Quale responsabilità civile ha il docente a scuola e nei confronti dell’alunno?
Data: Domenica, 28 marzo 2010 ore 20:00:17 CEST
Argomento: Redazione


La responsabilità civile del  docente trae spunto dall’art.2048, comma 2, C.C. Ma occorre fare delle precisazioni.
Spesso si sente dire che se capita un infortunio ad un alunno la responsabilità è direttamente collegabile al docente cui era stata affidata la vigilanza sul minore.Bene, in primo luogo, per il rapporto di reciprocità e di dipendenza del docente dalla P.A., in prima istanza, sempre , è chiamata l’amministrazione scolastica a rispondere del danno subìto da terzi.  di Tecla Squillaci

Redazione

La responsabilità civile del  docente trae spunto dall’art.2048, comma 2, C.C. Ma occorre fare delle precisazioni.
Spesso si sente dire che se capita un infortunio ad un alunno la responsabilità è direttamente collegabile al docente cui era stata affidata la vigilanza sul minore.
Bene, in primo luogo, per il rapporto di reciprocità e di dipendenza del docente dalla P.A., in prima istanza, sempre , è chiamata l’amministrazione scolastica a rispondere del danno subìto da terzi. Tuttavia, esiste, in un secondo momento, il diritto di rivalsa da parte della P.A. sul docente. Ma occorre rilevare che la responsabilità giuridica del docente non è  praesumptio iuris , ovvero assoluta, bensì praesumptio iuris tantum il che significa che prevede la possibilità per il docente di essere sollevato da ogni responsabilità qualora dimostri di non aver potuto evitare il fatto.
In buona sostanza, se è vero che il docente ha responsabilità per negligenza ( la negligenza è colpa dal punto di vista giuridico) o peggio per colpa grave o addirittura per dolo, è altrettanto vero che se prova che un evento che ha cagionato un danno a terzi è stato del tutto repentino, imprevedibile o per causa di forza maggiore, in pratica, inevitabile,  pur con le dovute misure di sicurezza e di vigilanza adottate,
per l’assunto che ad impossibilia nemo tenetur egli risulta completamente liberato da qualunque responsabilità e quindi, in questo caso, è la P.A a dover risarcire interamente il danno subìto da terzi.
E’ sempre consigliabile alle amministrazioni scolastiche di stipulare dei buoni contratti assicurativi per gli infortuni che possono capitare a scuola, o per causa di lavoro, agli utenti o ai dipendenti. Questo perché  i contratti assicurativi hanno un massimale di copertura e se il risarcimento di un danno lo esubera il contraente si assume l’alea di risarcire eventualmente la differenza di tasca propria.
Bisogna prestare massima attenzione anche alle occasioni in cui si corrono più rischi: le gite, le visite guidate, le uscite dalla scuola in genere.
L’autorizzazione firmata dal genitore, in questo caso, non esonera in alcun modo i docenti accompagnatori e/o l’amministrazione scolastica dalla responsabilità per eventuali infortuni che è un responsabilità sancita dall’art.2048 C.C. e insita nella pecularietà del rapporto di affidamento del minore alla scuola. Né i docenti né i presidi hanno la facoltà giuridica di declinare responsabilità di fatto stabilite per legge!
L’autorizzazione serve ad un altro scopo che è quello di non incorrere in un illecito, abbastanza grave, che è chiamato “sottrazione di minore” nel momento in cui si allontana il minore dalla potestà genitoriale senza averne il consenso che è implicito nella consegna al mattino dell’alunno a scuola ma che deve essere rinnovato se quest’ultimo deve uscire dall’edificio scolastico per una gita o altro.
Un altro momento in cui bisogna prestare particolare attenzione è al cambio di lezioni. E’ giusto il caso di ribadire che è prudente non attardarsi in quel momento per evitare meccanismi di ritardi a catena; ad ogni modo, la responsabilità in questo caso non è del docente che al suono della campana ha compiuto il suo servizio in quella classe ma di chi dovrebbe essere lì e invece… non c’è senza una valida ragione. E questo vale anche per gli insegnanti di sostegno che sono contitolari della classe  in cui prestano servizio dal punto di vista didattico  ma anche corresponsabili giuridici di quello che accade all’intera classe durante il loro orario e non solo degli alunni che seguono ma anche in assenza di quest’ultimi.
La puntualità non è soltanto una virtù; è soprattutto un buon metodo per tutelare se stessi e gli altri ( gli alunni, i colleghi, i presidi e la scuola) da un sacco di problemi. Inoltre contribuisce alla buona immagine della scuola in cui si lavora; un’immagine di efficienza e non di approssimazione.
Tecla Squillaci   







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-20427.html