze
medesime”) e dal regolamento delle supplenze DM 201/00 che sostituisce
le precedenti ordinanze sulle supplenze. Oltretutto con la riconduzione
a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che
nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la
sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso
impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19
Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato
supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne
disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a
supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza
si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità
didattica.
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle
compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L.
104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori
con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è
consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto
introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto
allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle
classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo
studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”.
In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i
legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere
alla chiamata del supplente.
Personale ATA
Il regolamento delle supplenze (DM 430/00), prevede all’ Art. 6 C.2.:
“Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il
dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze
in via subordinata secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, e per il
tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti
alla data di stipulazione del contratto.”
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Pertanto anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per
la sostituzione del personale che pertanto si può assumere a partire
dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’Art. 4 C.14 della
legge 124/99 ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del Dlgs 297/94 che
prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata
delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA.
Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel
regolamento, al “tempo strettamente necessario”, è opportuno che in
sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per
l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle
specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e
tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la
contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo
quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto
delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività
aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative
all’organizzazione del lavoro ATA.
Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche
oltre la data di termine delle lezioni (Art.6 C.4). Considerati i
carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i
Dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali
proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le
operazioni di scrutini ed esami.
DSGA
Il regolamento delle supplenze ATA non tratta della sostituzione dei
DSGA che invece è demandata al contratto. La sostituzione si effettua
con il conferimento
da parte del Dirigente Scolastico dell'incarico specifico di cui
all'art. 47 del Ccnl all'assistente amministrativo secondo i criteri
stabiliti dal contratto integrativo di scuola. E’ naturalmente
necessario il consenso dell'interessato.
Sull’argomento è possibile consultare una nota riepilogativa sulla
sostituzione dei DSGA.
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