Professione Insegnante: richiesta precisazione “concetto convivenza” mobilità 2010/11
Data: Martedì, 06 aprile 2010 ore 22:07:12 CEST Argomento: Normativa Utile
Professione Insegnante: richiesta
precisazione “concetto convivenza” mobilità 2010/11
Con una nota inviata il 6.4.2010 al MIUR e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNI sulla mobilità 2010/11, l’associazione
Professione Insegnante ha chiesto che la “ nozione di convivenza”
all’interno del testo contrattuale sulla mobilità, sia intesa , secondo
i chiarimenti della circolare del Ministero del Lavoro 18.2.2010 prot
3884, sia per i trasferimenti con precedenza, ai sensi del comma 5 e 7
della legge104/92 (art. 7 punto V CCNI), sia per l’ esclusione dalle
graduatorie di circolo e di istituto, ai fini dell’individuazione del
sovrannumerario del docente che assiste il coniuge, il figlio, il
genitore diversamente abile.
La citata circolare prot 3882010/2010, ha chiarito che il concetto di
“convivenza” possa essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui i
due soggetti , il disabile e chi lo assiste abbiano la residenza nello
stesso comune, lo stesso indirizzo anche se vivono materialmente in
appartamenti diversi.
Con messaggio n. 6512 del 4.3.2010 anche l’INPS ha recepito
l’interpretazione del Ministero del Lavoro.
Libero Tassella ( Professione Insegnante)
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