A mio avviso, la recente
circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, che esprime il parere che il concetto di convivenza può
essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che
il soggetto che lo assiste abbiano la
residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo:
stesso numero civico anche se in interni diversi; è estendibile
sia ai trasferimenti
2010/11 precedenza) sia alle graduatorie d’Istituto per
l'individuazione dei soprannumerari (inamovibilità)
, legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7, ogniqualvolta nel CCNI 16.2.2010 si
parla di convivenza. (http://www.leotuccari.it/view.php/id=1478/)
Libero Tassella
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