Corte Costituzionale: è legittimo favorire il software libero
Data: Giovedì, 08 aprile 2010 ore 07:00:00 CEST
Argomento: Redazione


Poco più d'un anno fa, il Consiglio della Regione Piemonte approvava una Legge regionale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, esattamente la n. 9 del 26 marzo 2009.
Essa, tra le altre cose, stabiliva quanto segue: "...la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza." (art. 6 co. 2°). La medesima legge regionale, riguardo alle licenze relative al software libero, così si esprimeva nell'art. 1 comma 3: "Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)".
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, impugnava questa normativa regionale, chiedendo alla Corte Costituzionale di dichiararla illegittima, in quanto dal suo punto di vista violava il principio della libera concorrenza.
Il ricorso della Presidenza del Consiglio muoveva anche altri rilievi, alcuni dei quali sono stati accolti dalla Corte Costituzionale con la SENTENZA N. 122 del 2010, che ha infatti annullato il 3° comma dell’articolo 1 e l’articolo 3, finendo così per rendere maggiormente coerente l'impianto della Legge presa in esame.
La Corte, con la sua chiarificazione, ha però reso anche esplicito ciò che la realtà del Software Libero nei fatti rappresenta, vale a dire una categoria giuridica avente carattere generale. Sottolinea infatti la Sentenza: "Non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente rispetto ad una caratteristica e non ad un prodotto ... possa essere considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza".
Poco dopo la stessa Corte ancora chiarisce: "I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica".
In sostanza, fermo restando che ci deve essere una valutazione comparativa previa di tipo tecnico-economico nella scelta dell’ente, preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del software, per l’appunto, è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio.
La sentenza costituzionale, ha quindi stabilito questo principio: una regione può avvalersi preferenzialmente del software libero, senza per questo violare il principio della libera concorrenza.
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