Corte Costituzionale: è legittimo favorire il software libero
Data: Giovedì, 08 aprile 2010 ore 07:00:00 CEST Argomento: Redazione
Poco più d'un anno fa, il Consiglio della Regione Piemonte approvava
una Legge regionale in materia di informatizzazione della Pubblica
Amministrazione, esattamente la n. 9 del 26 marzo 2009.
Essa, tra le altre cose, stabiliva quanto segue: "...la Regione nella
scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i
programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi
il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza." (art. 6 co.
2°). La medesima legge regionale, riguardo alle licenze relative al
software libero, così si esprimeva nell'art. 1 comma 3: "Alla cessione
di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore)".
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, impugnava questa normativa
regionale, chiedendo alla Corte Costituzionale di dichiararla
illegittima, in quanto dal suo punto di vista violava il principio
della libera concorrenza.
Il ricorso della Presidenza del Consiglio muoveva anche altri rilievi,
alcuni dei quali sono stati accolti dalla Corte Costituzionale con la SENTENZA N. 122 del 2010, che ha infatti annullato
il 3° comma dell’articolo 1 e l’articolo 3, finendo così per rendere
maggiormente coerente l'impianto della Legge presa in esame.
La Corte, con la sua chiarificazione, ha però reso anche esplicito ciò
che la realtà del Software Libero nei fatti rappresenta, vale a dire
una categoria giuridica avente carattere generale. Sottolinea infatti
la Sentenza: "Non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente
rispetto ad una caratteristica e non ad un prodotto ... possa essere
considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza".
Poco dopo la stessa Corte ancora chiarisce: "I concetti di software
libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni
concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì
esprimono una caratteristica giuridica".
In sostanza, fermo restando che ci deve essere una valutazione
comparativa previa di tipo tecnico-economico nella scelta dell’ente,
preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in
quanto la libertà del software, per l’appunto, è una caratteristica
giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno
specifico prodotto o marchio.
La sentenza costituzionale, ha quindi stabilito questo principio: una
regione può avvalersi preferenzialmente del software libero, senza per
questo violare il principio della libera concorrenza.
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